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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05520/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 35534/2025 Motivi della decisione

1. Con sentenza del 17 febbraio 2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 3 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione in quanto riconosciuto col- pevole dei reati di cui al capo 1), riqualificato sub art. 590, comma 1, cod. pen., e di cui al capo 2) ex artt. 81 cpv, cod. pen. e 189, comma 6 e 7, cod. strada, fatti commessi in Modugno il 01/04/2019.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità, per avere la Corte di appello ricostruito la dinamica dell'incidente sulla base delle dichiarazioni della sola per- sona offesa, in contrasto con i dati di fatto raccolti nel processo e risultanti dal fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri.

Ad avviso del ricorrente, infatti, la persona offesa non sarebbe stata a debita distanza di sicurezza dall'auto che la precedeva e, al fine di evitare l'impatto con quest'ultima, avrebbe azzardato una manovra a sinistra, avrebbe perso il controllo del mezzo e, solo a quel punto, si sarebbe ritrovata davanti l'[OSCURATO:PERSONA] dell'im- putato che stava svoltando a sinistra imboccando regolarmente via Istria.

Con l'autovettura dello [OSCURATO:PERSONA] non ci sarebbe stato, pertanto, nessun impatto e ciò troverebbe conferma nel fatto che i danni riportati dallo scooter sarebbero con tale ipotesi incompatibili.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, con o senza rinvio.

3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto le doglianze sopra illustrate non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata non si coniugano alla enunciazione di spe- cifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Il motivo di censura, del tutto generico ed aspecifico, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato d legittimità e avulse da pertinente individuazione di speci- fici travisamenti di emergenze processuali invece correttamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagg. 1-4 del provvedimento impugnato).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche R.G.N. 35534/2025 qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi- gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez.

I, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Il motivo, inoltre, è meramente riproduttivo di profili di censura già ade- guatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me- rito, e, come tale, inammissibile (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confermi a quanto dichiarato in sede di querela, e ritenute attendibili e lineari.

La persona offesa ha riferito che, mentre era alla guida del proprio scooter e percorreva via Paradiso in Modugno, non riusciva ad evitare l'impatto con l'au- tovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'imputato, riconesciuto dalla stessa in aula come il conducente del veicolo.

In particolare, l'autovettura effettuava una mano- vra di svolta a sinistra in direzione di via Istria senza rispettare le norme sulla circolazione stradale e senza prestare la dovuta attenzione alla presenza del ciclo- motore che procedeva nel medesimo senso di marcia.

A seguito dell'urto, la per- sona offesa perdeva il controllo del ciclomotore e rovinava al suolo al di sotto del veicolo.

In tale quadro, ad avviso della Corte territoriale, la tesi difensiva non risulta corroborata né dalle dichiarazioni della persona offesa né da ulteriori elementi pro- batori acquisiti agli atti.

La persona offesa ha infatti precisato che l'imputato, pur essendo consape- vole della sua presenza, effettuava la manovra di svolta senza darle precedenza, costringendola a una brusca manovra che tuttavia non consentiva di evitare l'im- patto.

Né militano nel senso della ricostruzione dell'impatto proposta dalla difesa i danni riportati dall'autovettura, i quali, sia nell'atto di citazione che nel fascicolo fotografico richiamato dal ricorrente, sono individuati nella parte anteriore e sulla fiancata sinistra dell'autovettura, circostanza pienamei ite compatibile con la dina- mica descritta dalla persona offesa.

L'urto, infatti, si verificava quando la manovra di svolta era ormai quasi completata e la vittima, procedendo nello stesso senso di marcia dell'autovettura, si era spostata verso sinistra nel tentativo di evitare la collisione.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma per quanto sin qui R.G.N. 35534/2025 qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi- gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez.

I, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Il motivo, inoltre, è meramente riproduttivo di profili di censura già ade- guatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me- rito, e, come tale, inammissibile (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confermi a quanto dichiarato in sede di querela, e ritenute attendibili e lineari.

La persona offesa ha riferito che, mentre era alla guida del proprio scooter e percorreva via Paradiso in Modugno, non riusciva ad evitare l'impatto con l'au- tovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'imputato, riconosciuto dalla stessa in aula come il conducente del veicolo.

In particolare, l'autovettura effettuava una mano- vra di svolta a sinistra in direzione di via Istria senza rispettare le norme sulla circolazione stradale e senza prestare la dovuta attenzione alla presenza del ciclo- motore che procedeva nel medesimo senso di marcia.

A seguito dell'urto, la per- sona offesa perdeva il controllo del ciclomotore e rovinava al suolo al di sotto del veicolo.

In tale quadro, ad avviso della Corte territoriale, la tesi difensiva non risulta corroborata né dalle dichiarazioni della persona offesa né da ulteriori elementi pro- batori acquisiti agli atti.

La persona offesa ha infatti precisato che l'imputato, pur essendo consape- vole della sua presenza, effettuava la manovra di svolta senza darle precedenza, costringendola a una brusca manovra che tuttavia non consentiva di evitare l'im- patto.

Né militano nel senso della ricostruzione dell'impatto proposta dalla difesa i danni riportati dall'autovettura, i quali, sia nell'atto di citazione che nel fascicolo fotografico richiamato dal ricorrente, sono individuati nella parte anteriore e sulla fiancata sinistra dell'autovettura, circostanza pienamente compatibile con la dina- mica descritta dalla persona offesa.

L'urto, infatti, si verificava quando la manovra di svolta era ormai quasi completata e la vittima, procedendo nello stesso senso di marcia dell'autovettura, si era spostata verso sinistra nel tentativo di evitare la collisione.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma per quanto sin qui R.G.N. 35534/2025 detto un siffatto modo c procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 35534/2025 Motivi della decisione 1. Con sentenza del 17 febbraio 2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 3 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione in quanto riconosciuto col- pevole dei reati di cui al capo 1), riqualificato sub art. 590, comma 1, cod. pen., e di cui al capo 2) ex artt. 81 cpv, cod. pen. e 189, comma 6 e 7, cod. strada, fatti commessi in Modugno il 01/04/2019. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità, per avere la Corte di appello ricostruito la dinamica dell'incidente sulla base delle dichiarazioni della sola per- sona offesa, in contrasto con i dati di fatto raccolti nel processo e risultanti dal fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri. Ad avviso del ricorrente, infatti, la persona offesa non sarebbe stata a debita distanza di sicurezza dall'auto che la precedeva e, al fine di evitare l'impatto con quest'ultima, avrebbe azzardato una manovra a sinistra, avrebbe perso il controllo del mezzo e, solo a quel punto, si sarebbe ritrovata davanti l'[OSCURATO:PERSONA] dell'im- putato che stava svoltando a sinistra imboccando regolarmente via Istria. Con l'autovettura dello [OSCURATO:PERSONA] non ci sarebbe stato, pertanto, nessun impatto e ciò troverebbe conferma nel fatto che i danni riportati dallo scooter sarebbero con tale ipotesi incompatibili. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, con o senza rinvio. 3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto le doglianze sopra illustrate non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata non si coniugano alla enunciazione di spe- cifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il motivo di censura, del tutto generico ed aspecifico, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato d legittimità e avulse da pertinente individuazione di speci- fici travisamenti di emergenze processuali invece correttamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagg. 1-4 del provvedimento impugnato). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche R.G.N. 35534/2025 qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi- gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Il motivo, inoltre, è meramente riproduttivo di profili di censura già ade- guatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me- rito, e, come tale, inammissibile (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confermi a quanto dichiarato in sede di querela, e ritenute attendibili e lineari. La persona offesa ha riferito che, mentre era alla guida del proprio scooter e percorreva via Paradiso in Modugno, non riusciva ad evitare l'impatto con l'au- tovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'imputato, riconesciuto dalla stessa in aula come il conducente del veicolo. In particolare, l'autovettura effettuava una mano- vra di svolta a sinistra in direzione di via Istria senza rispettare le norme sulla circolazione stradale e senza prestare la dovuta attenzione alla presenza del ciclo- motore che procedeva nel medesimo senso di marcia. A seguito dell'urto, la per- sona offesa perdeva il controllo del ciclomotore e rovinava al suolo al di sotto del veicolo. In tale quadro, ad avviso della Corte territoriale, la tesi difensiva non risulta corroborata né dalle dichiarazioni della persona offesa né da ulteriori elementi pro- batori acquisiti agli atti. La persona offesa ha infatti precisato che l'imputato, pur essendo consape- vole della sua presenza, effettuava la manovra di svolta senza darle precedenza, costringendola a una brusca manovra che tuttavia non consentiva di evitare l'im- patto. Né militano nel senso della ricostruzione dell'impatto proposta dalla difesa i danni riportati dall'autovettura, i quali, sia nell'atto di citazione che nel fascicolo fotografico richiamato dal ricorrente, sono individuati nella parte anteriore e sulla fiancata sinistra dell'autovettura, circostanza pienamei ite compatibile con la dina- mica descritta dalla persona offesa. L'urto, infatti, si verificava quando la manovra di svolta era ormai quasi completata e la vittima, procedendo nello stesso senso di marcia dell'autovettura, si era spostata verso sinistra nel tentativo di evitare la collisione. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui R.G.N. 35534/2025 qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi- gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Il motivo, inoltre, è meramente riproduttivo di profili di censura già ade- guatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me- rito, e, come tale, inammissibile (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confermi a quanto dichiarato in sede di querela, e ritenute attendibili e lineari. La persona offesa ha riferito che, mentre era alla guida del proprio scooter e percorreva via Paradiso in Modugno, non riusciva ad evitare l'impatto con l'au- tovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'imputato, riconosciuto dalla stessa in aula come il conducente del veicolo. In particolare, l'autovettura effettuava una mano- vra di svolta a sinistra in direzione di via Istria senza rispettare le norme sulla circolazione stradale e senza prestare la dovuta attenzione alla presenza del ciclo- motore che procedeva nel medesimo senso di marcia. A seguito dell'urto, la per- sona offesa perdeva il controllo del ciclomotore e rovinava al suolo al di sotto del veicolo. In tale quadro, ad avviso della Corte territoriale, la tesi difensiva non risulta corroborata né dalle dichiarazioni della persona offesa né da ulteriori elementi pro- batori acquisiti agli atti. La persona offesa ha infatti precisato che l'imputato, pur essendo consape- vole della sua presenza, effettuava la manovra di svolta senza darle precedenza, costringendola a una brusca manovra che tuttavia non consentiva di evitare l'im- patto. Né militano nel senso della ricostruzione dell'impatto proposta dalla difesa i danni riportati dall'autovettura, i quali, sia nell'atto di citazione che nel fascicolo fotografico richiamato dal ricorrente, sono individuati nella parte anteriore e sulla fiancata sinistra dell'autovettura, circostanza pienamente compatibile con la dina- mica descritta dalla persona offesa. L'urto, infatti, si verificava quando la manovra di svolta era ormai quasi completata e la vittima, procedendo nello stesso senso di marcia dell'autovettura, si era spostata verso sinistra nel tentativo di evitare la collisione. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui R.G.N. 35534/2025 detto un siffatto modo c procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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