CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 10215/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato cheicon l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse del ricorrente, avverso il decreto di espulsione emesso il 15 luglio 2024. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. C. Zadra (erronea applicazione della normativa in tema di immigrazione e vizio di motivazione) è manifestamente infondato perché denuncia difetto o contraddittorietà della motivazione che non si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, avendo ravvisato, il Tribunale, l'insussistenza di situazioni ostative a mente dell'art. 19 d. Igs. n. 286 del 1986 e la permanenza delle ragioni di sicurezza sociale che avevano legittimato la disposta espulsione (precisando che il condannato, dopo pochi anni dal suo ingresso in Italia, è stato dedito a reati per scopo di lucro, a dimostrazione di non avere alcuna risorsa per poter rimanere sul suolo nazionale). Rilevato, inoltre, che l'ordinanza impugnata ha escluso, con ineccepibile motivazione, l'esistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. p. seconda) avendo riscontrato che il detenuto non ha, sul suolo nazionale, alcuna vita privata o familiare da tutelare risultando, prima della detenzione, privo di stabile domicilio, di un proprio nucleo familiare e con legami relativi a soggetti comunque non conviventi prima della carcerazione (con i quali, peraltro, non erano emersi con il ricorrente solidi rapporti meritevoli di tutela ai sensi della norma citata). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il