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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11229/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24178-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 455, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 Numero sezionale 2797/2022 Numero di raccolta generale 11229/2022-intimate avverso la sentenza n. 2921/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Data pubblicazione 06/04/2022 depositata il 17.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.3.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che: con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (quale fideiussore) e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (quale debitore principale) hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese, per opporsi al decreto ingiuntivo da questa richiesto nei loro confronti per l’importo di € 658.242,40, oltre accessori, e per ottenere in via riconvenzionale il risarcimento del danno, a tali fini lamentando l’applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l’addebito di commissione di massimo scoperto e interessi passivi oltre il tasso soglia; la causa predetta è stata riunita ad altra proposta dagli stessi attori, [OSCURATO:PERSONA] e s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per opporsi all’atto di precetto spiccato nei loro confronti in forza del medesimo decreto; la società convenuta ha contestato e chiesto il rigetto di entrambe le opposizioni; il Tribunale di Roma ha rigettato entrambe le opposizioni; è stato proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nuova denominazione della società opponente, a cui ha resistito la società F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 appellata, ed è poi intervenuta la cessionaria del credito Siena NPL 2018 Numero sezionale 2797/2022Numero di raccolta generale 11229/2022 s.r.l.; Data pubblicazione 06/04/2022 con sentenza del 17.6.2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello con aggravio delle spese del grado; avverso la predetta sentenza del 17.6.2020, notificata in pari data, con atto notificato il 15.9.2020 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi, al quale ha resistito la Siena NPL 2018, rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, con controricorso notificato il 23.10.2020 chiedendone l’inammissibilità o il rigetto; è stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 4 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie e per vizio di motivazione nella parte relativa alla non ammissione delle richieste istruttorie; il primo motivo appare inammissibile, innanzitutto, nella parte in cui deduce vizio motivazionale ai sensi dell’art.360, n.5 c.p.c. ex art.348 ter, comma 5, c.p.c., in presenza di doppia pronuncia conforme dei giudici di merito in ordine alle stesse questioni di fatto; il predetto primo motivo appare inammissibile anche nella parte che deduce violazione di legge processuale per la mancata ammissione delle richieste istruttorie; la censura, infatti, non è pertinente e focalizzata rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla tacita rinuncia degli attori appellanti alle loro richieste istruttorie non ammesse e implicitamente rigettate, non riproposte all’atto della precisazione delle conclusioni di primo grado, e comunque conforme ai principi consolidati di questa Corte (Sez. 2, n. 33103 del 10.11.2021, Rv. 662750 - 01 Sez. 2, n. 15029 del 31.5.2019, Rv.

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 654190 – 01; Sez. 2, n. 5741 del 27.2.2019, Rv. 652770 Numero sezionale 2797/2022Numero di raccolta generale 11229/2022– 02; Sez. 3, n. 19352 del 3.8.2017, Rv. 645492 – 01); Data pubblicazione 06/04/2022 con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112, 115 e 183 cod. proc. civ. per avere il Consulente tecnico effettuato l’esame di un fatto non dedotto dalla parte (e cioè l’asserita mancata sottoscrizione del foglio contenente la fideiussione); anche il secondo motivo è inammissibile, ex art.348 ter, comma 5, c.p.c., nella parte formulata per vizio motivazionale ai sensi dell’art.360, n.5 c.p.c. in presenza di doppia pronuncia conforme di merito; il motivo è inammissibile anche nella doglianza di violazione della legge processuale per inconcludenza e inconferenza rispetto alla ratio decidendi; infatti, la sentenza impugnata si basa sulla avvenuta sottoscrizione della fideiussione da parte del ricorrente che questi nega di aver mai disconosciuto, essendosi, a suo dire, limitato a prospettare un abuso di foglio firmato in bianco (che è rimasto peraltro indimostrato); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 12.000,00 per compensi, € 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 Numero sezionale 2797/2022 quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo Numero di raccolta generale 11229/2022Data pubblicazione 06/04/2022 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24178-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 455, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 Numero sezionale 2797/2022 Numero di raccolta generale 11229/2022-intimate avverso la sentenza n. 2921/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Data pubblicazione 06/04/2022 depositata il 17.