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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37475/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7786/2019 R.G. proposto da kmy2...6 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, n. 804/2018 depositata il 20 agosto 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adirono il Tribunale di Lecce perché, in contraddittorio con il Monte dei Paschi di Siena, pronunciasse condanna di detto istituto al pagamento in loro favore della somma di C 40.000 per gli ammanchi registrati su due conti correnti (il primo intestato solo al Saracino, quale titolare della omonima ditta individuale; il secondo a entrambi) ed ascrivibili a numerose operazioni di emissione di assegni circolari effettuate sulla base di richieste, presentate da terzi, recanti la firma palesemente falsificata del Saracino.

Il Tribunale di Lecce accolse parzialmente la domanda e, riconosciuto nella misura del 50% il concorso di colpa dei ricorrenti, eccepito dalla banca, condannò quest'ultima al pagamento in favore dei predetti della somma di C 19.500, oltre interessi legali dal giorno dei singoli prelevamenti fino al soddisfo in favore dei ricorrenti, spese compensate.

2. Con sentenza n. 804/2018, depositata il 20 agosto 2018, la Corte d'appello ha respinto i contrapposti gravami, confermando per intero la decisione di primo grado e compensando anch'essa le spese.

2.1. Quanto alla responsabilità della banca ha infatti rilevato, conformemente alle valutazioni del primo giudice, e sulla scorta delle richiamate conclusioni della c.t.u. grafologica, che «la falsificazione di cui trattasi risulta rilevabile dall'esame visivo delle sottoscrizioni dei moduli di richiesta di assegni circolari prodotti in atti e poteva essere agevolmente individuata ictu ocull dallo sportellista in base alle conoscenze del bancario medio».

2.2. Ha condiviso inoltre il giudizio di corresponsabilità dei correntisti, sulla base dei seguenti rilievi:— [OSCURATO:PERSONA], autore materiale dell'illecito, era persona conosciuta dal Saracino ed a questi legato da un rapporto di continuativa collaborazione; — era stato, comunque, quest'ultimo a presentare il medesimo in banca ed a sottoscrivere l'atto di delega in suo favore, atto che espressamente lo autorizzava ad operare per suo nome e conto sui conti correnti in essere presso l'istituto, attività effettivamente svolta per lungo tempo; — detto atto di delega, prodotto in originale dalla banca, non è stato formalmente contestato, se non in modo generico e, comunque, intempestivamente; — anche i prelievi effettuati sul conto cointestato ai coniugi non necessariamente potevano dare adito a sospetti dal momento che in esso transitava un rilevante numero di operazioni bancarie, la cui varietà di genere poteva ragionevolmente far presumere che anche tale conto fosse utilizzato per pagamenti diversi da quelli strettamente connessi ai bisogni della figlia universitaria; — non era da trascurare la circostanza, correttamente evidenziata dal giudice di primo grado, che gli odierni appellanti avessero impiegato quasi tre anni per accorgersi degli ammanchi lamentati.

La colpa concorrente è stata dunque ritenuta configurabile per non avere i coniugi «vigilato sull'operato del Fusco, formalmente delegato dagli stessi ad operare sul conto e per non aver controllato gli estratti conto bancari e, comunque, per aver anche omesso il confronto, quantomeno in sede di redazione dei bilanci di esercizio degli anni 2007 e 2008, direttamente o tramite i consulenti fiscali, tra le voci contabili dell'azienda e le risultanze degli estratti conto, ovvero (per) non essersi avveduti della mancata corrispondenza tra le stesse e delle ripetute sottrazioni di somme da parte del Fusco».

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste la Banca M.P.S. depositando controricorso con il quale propone ricorso incidentale con unico mezzo.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1374, 1227, 1710 e 1856 cod. civ. e dell'art. 40 c.p.; insussistenza del concorso colposo del creditore».

Lamentano difettare nel ragionamento della Corte di merito l'individuazione delle regole di diligenza che sarebbero state violate dai correntisti e comunque l'individuazione di un nesso concausale tra la loro condotta e il danno.

