CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1955; avverso la sentenza n. 990/21 della Corte di appello di Napoli del 3 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al primo motivo e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quanto ai restanti motivi; sentiti, altresì, per le costituite parti civili, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] IMPERATO, del foro di Napoli, e Maurizio SICA, del foro di Napoli, che hanno depositato conclusioni scritte, e per la ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunziata in data 3 febbraio 2021, a seguito dell'intervenuto annullamento con rinvio ad opera di questa Corte - disposto con sentenza della Quarta Sezione penale del 5 giugno 2019, depositata il successivo 6 settembre 2019, n. 37224 - della precedente sentenza della medesima Corte partenopea del 5 luglio 2018, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del 16 settembre 2016 (riforma pronunziata su profili che adesso non interessano), era stata, invece, confermata la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, in quanto funzionario agronomo del Comune di Napoli, la morte di [OSCURATO:PERSONA], poiché, nella ricordata qualità, avendo effettuato un sopralluogo presso i giardinetti comunali, denominati [OSCURATO:PERSONA], per negligenza, imprudenza ed imperizia ometteva di rilevare che un pino marittimo ivi ubicato si trovava, data la estrema pendenza del tronco, in posizione pericolante - tanto che lo stesso di lì ad alcune settimane (in particolare ciò si verificava in data 10 giugno 2013, mentre la condotta negligente attribuita alla imputata risalirebbe al 17 aprile di quello stesso anno) si schiantava al suolo, travolgendo la autovettura all'interno della quale si trovava la Alongi, causandone la morte - ed altresì ometteva di segnalare agli Uffici comunali la situazione di pericolo esistente, e la stessa era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre agli accessori ivi compreso il risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, ha ulteriormente confermato, per quanto concerne la posizione della [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del giudice di primo grado, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e delle spese processuali in favore delle costituite parti civili. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio è nuovamente insorta la difesa della [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. Il primo motivo ha ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata; essa, infatti, sarebbe caratterizzata dalla contraddittorietà in ordine alla responsabilità della imputata, essendo fondata la pronunzia della Corte territoriale su elementi estranei al processo, frutto di congetture operate dal giudice del rinvio, in particolare in relazione al fatto che la imputata fosse investita, data la sua qualifia si funzionario pubblico, di una specifica funzione di garanzia in ordine al verificarsi del fatto per cui è processo, senza che le stesse potessero dirsi giustificate dalla presenza di elementi dimostrativi in atti. Il secondo motivo di ricorso era relativo sempre al vizio di motivazione per non avere la Corte partenopea considerato il fatto che fra il momento in cui vi è stato il transito della [OSCURATO:PERSONA] sul luogo ove si è successivamente verificato il fatto per cui è attualmente processo e lo schianto dell'albero che ha provocato la morte della persona offesa erano intercorsi alcuni eventi che avevano determinato la interruzione del nesso causale fra la condotta della imputata e l'evento realizzatosi; osservava, altresì, la difesa della ricorrente che la Corte territoriale aveva preso in considerazione le sole consulenze rese dai periti della pubblica accusa e della parte civile, e non anche del perito della difesa privata, sebbene costui fosse l'unico soggetto che aveva avuto modo di prendere visione dello stato dei luoghi anche in epoca anteriore all'avvenuto schianto della pianta in questione. Con memoria del 1 dicembre 2021 il difensore fiduciario della imputata rassegnava una memoria difensiva con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risultato fondato deve essere, pertanto, accolto con le derivanti conseguenze sia di carattere penale che di carattere civile a livello risarcitorio. Trattandosi di giudizio impugnatorio che scaturisce dalle censure formulate avverso una sentenza emessa già in sede di rinvio, ai sensi dell'art.627 cod. proc. pen., si ritiene opportuno precisare i termini dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con la precedente sentenza n. 3724 del 2019. In tale occasione la Quarta Sezione penale di questa Corte osservò che la sentenza della Corte partenopea del 5 luglio 2018, confermativa, per quanto ora interessa, della condanna emessa a carico dell'attuale ricorrente dal Tribunale di Napoli con la precedente sentenza del 16 settembre 2016, era viziata in quanto in essa era stata postulata, con un percorso argomentativo definito "lacunoso ed approssimativo", la esistenza di un dovere giuridico in capo alla imputata di impedire l'evento. Fu precisato dalla Corte di legittimità che in sede di merito, pur essendo stato riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] non ebbe a compiere nessun formale sopralluogo nella zona ove si trovava l'albero poi caduto a terra la Corte territoriale attribuì a carico della imputata un dovere di attivarsi onde far rilevare agli organi comunali la situazione di potenziale pericolo; tale dovere risulta connesso dalla Corte di Napoli alla sua funzione di "funzionario agronomo in servizio presso l'Ufficio comunale competente sulle alberature ad alto fusto", senza però che sia stata considerata la circostanza che fin dal dicembre del 2012, cioè anteriormente all'evento per cui è processo ed anteriormente all'accesso della imputata in un altro parco pubblico non distante dal "giardinetto [OSCURATO:PERSONA]", accesso nel corso del quale la donna avrebbe dovuto notare e segnalare, la situazione di pericolo, la predetta posizione organizzativa non era più attribuita alla odierna ricorrente; aggiunge la Corte di legittimità che in sede di merito non è stato accertato se la imputata avesse o meno delle specifiche responsabilità in merito alla vigilanza sugli alberi di alto fusto, Precisa la sentenza della Corte, onde confutare la motivazione in punto di sussistenza di una posizione di garanzia in capo alla [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello non aveva precisato se la "ispezione" che la donna aveva compiuto fosse o meno un atto connesso allo svolgimento delle sue funzioni, presupposto ritenuto indefettibile in relazione alla insorgenza della posizione di garanzia a suo carico. Rilevò, peraltro, la Corte di cassazione che la sentenza allora impugnata era, altresì, carente in relazione anche alla sussistenza di profili di colpa generica, non essendo stato chiarito se la donna potesse, al momento in cui aveva preso visione dello stato dei luoghi, rendersi conto dell'imminenza del pericolo del crollo del vegetale; in particolare la sentenza della Corte di Napoli era carente nella parte in cui in essa non era stato considerato che i più evidenti segni del possibile cedimento della pianta erano stati segnalati solo alla fine del mese di maggio del 2013, cioè in epoca decisamente successiva a quella in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto prendere visione della situazione di pericolo; situazione, aggiunge la Corte, precipitata in un breve periodo, tanto che anche lo stesso perito della accusa, richiesto sul punto dalla difesa della imputata, ha ammesso che se avesse preso visione dell'albero prima del suo crollo, egli non avrebbe potuto prevederlo con sicurezza. Conclude, sul punto, la Corte di cassazione osservando che in occasione della prima sentenza della Corte di appello, questa, pur a fronte di un quadro probatorio spiccatamente improntato nel senso della incertezza dimostrativa in ordine alla prevedibilità dello schianto nell'albero, ha, invece, espresso un giudizio sulla colpa della imputata nel non avere correttamente formulato il giudizio sulla imminenza e prevedibilità della situazione di pericolo frutto non degli elementi valutativi dei quali la imputata era a disposizione ante eventum ma di una valutazione operata ex post sulla base del dato obbiettivo derivante dall'avvenuto verificarsi della disgrazia. Questa essendo la motivazione della sentenza di annullamento con rinvio, non può non osservarsi, in tal senso accogliendo il primo dei motivi di ricorso formulati dalla difesa della prevenuta, come la motivazione con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato il giudizio di responsabilità a carico della imputata non abbia dato coerente risposta ai profili problematici già segnalati da questa Corte. La Corte di Napoli, infatti, in qualche modo modificando, ma solo apparentemente, la prospettiva da cui si era mossa la precedente sentenza di appello, ha affermato che la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] non si fonderebbe su di una specifica posizione di garanzia dalla stessa ricoperta per effetto del suo inquadramento nell'organigramma del Comune di Napoli, ma sarebbe dovuta alla sua condotta omissiva, avendo la stessa omesso di segnalare a chi di competenza il pericolo di caduta dell'albero in questione data la sua qualità di funzionario agronomo del Comune di Napoli. Parrebbe non avvedersi la Corte napoletana che tale suo argomentare sconta, tuttavia, il medesimo vizio di contraddittorietà motivazionale che già le era stato imputato, come ora si vede, infruttuosamente dalla Corte di cassazione in occasione del precedente annullamento con rinvio, allorchè essa aveva rievato la intima contraddizione in cui era caduta, appunto, la Corte territoriale per un verso nel negare la esistenza di una specifica funzione di garanzia svolta dalla imputata, salvo poi invocare la responsabilità di questa in funzione di un non ottemperato obbligo di segnalazione. Ma è proprio in tale obbligo, finalizzato all'impedimento dell'evento, che si sostanzia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contenuto della posizione di garanzia - espressamente esclusa dalla Corte partenopea - che determinati soggetti hanno in ordine al verificarsi di determinati eventi laddove essi non siano in condizione immediatamente di impedirli (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 ottobre 2018, n.4794). Quanto alla fonte di questo obbligo, la Corte ha ribadito il fatto che la imputata si sarebbe trovata, nel corso di un suo servizio pacificamente riferito, quanto meno in linea principale, ad altro ambito territoriale (si tratta della villa Floridiana di Napoli), a passare dal "giardinetto [OSCURATO:PERSONA]"; orbene, si rileva che, a dispetto della puntuale e assai dettagliata, sino alla minuzia, descrizione dei luoghi compiuta dalla Corte di merito, tale, nelle intenzioni, da confutare il fatto che il passaggio della imputata per il predetto giardinetto non fosse il frutto di una mera casualità, la motivazione della Corte appare difettiva proprio in relazione al pinto che era stato già segnalato da questa Corte come problematico in occasione del precedente annullamento con rinvio. In tale occasione, infatti, la Corte aveva rilevato che non erano stati addotti elementi sufficienti onde dimostrare che la imputata avesse compiuto una "ispezione in senso tecnico giuridico, idonea a costituire la base della richiamata posizione di garanzia"; aggiunse la Corte che sarebbe stato necessario "verificare che la funzionaria, in quel momento, stesse esercitando un atto del proprio ufficio, e che quindi stesse agendo nell'esercizio delle proprie funzioni". La affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] "non si trovò casualmente ed accidentalmente a passare per i "giardinetti [OSCURATO:PERSONA]", ma che al contrario vi si recò espressamente, evidentemente proprio per controllare lo stato dell'alberatura O presente e segnatamente del pino marittimo, poi crollato il 10 giugno 2013" è, quanto meno, frutto di una petizione di principio, non potendo essere la stessa dimostrata esclusivamente sulla base del fatto che apparirebbe improbabile che il tragitto fra i predetti giardinetti e la villa Floridiana sia stato percorso a piedi, trattandosi di tragitto assai lungo e non convenientemente percorribile in tale modo. Venuta meno la logicità del precedente passaggio argomentativo, l'intero percorso motivazionale sviluppato dalla Corte di Napoli diviene gravemente claudicante, posto che tutti i successivi rilevi da quella sviluppati prendono le mosse, appunto, dalla sussistenza del dovere di segnalazione da parte della imputata, dovere che nascerebbe dal fatto, come sopra rilevato non adeguatamente dimostrato, che la stessa, allorchè aveva - per sua stessa ammissione - preso visione del pino marittimo poi rovinato a terra, stesse compiendo un atto di ufficio. Si aggiunge che la motivazione della sentenza della Corte di appello non appare neppure esaustiva quanto al profilo relativa alla prevedibilità dell'evento al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ebbe a prendere visione, per sua stessa ammissione, del vegetale in questione. Premesso, infatti, che la imputata ha riferito che nella non contestata occasione in cui ebbe a prendere visione dello stato del più volte ricordato pino marittimo, la stessa non rilevo, pur nella fugace occasionalità del suo esame, nulla che potesse far prevedere l'imminente pericolo di crollo, si osserva che, invero, la Corte di appello non solo ha valorizzato, in senso inverso a quello affermato dalla imputata, una serie di dichiarazioni, peraltro tutte piuttosto generiche, che avrebbero collocato la esistenza di segni premonitori del possibile crollo in un epoca anteriore al verificarsi dell'evento di due/tre mesi. Ma, si rileva, al di là della genericità delle notizie riportate nella sentenza impugnata, una tale collocazione temporale non appare, comunque, adeguata ai fini della affermazione della penale responsabilità della imputata. Essa è stata, infatti, compiuta senza considerare che sarebbe stata opportuna una maggiore precisione nella collocazione temporale dei presunti indici di allarme onde rendere gli stessi dimostrativi della responsabilità della imputata, la quale, non avendoli colti, avrebbe compiuto negligentemente il proprio dovere ispettivo (dando ora per ammesso, per mero scrupolo argomentativo, il fatto che della esistenza di tali compiti ispettivi specificamente demandati alla funzionaria comunale vi sia la dimostrazione in atti). Ciò in quanto l'accesso della [OSCURATO:PERSONA] sul posto - sia che lo stesso sia stato originato da una propria iniziativa ovvero fosse doveroso in quanto svolto nell'esercizio della sua funzione pubblica - risale a circa due mesi dal crollo dell'albero, quindi non sicuramente in epoca successiva, data la loro non chiara collocazione temporale, a quella in cui i segni premonitori sarebbero stati segnalati (anzi gli unici segni premonitori di cui vi è data certa sono tutti successivi all'aprile del 2013). Quanto alla testimonianza del Simeone, ritenuta di particolare rilevanza da questa Corte in occasione della sentenza con la quale fu la prima volta annullata la sentenza della Corte partenopea, la stessa, in tal senso solo formalmente aderendo alla sollecitazione fattale in occasione dell'annullamento con rinvio, è stata sì esaminata in occasione del giudizio di rinvio, ma la stessa è stata non congruamente presa in considerazione dalla Corte territoriale.Questa, infatti, preso atto del rilievo segnalato in sede di annullamento con rinvio, secondo il quale il predetto teste aveva dichiarato che "qualcosa era cambiato al partire dall'inizio del mese di maggio" (tanto che in data 27 maggio 2013 egli fece una segnalazione, rimasta purtroppo lettera morta, ai Vigili del fuoco), ha, semplicisticamente rilevato che tale collocazione temporale non fosse ostativa all'affermazione, la quale non ha trovato però alcuna reale fonte cui attingere per la sua conferma, che i segni evidenziati dal predetto teste (un sollevamento del terreno circostante l'albero ed un segno sulla corteccia dello stesso) non fossero presenti anche in epoca precedente al momento in cui questi li aveva osservati. La inadeguatezza motivazionale di tale affermazione risalta nella sua evidenza sol che si osservi che, affinchè la esistenza di tali segni potesse costituire un fattore indiziante della eventuale responsabilità della imputata, non doveva essere dimostrato che gli stessi risultassero non visibili al momento dell'accesso ai luoghi da quella compiuto, ma esattamente il contrario, cioè che gli stessi già potessero essere in tale occasione visibili. E, si aggiunge, onde pervenire alla dimostrazione di una tale evenienza (cioè la risalente visibilità dei segni premonitori del possibile imminente crollo dell'albero), sarebbe stato necessario giustificare la ragione per la quale il teste predetto - il quale parrebbe frequentare costantemente i luoghi degli avvenimenti occorsi data la ubicazione della sua attività commerciale nella immediatezza dei medesimi - li avesse visti solo a partire dal mese di maggio e non prima. Operazione cui la Corte territoriale non ha dato affatto seguito. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali - senza bisogno di esaminare, per la ragione che sarà di seguito chiarita, il secondo motivo di ricorso - senza rinvio, atteso che allo stato il reato contestato alla [OSCURATO:PERSONA] è, in ogni caso, prescritto, per cui si impone, in sede penale, l'immediata declaratoria di proscioglimento della medesima. Visto, tuttavia, l'art. 622 cod. proc. pen., per quanto attiene agli interessi civili, non pregiudicati dalla pronunzia avente ad oggetto l'annullamento senza rinvio per effetto della intervenuta prescrizione, l'annullamento va, invece, dichiarato con rinvio al giudice civile competente per il grado di appello, il quale provvederà, oltre che in punto di risarcimento del danno civile, anche in ordine al complessivo regolamento delle spese fra le parti private, essendo quello operato dalla Corte di appello di Napoli in sede di giudizio di rinvio travolto, unitamente al resto, dalla presente pronunzia. PQM Annulla senza rinv