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.3.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che: con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (quale fideiussore) e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (quale debitore principale) hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese, per opporsi al decreto ingiuntivo da questa richiesto nei loro confronti per l’importo di € 658.242,40, oltre accessori, e per ottenere in via riconvenzionale il risarcimento del danno, a tali fini lamentando l’applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l’addebito di commissione di massimo scoperto e interessi passivi oltre il tasso soglia; la causa predetta è stata riunita ad altra proposta dagli stessi attori, [OSCURATO:PERSONA] e s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per opporsi all’atto di precetto spiccato nei loro confronti in forza del medesimo decreto; la società convenuta ha contestato e chiesto il rigetto di entrambe le opposizioni; il Tribunale di Roma ha rigettato entrambe le opposizioni; è stato proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nuova denominazione della società opponente, a cui ha resistito la società F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 appellata, ed è poi intervenuta la cessionaria del credito Siena NPL 2018 Numero sezionale 2797/2022Numero di raccolta generale 11229/2022 s.r.l.; Data pubblicazione 06/04/2022 con sentenza del 17.6.2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello con aggravio delle spese del grado; avverso la predetta sentenza del 17.6.2020, notificata in pari data, con atto notificato il 15.9.2020 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi, al quale ha resistito la Siena NPL 2018, rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, con controricorso notificato il 23.10.2020 chiedendone l’inammissibilità o il rigetto; è stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 4 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie e per vizio di motivazione nella parte relativa alla non ammissione delle richieste istruttorie; il primo motivo appare inammissibile, innanzitutto, nella parte in cui deduce vizio motivazionale ai sensi dell’art.360, n.5 c.p.c. ex art.348 ter, comma 5, c.p.c., in presenza di doppia pronuncia conforme dei giudici di merito in ordine alle stesse questioni di fatto; il predetto primo motivo appare inammissibile anche nella parte che deduce violazione di legge processuale per la mancata ammissione delle richieste istruttorie; la censura, infatti, non è pertinente e focalizzata rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla tacita rinuncia degli attori appellanti alle loro richieste istruttorie non ammesse e implicitamente rigettate, non riproposte all’atto della precisazione delle conclusioni di primo grado, e comunque conforme ai principi consolidati di questa Corte (Sez. 2, n. 33103 del 10.11.2021, Rv. 662750 - 01 Sez. 2, n. 15029 del 31.5.2019, Rv. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 654190 – 01; Sez. 2, n. 5741 del 27.2.2019, Rv. 652770 Numero sezionale 2797/2022Numero di raccolta generale 11229/2022– 02; Sez. 3, n. 19352 del 3.8.2017, Rv. 645492 – 01); Data pubblicazione 06/04/2022 con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112, 115 e 183 cod. proc. civ. per avere il Consulente tecnico effettuato l’esame di un fatto non dedotto dalla parte (e cioè l’asserita mancata sottoscrizione del foglio contenente la fideiussione); anche il secondo motivo è inammissibile, ex art.348 ter, comma 5, c.p.c., nella parte formulata per vizio motivazionale ai sensi dell’art.360, n.5 c.p.c. in presenza di doppia pronuncia conforme di merito; il motivo è inammissibile anche nella doglianza di violazione della legge processuale per inconcludenza e inconferenza rispetto alla ratio decidendi; infatti, la sentenza impugnata si basa sulla avvenuta sottoscrizione della fideiussione da parte del ricorrente che questi nega di aver mai disconosciuto, essendosi, a suo dire, limitato a prospettare un abuso di foglio firmato in bianco (che è rimasto peraltro indimostrato); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 12.000,00 per compensi, € 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 24178/2020 Numero sezionale 2797/2022 quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo Numero di raccolta generale 11229/2022Data pubblicazione 06/04/2022 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C
Sentenza Cassazione n. 11229/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris