CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 19/02/1982 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante davanti alla Corte d'appello fossero stati dedotti il ristrettissimo arco temporale in cui l'imputato si era sottratto all'esecuzione della misura detentiva domiciliare ed il grave disagio economico ed umano in cui versava; ritenute le deduzioni difensive generiche, a fronte della motivazione, completa e logica, del provvedimento impugnato, che dà atto della mancata emersione di elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche - tali non potendo ritenersi quelli indicati nel ricorso (vieppiù a fronte delle modalità che si desumono dalla sentenza, essendosi l'imputato allontanato dal luogo degli arresti domiciliari, portando con sé effetti personali e vestiti) - e, per contro, della presenza di «numerosi e variegati precedenti penali»; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantifi