CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32802/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9523/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza n. 6414/2022 della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 14 ottobre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi la Commissione tributaria di Bari impugnativa della iscrizione ipotecaria in suo danno eseguita, a mente del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (lite pendente, divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, poi, per successione di legge a quest’ultima, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 9253/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nel corso di detto giudizio, l’agente della riscossione produsse la comunicazione di iscrizione ipotecaria corredata dalla sua notificazione, effettuata a mezzo spedizione di lettera raccomandata; a seguito di tale produzione, [OSCURATO:PERSONA] formulò innanzi il Tribunale di Roma querela di falso avente ad oggetto la notifica della comunicazione, di cui domandò accertare l’inesistenza con derivante nullità dell’ipoteca; nell’attiva resistenza dell’agente della riscossione, la domanda è stata rigettata in ambedue i gradi del giudizio di merito; avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo; non svolgono difese innanzi il giudice di legittimità Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; il P.G. non ha depositato conclusioni; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. ; Considerato che preliminarmente, si dà atto della rituale e positiva comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione del decreto di fissazione dell’odierna adunanza camerale: regolarmente instaurato risulta quindi il contraddittorio nell’impugnazione di legittimità, svolta secondo le modalità exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., in giudizio avente ad oggetto querela di falso (Cass. 20/12/2024, n. 33630); l’unico motivo di ricorso denuncia l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui «ha omesso di valutare l’interesse dell’appellante alla querela di falso proposta»:assume, in contrario, che l’attestazione del messo notificatore tacciata di falso continui «a produrre effetti pregiudizievoli» per il ricorrente, tanto integrando il suo interesse ad agire; il ricorso è inammissibile; r.g. n. 9253/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a suffragio della reiezione della domanda, la Corte territoriale: (i) ha ritenuto la carenza di interesse ad agire del querelante, per effetto dell’annullamento della iscrizione ipotecaria pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; (ii) «infine ed in realtà in via assorbente» ha rilevato che «la dichiarazione “indirizzo insufficiente” non può essere qualificata quale attestazione dell’agente notificatore dotata di pubblica fede, ma come mera valutazione superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso»; come evidente anche dalla semantica delle locuzioni usate, questa seconda argomentazione configura un’autonoma ratio decidendi della pronuncia, di per sé idonea a fondare il dictum reso: avverso la quale, tuttavia, alcuna considerazione critica ha formulato il ricorrente, la cui censura investe unicamente il difetto di interesse alla querela; orbene, è noto che,qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensi dell’art.360 - bis , n um . 1, cod . proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex aliis, da Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 27/07/2017, n.18641; Cass. 18/04/2019, n. 10815 ; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 05/02/2024, n. 3224 ) ; il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese la parte intimata; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di r.g. n. 9253/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito da parte delricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comeintrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 ; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell