CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 02968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6308/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; –ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ; domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa d a ll’[OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura allegata alla scrittura difensiva; –resistente – per regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Fermon. 38/2022, pubblicata il 21 gennaio 2022, non notificata; udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del l’8 novembre Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 08/11/2022 r.g.n. 06308/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 2022dal Consigliere R elatore , [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], titolare di azienda agricola, con residenza a Capestrano, in provincia dell’Aquila, oppose dinanzi al Tribunale di Fermo il decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede nella provincia di Fermo, la somma di Euro 17.868,29 a saldo di undici fatture per forniture di mangimi; in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente eccepì, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di F ermo, per essere competente quello dell’Aquila; l’eccezione di incompetenzaper territorio è stata rigettata dal Tribunale di Fermo –che l’ha decisa unitamente al merito della causa – con sentenza depositata il 21 gennaio 2022: il Tribunale ha ritenuto che, nella fattispecie, mancassero «elementi gravi precisi e concordanti sulla base dei quali poter ragionevolmente presumere che i contratti si [fossero] conclusi presso la sede dell’opponente»; avverso questa statuizione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenzafacoltativo, sulla b ase di tre motivi ; la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato scritt ura difensiv a , ai sensi dell’art. 47, quinto comma, c .p.c. , con cui ha invocato il rigetto del ricorso; il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sia il ricorrente che la società resistente hanno depositato memoria. Considerato che: 1.con i motivi a sostegno del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ri badi s ce le ragioni poste a fondamento dell’eccezione di incompetenza territoriale, le quali sono sostanzialmente tre:a) anzitutto , il rapporto contrattuale sarebbe sorto nel C.C. 08/11/2022 r.g.n. 06308/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani luogo di residenza del debitore, come dimostrerebbe la circostanza, evincibile dalle fatture, che il contratto era stato concluso dalla società fornitrice dei mangimi a mezzo di un agente,che si era recato presso la sede dell’impresa agricola; b)in secondo luogo, non ostante l’emissione del decreto ingiuntivo, il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – il cui ammontare, risultante unicamente dalle fatture, non era stato determinato da un titolo contrattuale –non avrebbe avuto il crisma della “liquidità” , richiesto , in base ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 13/09/2016, n. 17989,ai fini dell’applicabilità dell’art.1182, terzo comma, c.c., che individua il luogo dell’adempimento nel domicilio del creditore; c) in terzo luogo , il carattere periodico e continuativo delle prestazioni eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l.dimostrerebbe che il rapporto contrattuale era inquadrabile nello schema nella somministrazione e non già della vendita, con conseguente inapplicabilitàdell’art.1498, terzo comma, c.c., che individua nel domicilio d el venditore il luogo del pagamento che non viene effettuato al momento della consegnadella cosa venduta; sulla base di tali ragioni, il ricorrente ribadisce che tanto in applicazione del criteriodi collegamento generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. quanto in applicazione di quello speciale facoltativo di cui all’art.20 c.p.c, (quest’ultimo con riferimento ad entrambi i criterialternativi riferiti al forum contractus e al forum destinatae solutionis), il giudice territorialmente competente avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale dell’Aquila; 2.ciò evidenziato, con il primo motivo Ettore S pera denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n.4, 183 c.p.c., 2729 c.c., 24 Cost.; il ricorrente, sulla premessa che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rigettato l’istanza di ammissione delle prove costituende (interrogatorio formale e prova per testimoni) dirette a dimostrarela circostanza che il rapp o rto contrattuale era sorto nel luogo di residenza del deb itore, reputa manifestamente illogica e insanabilmentecontraddittoria la motivazione della sentenza impugnata , per avergli addebitato di non avere assolto l’ onere di dimostrare i fatti posti C.C. 08/11/2022 r.g.n. 06308/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani fondamento dell’eccezione dopo avergli n e gato l’ammissione della prova offerta; 3. al primo motivo è connesso il terzo, con cui viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n.4, 183 c.p.c., 1362 e ss., 2697, 2727-2729 c.c., 24 Cost.; il ricorrente critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto sia della circostanza (incontestata e comunque desumibile dalle fatture) che il rapporto contrattuale era statostipulato dalla società creditrice per il tramite di un suo agente che si era recato presso l’azienda del debitore; sia dell’ulteriore circostanza (la quale avrebbedovutoessere dimostrata mediante la prova per testimoniinopinatamente non ammessa) che i pagamenti erano stati eseguitimediante assegni recanti date tendenzialmente corrispondenti a quelle dellaconsegna dei mangimi presso la sede del la sua impresa agricola; ove avesse tenuto conto di tali circostanze, il Tribunale di Fermo avrebbe accolto l’ eccezione di incompetenza territoriale , poiché la competenza del Tribunale dell’Aquila sarebbestata accertata sia in applicazione del criterio del forum contractusche di quello dell’adempimento (artt.1562 e 1498, secondo comma, c.c.); 4.i l primo e il terzo motivo non sono inammissibili – come s o stenuto dalla difesa di parte resistente e da llo stesso Procuratore G enerale – atteso che, sebbene venga denunciata la violazione di norme processuali e sostanziali diverse da quelle che regolano la competenza, essituttavia sollevano questioni che attengono al l a compe tenza in modo diretto e necessario (Cass.21/07/2011, n.15996; Cass. 13/06/2016, n. 12126), poiché si traducono in una critica alla sentenza impugnata per avere violato le regole che presiedonoal riparto della competenza per territorio con una statuizione di rigetto della relativa eccezioneasseritamente erronea in iure e fondata su una motivazioneillogica e contraddittoria; 5.i motivi medesimi , però, sono infondati, giacché il giudice del merito doverosamente ha escluso l’ammissione di mezzi di prova costituendi per decidere sulla questione di competenza, la quale correttamenteè stata risolta C.C. 08/11/2022 r.g.n. 06308/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani «in base a quello che risulta[va] dagli atti», in conformità al disposto dell’art.38, ultimo comma, c.p.c.; l’eccezione d'incompetenza territoriale da parte del convenuto, infatti, non introducenel processo un tema che necessiti d’istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa in base alle risultanze emergenti dagli atti introduttivi o dalle produzioni documentali introdotte con essi (tra le altre, Cass. 12/07/2011, n. 15348), salva la necessità di una istruzione di natura sommaria che deve aver luogo nella prima udienza del giudizio o, se ciò non sia possibile, in un’eventuale udienza appositamente fissata a breve (Cass.30/07/2019, n. 20553); non è dunque censurabile il giudizio formulato dal Tribunale di Fermo, (il quale ha ritenuto che, all’esito della valutazione delle risultanze processuali disponibili,dovessero ritenersi mancanti «elementi gravi precisi e concordanti sulla base dei quali poter ragionevolmente presumere che i contratti si [fossero] conclusi presso la sede dell’opponente»: p.6 della sentenza impugnata), cosicché non è possibile escludere, al contrario, che il rapporto contrattuale fosse sorto nella sede della societàcreditrice; ciò che, in base al forum contractus (art. 20 c.p.c.) , radica la competenza territoriale del Tribunale medesimo; in tale prospettiva non può censurarsi, in particolare, la mancata valorizzazione, in senso contrario, della circostanza, asseritamente emergente dalle fatture, che il contratto sarebbe stato concluso pe r il tramite di un “agente”della società creditrice; questa circostanza, infatti, quand’anche si ritenesse provata, non varrebbe comunque a dimostrare la diversa circostanza che il contratto era stato stipulatopresso la sede dell’impresa agricola gestita dal debitore; in proposito, giova ricordare che , in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negliartt.18, 19 e 20 c.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adìto (sollevando un’eccezione in senso proprio) non solo l’oneredi contestare C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 06308/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri, ma anche quello di fornire la prova (da fornire nelle condizioni e nei limiti già indicati, v. Cass.30/07/2019, n. 20553, cit. e Cass. 22/07/2013, n. 17794) delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che non solo in mancanza di tale contestazione, ma anche in mancanza di detta prova, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlativa competenza del giudice adìto (tra le altre, Cass. 21/07/2011, n. 15996, cit.); il primo e il terzo motivo vanno, dunque, ritenuti infondati; 6. c on il secondo motivo Et tore Spera denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n.4, 183 c.p.c., 1362 e ss., 2697, 2727-2729 c.c., 24 Cost.; il ricorrente, sulla premessa di una scorretta applicazione del procedimento inferenziale che presiede all’utilizzazione dei mezzi di prova di carattere presuntivo, censura la sentenza impugnataper avere escluso che il rapporto contrattuale inter partes- con evidenza caratterizzato, al l a luce del numero di fatture prodotte e dei pagamenti effettuati, dai caratteri della continuità e periodicità delle prestazioni - fosse inquadrabile ne l tipo della somministrazione e per avere ritenuto , invece, che si versasse in ipotesi di singoli contratti di vendita; 7.questo motivo è inammissibile; il giudice del merito ha proceduto alla qualificazione del rapporto contrattualeintercorrente tra le parti (reputando che e sso rientrasse nel tipo della vendita e non in quello della somministrazione ) , non già al fine di decidere la questione di competenza, bensì al diverso fine di risolvere la questione preliminare di merito concernente la prescrizionedel credito vantato dallaMangimi [OSCURATO:SOCIETA].: l’eccezione volta a disconoscere la competenza territorialedel Tribunale di Fermo, in favore di quello dell’Aquila, è stata infatti rigettata in applicazione del criterio di collegamento basato sul forum contractus (art.20 c.p.c.) e non di quello basato sul forum destinatae solutionis, come determinato attraversoil riferimento al luogo di pagamento C.C. 08/11/2022 r.g.n. 06308/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani del prezzo della vendita effettuato in momento diverso dalla consegna del bene venduto (art.1498, terzo comma, c.c.); la questione della qualificazione del contratto non attiene dunque « in modo diretto e necessario» al la competenza ( Cass.21/07/2011, n.15996 e Cass. 13/06/2016, n. 12126,citt.), per modo che le doglianze ad essa relat ive, proponibili con gli ordinari mezzi di gravame, non potevano essere dedotte con l’istanza di regolamento in esame; 8. il rilievo che l’eccezione di incompetenza sia stata rigettata in applicazione del criterio di collegamento basato sul forum contractus, e non di quello basato sul forum destinatae solutionis ( unitamente al l’ulteriore rilievo per cui, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sull’eccipiente l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno di essi e provare le circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione), consente di superare anche la deduzione -già formulata dal ricorrente dinanzi al Tribunale ma, peraltro , non riproposta tra i motivi dell’istanza diregolamento di competenza - secondo la quale il credito vantato dalla Mangim i [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe avuto il crisma della “liquidità”, richiesto, in base ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 13/09/2016, n. 17989, ai fini dell’applicabilità dell’art.1182, terzo comma, c.c., che individua il luogo dell’adempimento nel domicilio del creditore ; a l riguardo, va tuttavia osservato che, anche in applicazione del criterio basato sul forum destinatae solutionis,il riferimento alla necessità che il credito per il quale si agisce sia liquido non porterebbe comunque ad escludere la competenza del Tribunale di Fermo: è vero, infatti, come afferma il ricorrente , che le S ezioni U nite di questa Corte, con la pronuncia n. 17989/2016, hanno affermato (seguendo l’orientamento più restrittivo) che, al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore, dovendo questa essere ancorata a dati oggettivi (ciò che accade quando l’ammontare sia determinato direttamente dal titolo o ppure sia determinabile in base ad esso con l’applicazione di criteri non discrezionali ) ; C.C. 08/11/2022 r.g.n. 06308/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani è, però,altrettanto vero che , nella fattispecie in esame, il carattere liquido del credito è stato accertato dal medesimo Tribunale, quando ha concesso il decreto ingiuntivo, che, ai sensi dell’art.633 c.p.c., può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (cfr., in tema , Cass.23/09/2020, n.19894, in motiv.); 9. i n definitiva, il ricorso per regolamento di competenza va rigettato (per essere infondati il primo e il terzo motivo e inammissibile il secondo), dovendosi dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Fermo, correttamenteritenuta dal giudice del merito; 10. l e spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 11.a i sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ovedovuto (Cass., Sez. U n . , 20 /02/ 2020 , n. 4315). [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenzaterritoriale del Tribunale di Fermo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, che si liquidano in complessivi Euro 2.200 ,00 per compensi,oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu