CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 19359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33207/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma viale Mazzini 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro COMUNEdi LANUVIO , domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso a Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove, 21 c/o [OSCURATO:PERSONA], press o l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso sentenza d ella C orte d'appello di R oma n. 6645/2017 depositata il20.3. 2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 19.7.2007 la [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri il Comune di Lanuvio, chiedendone la condanna al pagamento di € 153.470,03 in forza di fatture trasmessegli e in subordine per arricchimento senza causa. A tal fine la [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto di avere stipulato in data 7.2.1995 con il Comune di Lanuvio una convenzione avente per oggetto il ricovero, la cura e il mantenimento ad vitam dei cani randagi accalappiati sul suo territorio a un prezzo convenzionato di € 2,80 più iva al giorno per un totale di 47 cani, di durata annuale con previsione di rinnovo espresso in assenza di formale disdetta; che i cani di proprietà del Comune erano rimasti presso la struttura ininterrottamente sino al 28.2.2007; che il 19.1.2002 alcuni cani, di proprietà di altri Comuni laziali diversi da quelli di proprietà del Comune di Roma, erano stati posti sotto sequestro penale preventivo ed affidati al custode giudiziario individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA], responsabile delle politiche degli animali presso il Comune di Roma; che il relativo procedimento penale era sfociato in sentenza di archiviazione per il reato di maltrattamento in data 22.6.2004 con contestuale ordine di dissequestro in favore dei titolari della [OSCURATO:PERSONA], materialmente eseguito in data 8.7.2004, mentre il Mastrantoni, assolto dall’accusa di maltrattamento di animali, era stato condannato alla pena concordata di mesi tre di reclusione e € 180.000 di multa per concorso nel reato di cui all’art.355 c.p. di inadempimento di contratti di pubbliche forniture; che a far data dal 2001 il Comune di Lanuvio aveva sospeso i pagamenti dovuti a [OSCURATO:PERSONA]; che, conclusa la vicenda penale, nonostante il nullaosta del Procuratore in data 8.7.2005 che invitava i Comuni a saldare le spettanze ancora dovute, il Comune di Lanuvio era rimasto inadempiente, pur continuando a usufruire del servizio di ricovero e mantenimento reso dalla ricorrente; che la diversa somma oggetto della sentenza n. 11776 del 2005 del Tribunale di Roma riguardava invece la condanna del Comune di Roma al pagamento del risarcimento per occupazione senza titolo esclusivamente di soli 270 cani di proprietà del Comune di Roma, anch'essi ricoverati nella struttura, che nulla avevano vedere con i cani del Comune di Lanuvio. 2. Si è costituito in giudizio il Comune di Lanuvio, chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice e ha eccepito: la litispendenza dell'appello avverso la sentenza n.11776 del 2005 del Tribunale di Roma; che la convenzione del 1995 era scaduta e non si era rinnovata tacitamente; che non sussisteva utilità del servizio prestato dall'attrice a causa del sequestro del 19.1.2002; che sulla vicenda si era già pronunciato il Tribunale di Roma con la citata sentenza n.11776 del 2005 e di aver già corrisposto somme al Comune di Roma per il mantenimento dei suoi cani. Il Comune ha chiesto e ottenuto la chiamata in giudizio del Comune di Roma per essere tenuto manlevato da eventuali obbligazioni riconosciute in favore della ditta casa Luca. 3. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Roma, eccependo che la parte della struttura adibita al ricovero dei cani affidati al Mastrantoni di pertinenza dei Comuni del Lazio diversi da quelli di pertinenza del Comune di Roma era stata posta sotto sequestro; che il dissequestro era intervenuto in data 28.10.2005; che a decorrere dal 2002 i cani erano stati accuditi dal Comune di Roma a proprie spese e pertanto nulla era dovuto all'attrice; ha chiesto pertanto il rigetto delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e dal Comune di Lanuvio. 4. Con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in via subordinata, la condanna del Comune di Lanuvio al risarcimento del danno per occupazione senza titolo per lo stesso importo richiesto in via principale. 5. Il Tribunale di Velletri con sentenza del 24.12.2012 ha respinto le domande dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], come pure la domanda di garanzia avanzata dal Comune, condannando l’attrice a rifondere le spese al Comune di Lanuvio e compensando le spese fra il Comune di Lanuvio e il Comune di Roma. 6. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui hanno resistito i due Comuni appellati. La Corte di appello di Roma con sentenza del 20.10.2017, successivamente corretta da errore materiale riguardante l’indicazione del nominativo del difensore del Comune di Lanuvio, con ordinanza del 20.3.2018 ha respinto il gravame, con aggravio di spese a carico dell’appellante. La Corte di appello ha ritenuto che la domanda di occupazione abusiva dei box ove erano allocati i cani randagi di pertinenza del Comune di Lanuvio, oltre che totalmente infondata, era stata comunque proposta tardivamente nel giudizio e cioè solo con le memorie istruttorie e pertanto era palesemente inammissibile. Quanto al mancato riconoscimento del compenso per il ricovero degli animali dopo il dissequestro del canile, risalente al 2004, la Corte d'appello ha ritenuto la mancanza di qualsiasi titolo contrattuale valido ed efficace a partire dal 2001 perché la convenzione già esistente era allora scaduta e non era possibile il rinnovo tacito di una convenzione con la pubblica amministrazione; in definitiva alla data del dissequestro non vi era in essere alcun contratto fra il Comune di Lanuvio e l'appellante. Anche la domanda di ingiustificato arricchimento è stata ritenuta infondata, perché non era dato comprendere di che cosa si fosse arricchito il Comune, considerato che la gestione e la cura degli animali allocati presso la struttura era affidata in sede di sequestro a [OSCURATO:PERSONA], in cui favore il Comune aveva versato la somma di € 51.718,00 a titolo di spese per i cani randagi di sua pertinenza. 7.Avverso la predetta sentenza del 20.10.2017, non notificata, con atto notificato il 12.11.2018 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi. Con atto notificato il 20.12.2018 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], già Comune di Roma, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Con atti notificati il 10.12.2018, dapprima al solo Comune di Roma, e poi rinotificato il 24.1.2019 a [OSCURATO:PERSONA], dopo il mancato reperimento in sede di prima notifica del recapito del domiciliatario indicato in ricorso, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto controricorso il Comune di Lanuvio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il Comune di Lanuvio deve essere rimesso in termini quanto alla notifica del controricorso alla parte ricorrente, fallita il 10- 12.12.2018 per il mancato rinvenimento del nominativo del domiciliatario avv.Lucciardi al citofono e alle cassette di [OSCURATO:PERSONA] 73, Roma, e successivamente ripetuta, avuta la notizia del mancato recapito. 9. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.183 cod.proc.civ. in relazione alla domanda di occupazione senza titolo articolata con emendatio libelli , tempestivamente e in modo conforme con la prima memoria ex art.183 cod.proc.civ., nonché degli artt.2041, 2043, 2055, 2697 cod.civ.; degli artt.2041, 1188, 1189 e 2697 cod.civ. 10. Il primo motivo di ricorso, formalmente unitario, si compone di tre parti. Al fine dell’esame della prima parte del motivo appare necessaria una breve ricostruzione della vicenda processuale. La ricorrente ha agito nei confronti del Comune di Lanuvio, in principalità, per ottenere il risarcimento dei danni patiti per inadempimento contrattuale in relazione all’ospitalità prestata nella sua struttura ai cani randagi di sua pertinenza, in forza della convenzione intercorsa nel 1995 e in tesi prorogata, quindi con azione contrattuale; in subordine, per ottenere l’indennizzo per ingiustificato arricchimento sine titolo ex art.2041 cod.civ. per l’arricchimento conseguito dal Comune con sua correlativa depauperazione. Quindi con la prima memoria ex art.183 cod.proc.civ., a fronte delle difese del Comune, che, tra l’altro, aveva negato l’esistenza di un contratto in vigore e di qualsiasi arricchimento da parte sua, [OSCURATO:PERSONA], ribadita l’azione risarcitoria, ha chiesto, in via subordinata, la condanna del Comune di Lanuvio al risarcimento del danno per occupazione senza titolo sempre per l’importo di € 153.470,03. La Corte di appello di Roma, dopo che il Tribunale di Velletri aveva totalmente ignorato la domanda così introdotta relativa alla occupazione abusiva dei boxes ove erano allocati i cani di pertinenza del Comune di Lanuvio, a pagina 2 ha ritenuto la domanda inammissibile perché proposta tardivamente in giudizio solo in sede di memorie istruttorie e totalmente infondata «per quanto si dirà in merito agli altri motivi di gravame». 11. Il Comune di Lanuvio sostiene che il motivo di ricorso sarebbe inammissibile perché non rivolto avverso la concorrente ratio decidendi con cui la Corte romana ha ritenuto il motivo non solo inammissibile ma anche manifestamente infondato. Siffatta obiezione non può certamente essere condivisa. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha né l’onere, né l'interesse ad impugnarle, ed è conseguentemente ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Sez. U, n. 3840 del 20.2.2007). Infatti le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, relative al merito della domanda azionata, devono ritenersi - qualora effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale - estranee all'unica ratio decidendi della sentenza, e, perciò, svolte ad abundantiam , con argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali, che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare in sede di legittimità, con la conseguenza che gli eventuali motivi proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili (Sez. U, n. 8087 del 2.4.2007). Diverso è il caso in cui la sentenza delgiudice di merito, che, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea; tale pronuncia non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, che sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidend i ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, cori il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Sez. 3, n. 10815 del 18.4.2019; conforme Sez. 3, n. 21490 del 7.11.2005). L'orientamento delineato dai citati arresti del 2007 delle Sezioni Unite è stato condiviso da numerose pronunce successive delle sezioni semplici, che hanno affermatol’identico principio, ossia che la sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo avere riconosciuto, nella motivazione, di essere privo del potere di pronunciarsi abbia poi erroneamente, anziché spogliarsi della causa, deciso il merito della stessa, respingendo in dispositivo la domanda, è, nondimeno, impugnabile esclusivamente in relazione alla statuizione preliminare posto che - essendo la motivazione sul fondo della controversia resa ad abundantiamda un giudice che ha esaurito la propria potestas iu dicandi con l'emissione di una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sé anche la statuizione di rigetto, contenuta nel dispositivo, è meramente apparente e, come tale, non solo insuscettibile di passare in cosa giudicata, ma anche in concreto inidonea a incidere sulla individuazione del rimedio impugnatorio esperibile (Sez. 2, n. 19754 del 27.9.2011). In altri termini, qualora il giudice, oltre a dichiarare l'inammissibilità della domanda o del gravame, con ciò spogliandosi della potestas iudicandi sul merito della controversia, la abbia anche rigettata, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; di conseguenza è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è, viceversa, inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Sez. 2, n. 19754 del 27.9.2011; Sez. 1, n. 3927 del 12.3.2012; Sez. 2, n. 2736 del 5.2.2013; Sez. 5, n. 27049 del 19.12.2014;Sez. L, n. 22380 del 22.10.2014; Sez. 5, n. 7838 del 17.4.2015; Sez. 2, n. 101 del 4.1.2017; Sez. 6 - 5, n. 30393 del 19.12.2017;Sez.1, n.10301 del 29.5.2020; Sez. 1, n. 18429 del 8.6.2022,). Il principio è stato ulteriormente confermato anche dalle Sezioni Unite sia con la sentenza n. 24469 del 30.10.2013, sia con l'ordinanza n. 31024 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ribadendo che se il giudice si spoglia della potestas iudicandi con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, l'ulteriore statuizione resa anche sul merito della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata. 12. In ogni caso l’incidentale affermazione di infondatezza della Corte romana è stata censurata dalla ricorrente con la seconda parte del primo motivo come motivazione apparente, palesemente inidonea dar conto del percorso logico e giuridico seguito dal giudice; d’altra parte, neppure astrattamente si vede come le ragioni esposte dalla Corte di appello per giustificare il rigetto della domanda di risarcimento del danno contrattuale (mancata proroga del contratto) e di ingiustificato arricchimento (assenza di arricchimento) potessero motivare il rigetto di una domanda di risarcimento extracontrattuale per occupazione di un immobile. 13. Quanto alla ragione in rito di inammissibilità opposta dalla Corte romana, il motivo di ricorso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza delle SezioniUnite di questa Corte. Con la fondamentale sentenza n. 12310 del 15.6.2015 (seguita da Sez.3, n.31078 del 28.11.2019; Sez.6-2, n.20898 del 30.9.2020; Sez.1 n. 29754 del 24.12.2020; Sez.3, n.4031 del 16.2.2021; Sez.3, n.3127 del 9.2.2021; Sez.1, n.9633 del 19.1.2022), le Sezioni Unite hanno chiarito che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Il sistema processuale introdotto dalla Novella del 1990 e successive modifiche e integrazioni, come ricostruito dalle Sezioni Unite, è sì preordinato alla prioritaria cristallizzazione del thema decidendum con l'obiettivo pubblicistico di garantire un processo rapido e concentrato, esente da arresti e ritorni all'indietro, ma non può trascurare l'interdipendenza delle attività difensive dei contendenti anche al fine di prevenire situazioni di pregiudizialità rispetto ad altri giudizi successivamente introdotti che finirebbero con il ritardare e condizionare l'iter processuale, come avverrebbe se l'attore fosse costretto, anziché proporre la riconvenzionale conseguenziale, a instaurare altro separato giudizio. La chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di «consequenzialità» che abilita il giudice a valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento fra la domanda introdotta alla udienza di trattazione e l'esigenza difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contrastate, condurre al rigetto della domanda. Secondo le Sezioni Unite bisogna ritenere che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, correzioni di tiro e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto, così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Diversamente opinando, si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell'art. 183 cod.proc.civ., nell'ambito di una logica deontica fine a sé stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi, obblighi e divieti con l'unica preoccupazione che siano certi i confini tra quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell'intero processo e dei suoi valori fondanti. Ed ancora - secondo le Sezioni Unite - i risultati ermeneutici in tal modo raggiunti circa la riconosciuta possibilità di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, risultano in completa consonanza sia con l'esigenza - ripetutamente perseguita nel codice di rito talora anche attraverso modifiche della disciplina sulla competenza - di realizzare, al fine di u na maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, sia, più in generale, con i valori funzionali del processo via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità. L'interpretazione in questione risulta infatti maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, poiché non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi. La concentrazione favorita da tale interpretazione rafforza infine la stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, e l'effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche. 14. Nella fattispecie la ricorrente ha modificato la domanda con la propria memoria n.1 ex art.183 cod.proc.civ. in reazione alle avversarie difese, mantenendo immutato il petitum e modificando in subordine il fondamento della petizione risarcitoria da contrattuale a extracontrattuale, ma sempre con riferimento alla stessa vicenda sostanziale e al fatto storico della permanenza dei cani randagi lanuviesi nelle strutture del canile di [OSCURATO:PERSONA]. Illegittimamente quindi la Corte capitolina ha rifiutato l’esame nel merito della domanda, che peraltro si riferiva essenzialmente all’occupazione senza titolo della struttura e che avrebbe perciò meritato esame anche a prescindere dall’individuazione del soggetto che si occupava concretamente della cura e manutenzione dei cani colà di fatto ospitati. 15. Con la terza parte del primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli art.2041,1188, 1189 e 2697 cod.civ. La ricorrente censura ulteriormente la valutazione espressa dalla Corte di appello con riferimento al rigetto della domanda di arricchimento ingiustificato sotto tre concorrenti profili. In primo luogo, la ricorrente osserva che il pagamento eseguito dal Comune di Lanuvio a quello di Roma sarebbe stato illegittimo e non autorizzato e non avrebbe liberato il Comune dalle sue obbligazioni verso [OSCURATO:PERSONA]. La censura è infondata, anche a prescindere dal fatto, pacifico e accertato in causa, che la struttura del canile di [OSCURATO:PERSONA] era stata posta sotto sequestro penale preventivo nella parte adibita al ricovero dei cani affidati da Comuni del Lazio, diversi da Roma, con il contestuale affidamento in custodia dei beni a due dirigenti pubblici preposti al Centro di responsabilità amministrativa per la custodia e il mantenimento degli animali romani, ossia la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e l’arch.