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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13782/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 0337DPB nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia 1'11 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dal P.G. e dall'imputato, con la quale il Tribunale di Vicenza il 19 maggio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso 1'11 luglio 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia, esclusa un'aggravante, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione, in quanto la sentenza sarebbe illogica, non spiegando se oggetto del furto siano due paia di occhiali ovvero un solo paio di occhiali.

3. Il ricorso è manifestamente infondato: l'impugnazione, infatti, non essendo scandita dalla necessaria e puntuale analisi critica, risulta aspecifica.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] e nci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].F!IERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 0337DPB nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia 1'11 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dal P.G. e dall'imputato, con la quale il Tribunale di Vicenza il 19 maggio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso 1'11 luglio 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia, esclusa un'aggravante, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione, in quanto la sentenza sarebbe illogica, non spiegando se oggetto del furto siano due paia di occhiali ovvero un solo paio di occhiali. 3. Il ricorso è manifestamente infondato: l'impugnazione, infatti, non essendo scandita dalla necessaria e puntuale analisi critica, risulta aspecifica. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] e nci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].F!IERIA
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