CassazionedecretoSezione UDecisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 11679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, n. 138, Pesaro, con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL];- ricorrente -per la cassazione del decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Forlìin data 5 maggio 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13154/2021Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11679/2022Data pubblicazione 11/04/20221. – La signora [OSCURATO:PERSONA] si è rivolta, in data 30 aprile2021, al Giudice tutelare del Tribunale di Forlì, chiedendo “la disappli-cazione dell’abuso di tutela della salute e la disapplicazione della ina-bilitazione e relativa curatela con limitazione di diritti e libertà costitu-zionali. Della tutela: statuita dal Governo, autorità incompetente, so-stituito per la tutela della salute del cittadino alla previsione di legge,con garanzie da 1) medico certificante 2) sindaco ordinante 3) giudicetutelare garante. Della curatela: limitazioni di molteplici libertà costi-tuzionali, di lavoro, di movimento o domiciliari, di scelta terapeutica,sostituite a provvedimenti della magistratura con garanzie processualidi codici e previsioni tabellari”.A sostegno dell’istanza, la signora Accornero, dopo aver premessoche “la tutela fornita dalla mascherina e dal distanziamento non puòproteggere la nostra salute da virus e batteri, anzi peggiora il rischiodi infezione”, ha dedotto che “la dichiarazione adottata dal Consigliodei ministri il 31 marzo 2020 è illegittima, perché emanata in assenzadei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale, oavente forza di legge ordinaria, attribuisce il potere al Presidente delConsiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischiosanitario. Ciò anche attraverso un decreto-legge approvato in Parla-mento”. Di qui – ha proseguito la parte istante – “la incostituzionalitàed illegittimità di tutti gli atti legislativi ed amministrativi conseguenti,quali i d.P.C.m. applicativi”.In conclusione, la Accornero ha chiesto che sia affermata “la ille-gittimità dei d.P.C.m. per violazione degli artt. 13, 16 e 32 della Co-stituzione con conseguente disapplicazione del d.P.C.m. in auge”.2. – [OSCURATO:PERSONA] tutelare del Tribunale di Forlì ha provvedutosull’istanza in data 5 maggio 2021, così disponendo: “Visto, si acqui-sisce agli atti, non essendovi alcuna richiesta di provvedimento rien-- 2 -Numero registro generale 13154/2021Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11679/2022Data pubblicazione 11/04/2022trante nelle attribuzioni del giudice tutelare e non essendo l’istanzaregolarmente sottoscritta con fotocopia documento di identità”.3. – La signora Accornero ha impugnato il decreto del Giudice tu-telare del Tribunale di Forlì con ricorso depositato nella cancelleriadella Corte di cassazione il 24 maggio 2021.Il ricorso, rivolto alle Sezioni Unite civili, è intitolato “regolamentonecessario di giurisdizione e competenza, ex artt. 41-42 cod. proc.civ.”La ricorrente ha chiesto l’enunciazione del principio di diritto e ladecisione della causa nel merito.Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:(a) “denegata giustizia per il mancato provvedimento inibitoriodell’illecita attività materiale, relativa alla libertà di movi-mento, condizionata dai d.P.C.m. Esistente di fatto e perma-nente a norma degli artt. 13, 16 e 32 Cost., la cui gestionerientra tra le competenze del giudice dei diritti o tutelare”;(b) “trattandosi di diritto soggettivo, per dottrina una situazionegiuridica soggettiva attiva, attribuita a un soggetto di dirittonel suo interesse. La fattispecie rientra tra le competenze delGiudice tutelare, il cui ripristino spetta al Giudice dei diritti,artt. 24 e 25 Cost.”;(c) “Vista la mancata motivazione, nonostante l’obbligo costitu-zionale (art. 111, sesto comma, Cost.), non è dato sapere suquali basi decreta che codesta fattispecie non rientra tra le(d) “Mancata comunicazione e partecipazione in camera di consi-glio del Pubblico Ministero del Tribunale di Forlì, essendo laquestione materia di pubblico interesse a norma dell’art. 70,primo comma, punto 3), cod. proc. civ.”;(e) “Conflitto costituzionale per attribuzioni di poteri, su materiadi rango costituzionale, di non pertinenza della Protezione ci-- 3 -Numero registro generale 13154/2021Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11679/2022Data pubblicazione 11/04/2022vile, organo tecnico esecutivo della Presidenza del Consiglio,con legge istitutiva del 24 marzo 1992, n. 225, confluita nelCodice di Protezione Civile, d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018”.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.5. – In data 26 ottobre 2021, giorno fissato per l’adunanza in ca-mera di consiglio, è pervenuta in cancelleria una istanza di ricusazio-ne ex art. 52 cod. proc. civ., sottoscritta dal dott. [OSCURATO:PERSONA],“supporto tecnico-costituzionale del ricorso RGN 13154/21 della si-gnora [OSCURATO:PERSONA]”.Nell’attesa della decisione sull’istanza di ricusazione, il ricorso èstato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria 5 novembre2021, n. 32201.Con ordinanza 30 dicembre 2021, n. 41995, le Sezioni Unite han-no dichiarato l’istanza di ricusazione inammissibile, perché non pro-posta dalla parte, ma da soggetto che neppure riveste la qualità di di-fensore, essendo sfornito della relativa procura.6. – Il ricorso della signora Accornero è stato nuovamente fissatoin camera di consiglio nell’adunanza del 5 aprile 2022.In prossimità dell’adunanza il signor [OSCURATO:PERSONA] ha deposi-tato un atto autoqualificato “memoria di udienza”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA] è inam-missibile perché non notificato ad alcuno.Queste Sezioni Unite hanno già statuito che la notificazione è, nel-la giurisdizione civile contenziosa, requisito di ammissibilità del ricor-so per cassazione, perché soltanto con la notificazione si instaura ilrapporto processuale, presupposto per l’esercizio dell’attività giurisdi-zionale (Cass., Sez. Un., 9 giugno 2014, n. 12925).La signora Accornero si è limitata a depositare nella cancelleriadella Corte il proprio atto di impugnazione, ma, in difetto di notifica,- 4 -Numero registro generale 13154/2021Numero sezionale 166/2022Numero di raccolta generale 11679/2022Data pubblicazione 11/04/2022non ha instaurato il rapporto processuale con nessuno dei necessaricontraddittori.2. – Tale rilievo preclude l’esame del ricorso e rende ultronea lastessa qualificazione del mezzo esperito, se (regolamento di compe-tenza) rivolto ad una richiesta di declaratoria delle attribuzioni delgiudice tutelare adito o se (ricorso straordinario) diretto ad ottenere,previo accertamento del denunciato diniego di giustizia “per il manca-to provvedimento inibitorio dell’attività illecita”, la decisione dellacausa nel merito con l’affermazione della “illegittimità dei d.P.C.m.” intema di emergenza epidemiologica.3. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in mancanza di in-staurazione del contraddittorio.4. – Tuttavia, poiché il ricorso è stato proposto successivamenteal 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presup-posti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stes-sa impugnazione, se dovuto. P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.Il PresidentePietro Curzio- 5 -