[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nella prospettiva dell’ingiustificato arricchimento ai cui fini la Corte di appello si era espressa con la statuizione oggetto di censura, non si discuteva affatto di efficacia estintiva del pagamento ma di esclusione dell’elemento oggettivo della locupletatio del Comune di Lanuvio, elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art.2041 cod.civ. Quand’anche il Comune di Lanuvio non avesse «pagato bene» per il mantenimento dei propri cani a chi era stato chiamato con il provvedimento dell’Autorità inquirente a occupare la struttura e gestire gli animali ivi presenti, il pagamento fatto a terzi escludeva, in linea oggettiva, l’arricchimento patrimoniale, nei limiti della coincidenza dei fatti presi in considerazione ai fini di causa. Le altre due censure della ricorrente sono invece fondate. 16. Da un lato, vi era una evidente sfasatura temporale fra l’arco della pretesa della ricorrente (2001-2007) e l’arco coperto dai pagamenti eseguiti a favore del Comune di Roma (2002-2004 – Allegato 7 al ricorso, docc.3 e 4 del fascicolo di primo grado del Comune di Lanuvio). D’altro canto , una cosa sono le spese di mantenimento, cura ed assistenza dei cani, pagate dal Comune di Lanuvio a [OSCURATO:PERSONA], altra cosa è il godimento delle strutture del canile, pure oggetto della domanda di indebito arricchimento fatta valere in via subordinata dalla parte ricorrente. Se pure il Comune di Roma ha continuato, «di fatto», dopo il dissequestro ad occuparsi dei cani lanuviesi, era venuto meno il titolo di detenzione della struttura (custodia da sequestro penale), né risulta addotto altro titolo alternativo legittimante alla protratta occupazione del canile da parte delle strutture di [OSCURATO:PERSONA]. 17. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame e travisamento di fatti e documenti decisivi acquisiti alla causa di merito. Anche questo motivo, formalmente unitario, si scinde in due distinte censure. 18. In primo luogo, la ricorrente denuncia il trav isamento della vicenda del sequestro penale preventivo con l’erronea individuazione della data di dissequestro al 28.10.2005 in luogo del 22.6.2004. La Corte di appello ha affermato a pagina 3, secondo capoverso, che la struttura del canile di [OSCURATO:PERSONA] era stata dissequestrata solo il 28.10.2005. L’affermazione è totalmente priva di motivazione, tanto più necessaria perché la ricorrente aveva prodotto il provvedimento di dissequestro del 22.6.2004 (Allegato 4, già doc.7 di secondo grado e 4 di primo grado) e il verbale di dissequestro del 8.7.2004 (Allegato 5); la data del 28.10.2005 era stata indicata da [OSCURATO:PERSONA] e ora viene ribadita da entrambi i ricorrenti, peraltro molto genericamente, ed è stata assunta come esatta dalla sentenza impugnata senza motivazione alcuna. La data de qua è rilevante perché se la ricorrente nulla può richiedere per il periodo in cui il canile era stato sotto sequestro e affidato a [OSCURATO:PERSONA], ciò non varrebbe per il periodo successivo, almeno sotto il profilo dell’occupazione di fatto dei suoi canili. Sussiste quindi al proposito di questo fatto controverso fra le parti e rilevante ai fini del decidere, difetto assoluto di motivazione, graficamente inesistente. 19. La ricorrente lamenta inoltre ulteriore vizio motivazionale in ragione della errata lettura che addebita alla Corte di appello quanto alla motivazione e alla ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza numero 11776 del 2005 del Tribunale di Roma. Il riferimento al verbale di udienza del 20.9.2010 è indicato solo nella sintesi iniziale e non più ripreso nel contesto del ricorso. La ricorrente sostiene che la predetta sentenza (allegato 9 al ricorso) riguardava il rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Roma ma solo in relazione ai 270 cani di proprietà dell’amministrazione capitolina e non i cani del Comune di Lanuvio. La ricorrente espone genericamente il contenuto della sentenza in questione e si limita a riportarne un passaggio testuale (pag.27, in fondo), per nulla decisivo ed anzi ininfluente, circa il fatto che il provvedimento di sequestro non aveva riguardato i cani del Comune di Roma e i boxes dove essi erano ospitati. Il motivo è quindi del tutto aspecifico e non autosufficiente e soprattutto non spiega l’errore asseritamente commesso dalla Corte territoriale e la sua incidenza, per non dire la sua decisività, ai fini della decisione. Tanto più che secondo il Comune di Roma la domanda della [OSCURATO:PERSONA] aveva riguardato anche la richiesta di pagamento di una somma mensile per l’occupazione abusiva di tutti i boxesdel canile ospitanti i cani provenienti da tutto il territorio laziale. 20. Per le ragioni esposte occorre accogliere i due motivi di ricorso, peraltro nei sensi di cui in motivazione, cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare la causa a