CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrigento, via Imera n. 82. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. Initimata avverso l’ordinanzan.1568/2021 della Corte di appello di Palermo , depositata il 14. 9. 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9. 1. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 7615/2022.Con ordinanza n.1568 del 14. 9. 2021, la Corte di appello di Palermo accolse il ricorso avanzato, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 151 del 2011, dall’[OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi di primo grado definiti presso il Tribunale di Sciacca e nel giudizio di secondo grado svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Palermo, condannando al pagamento delle somme dovute il convenuto e dichiarando inammissibile la sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale dell’avvocato, per avere questi intrapreso e proseguito, in assenza dei presupposti di legge, due procedure esecutive, nei cui confronti il debitore aveva validamente proposto opposizione ottenendo la condanna dell’esponente al pagamento delle relative spese di giudizio. La Corte palermitana, dichiarata la propria competenza a decidere sulla domanda del professionista in ragione del fatto che la sua ultima prestazione, in ordine di tempo, si era svolta davanti a sé, dichiarò, per quanto qui ancora rileva, inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dallo Scime’, in quanto non rientrante nell’oggetto del rito sommario speciale e tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare, rispetto ad essa, il doppio grado di giurisdizione. Per la cassazione di questa ordinanza, con atto notificato il 7. 3. 2022, ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidandosiad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 151 del 2011, censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, che invece, si sostiene, avrebbe dovuto esaminare e decidere, tenuto conto cheessa era stata proposta dinanzi alla Corte di appello in base ad una libera scelta del convenuto e che la Corte ha precisato che la stessa era definibile senza attività istruttoria. Il mezzo è infondato. Con sentenza n. 4485 del 2018, richiamata nell’ordinanza impugnata ed invocata dallo stesso ricorrente, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai R.G. N. 7615/2022.sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazionirelative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur", mentre laddove il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, essa, ove si presti ad una istruttoria sommaria, può essere trattata dal giudice adito congiuntamente alla domanda principale purché non esorbiti la sua competenza. La possibilità della trattazione congiunta della domanda riconvenzionale resta pertanto condizionata al presupposto della competenza del giudice adìto ai sensi dell’art. 14 citato, competenza da intendersi in senso funzionale e che pertanto deve essere esclusa laddove il procedimento sia instaurato, a mente dell’art. 14, comma 2, dinanzi alla Corte di appello, quale giudice del processo in cui l’avvocato ha prestato la propria opera, atteso che una diversa soluzione si porrebbe in insanabile contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione. Il rilievo svolto nel ricorso secondo cui la proposizione della domanda riconvenzionale dinanzi alla Corte di appello costituiva una libera scelta del convenuto, che sottende una rinuncia da parte dell’odierno ricorrente al doppio grado di giurisdizione, non ha alcun pregio, vertendosi in una ipotesi, come detto, di incompetenza funzionale dell’organo di giustizia adito e per l’ovvia ragione che tale principio è posto a tutela di entrambe le parti. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023