Rilevano in particolare che: — «nel caso di specie, l'inadempimento del mandatario fa riferimento ad una particolare attività di propria specifica competenza, ossia la verifica della corrispondenza della firma apposta sulla distinta di emissione di assegni con quella depositata presso la medesima banca (c.d. specimen), peraltro distinta portata allo sportello da soggetto diverso dal titolare del conto corrente» e che, per converso, «l'attività di verifica richiesta ai danneggiati, soggetti non dotati delle particolari competenze tecniche tipiche e proprie dell'accorto bancario, peraltro necessariamente postuma rispetto alle condotte colpose del mandatario (controllo degli estratti conto e verifiche del bilancio di esercizio dell'azienda), non può essere considerata colposa né può avere una incidenza causale immediata e diretta rispetto all'evento dannoso»; — l'affermazione circa la esistenza, peraltro contestata, di un rapporto di collaborazione tra il Saracino ed il Fusco, autore materiale dell'illecito, e di una delega in favore di quest'ultimo ad operare sui conti correnti in nome e per conto del primo, risulta comunque priva di efficienza causale rispetto all'evento dannoso per cui è causa, atteso che, come accertato in sentenza, si trattava comunque di delega ad operare in nome e per conto del Saracino, non certo falsificandone la firma; — l'attività di controllo, asseritamente deficitaria, da parte dei ricorrenti, sull'operato del Fusco non poteva essere esigibile sia per i connotati truffaldini di questa, diretti per l'appunto ad eludere la capacità di controllo della vittima, sia perché l'evento dannoso è diretta conseguenza non della condotta truffaldina del Fusco, bensì della violazione del dovere di diligenza qualificata del mandatario; — non si comprende, infine, come avrebbe potuto incidere, da un punto di vista causale, il tempo intercorso tra la condotta illecita della Banca convenuta ed il momento in cui i ricorrenti hanno avuto conoscenza dell'inadempimento, né come la medesima circostanza possa aver determinato un aggravamento del danno, posto che lo stesso si era già ampiamento consumato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 e 2697 cod. civ.» ed inoltre «nullità del procedimento e della sentenza per aver erroneamente ritenuto generica e comunque intempestiva la contestazione della delega prodotta da controparte».

Rilevano che il menzionato atto di delega era stato prodotto in giudizio dalla Banca convenuta in allegato alle memorie ex art. 183, comma sesto, num. 2, cod. proc. civ. ed era stato contestato in maniera dettagliata nella prima difesa utile, con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si riservava anche di presentare querela di falso e nella quale si rilevava, comunque, anche l'irrilevanza della produzione in quanto nella specie si verteva intorno ad assegni recanti la sottoscrizione del Saracino palesemente contraffatta.Evidenziano che detta contestazione era stata successivamente più volte reiterata.

Da qui l'error in procedendo dedotto dai ricorrenti, per avere la Corte d'appello «falsamente applicato il principio dell'onere di contestazione» e quindi dato per ammesse circostanze rappresentate dal documento, che tali non erano mai state.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (su) domanda di condanna del Monte dei Paschi di Siena al risarcimento dei danni per ritardato pagamento».

Premettono che, con motivo d'appello rubricato al n. 2, essi si erano doluti del rigetto, in primo grado, della domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. e che la relativa domanda era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale in appello.

Osservano che la Corte d'appello ha in motivazione affermato che il motivo attinente alla richiesta di danno per ritardato pagamento andava rigettato poiché rimasto indimostrato.

Ciò premesso, rilevano che, in tal modo, «di fatto ... la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla relativa domanda, atteso che la censura d'appello faceva esclusivo riferimento alla posizione creditoria del [OSCURATO:PERSONA], quale imprenditore commerciale ..., qualifica mai contestata, anzi ammessa da controparte e comunque provata in atti».

Lamentano, inoltre, che l'aggettivo «indimostrato» riferito al danno richiesto «si traduce in una apparente motivazione e quindi in una apparente pronuncia, in considerazione della specifica domanda rivolta», con la quale si era espressamente richiesto una liquidazione del danno in via equitativa in considerazione dell'attività commerciale svolta.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 91 e 92 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Monte dei Paschi di Siena alle spese e competenze legali del giudizio di primo grado.

Premettono che con motivo d'appello rubricato al n. 3 essi si erano doluti della immotivata compensazione delle spese del giudizio di primo grado e che la richiesta di una riforma sul punto era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale.

Osservano che la Corte d'appello ha in motivazione affermato che la doglianza sul punto doveva considerarsi assorbita dalla decisione.

Rilevano che, in tal modo, la Corte territoriale «di fatto ... ha omesso di pronunciarsi sulla relativa domanda, atteso che la censura d'appello faceva esclusivo riferimento alla circostanza che se da una parte la sentenza di primo grado aveva ritenuto di accogliere la domanda principale sia pure nei limiti del 50% in riferimento all'assunto della concorso del fatto colposo del danneggiato, è pur vero che la controparte ha da sempre (anche in sede stragiudiziale) e costantemente rifiutato ogni addebito di responsabilità, guardandosi dall'offrire anche una pur minima somma risarcitoria, e comunque risultava soccombente in parte qua, ponendosi nuovamente per ciò stesso in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di codesta Corte Suprema, che qualifica tale violazione quale error in procedendo».

5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la Banca M.P.S.

S.p.a. denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1856, 1710 e 1176 cod. cív.; incongruità ed insufficienza della motivazione».

Rileva, in sintesi, che il principio evocato in sentenza, secondo cui «nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ.», è stato malamente applicato nella specie, «ove si considerino i reali fatti di causa».

Rimarca, in tal senso, che nella specie: — non si trattava affatto di una firma dal tracciato piatto apposta su un assegno, ma di documenti (richieste di prelievo e di emissione di assegni circolari) provenienti da procuratore esplicitamente autorizzato dal titolare del conto corrente alla sua movimentazione; — la banca aveva, «al più», l'obbligo di verificare esclusivamente la corrispondenza tra la firma apposta sulla distinta e quella depositata dal Saracino come specimen: verifica da eseguirsi íctu ocull non avendo il cassiere alcuna conoscenza specifica, o strumentazione specialistica, per eseguire verifiche grafologiche.

6. Benché il primo motivo del ricorso incidentale ponga questione di carattere preliminare sul piano logico, occorre comunque posporne l'esame a quello del ricorso principale atteso che l'eventuale giudizio di inammissibilità dì quest'ultimo determinerebbe, ex art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., la perdita di efficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo, essendo stato proposto dopo la scadenza del termine lungo per impugnare.

7. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Gli elementi fattuali valorizzati in sentenza sono effettivamente in grado di giustificare il convincimento di una condotta colposa causalmente concorrente alla determinazione del danno, almeno nella sua finale entità.

Di rilievo cruciale appare in tal senso, in particolare, la considerazione del tempo trascorso prima che gli odierni ricorrenti si accorgessero degli ammanchi.

Tale dato deve essere letto in uno con quello, pacifico in atti, che questi non sono frutto di un illecito commesso uno actu ma, come è evidenziato nello stesso ricorso, di una serie numerosa di assegni circolari, di importi oscillanti tra C 1.000 ed C 5.000 (precisamente n. 8 di importo pari ad C 1.000; n. 2 per C 1.500; n. 2 di C 2.000; n. 5 di C 3.000; n. 2 di C 5.000), emessi e presentati all'incasso nell'arco di due anni e mezzo (tra maggio 2006 e novembre 2008), di frequenza e numero tali da non poter sfuggire ad una verifica minimamente diligente dei propri conti, certamente esigibile dai ricorrenti quanto meno a cadenza annuale se non anche maggiore (considerata l'attività commerciale svolta dal Saracino).

Sul punto la critica svolta in ricorso («non si comprende infine come avrebbe potuto incidere, da un punto di vista causale, il tempo intercorso tra la condotta illecita della Banca convenuta ed il momento in cui i ricorrenti hanno avuto conoscenza dell'inadempimento, né come la medesima circostanza possa aver determinato un aggravamento del danno, posto che lo stesso si era già ampiamento consumato») si appalesa priva di contenuto e significato censorio, risolvendosi in una affermazione meramente dubitativo-oppositiva, confutata dalla autoevidenza del rilievo predetto.

8. Discende da quanto testé osservato l'inammissibilità del secondo motivo, in quanto impingente in un passaggio motivazionale non decisivo, volta che il rilievo sopra esposto rimane comunque di per sé sufficiente a dare fondamento giustificativo alla sentenza.

Varrà comunque osservare che i ricorrenti impropriamente evocano (sia pure in negativo, ossia per argomentarne la non operatività) il principio di non contestazione con riferimento al documento in questione (delega ad operare sui conti conferita al Fusco).

Devesi al riguardo rammentare che, come più volte precisato da questa Corte, l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso (nella specie solo preannunciata ma non effettivamente proposta), restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass.11/02/2020, n. 3306; 21/06/2016, n. 12748; 06/04/2016, n. 6606).

9. Il terzo motivo è inammissibile, per evidente intrinseca contraddittorietà e l'impossibilità di desumere quale tra i diversi tipi di vizi evocati, tra di essi incompatibili, si intenda denunciare.

9.1. Va rammentato in proposito che, secondo indirizzo pacificamente acquisito, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissìone, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (v.

Cass. Sez.

U. 24/07/2013, n. 17931; Cass.07/05/2018, n. 10862).

Nel caso di specie accade per l'appunto che i ricorrenti: a) denunciano in rubrica un vizio di omessa pronuncia, contraddetto però dalla esplicita asserzione che sul motivo di appello che ne sarebbe oggetto la Corte di merito si è pronunciata, rigettandolo per essere rimasto indìmostrato il dedotto maggior danno; b) sostanziano la doglianza subito dopo con il rilievo del carattere «apparente» di tale motivazione; c) argomentano tale critica assumendo che la motivazione non risponderebbe alla prospettazíone di una liquidazione equitativa del danno, con ciò anche implicitamente evocando un error in iudicando per violazione dell'art. 1226 cod. civ..

9.2. D'altro canto, se si volesse superare siffatta valutazione intendendo come critica in iure tale ultima prospettazione, il motivo non potrebbe avere miglior sorte.

Va ricordato in proposito che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito (quale è anche quella da inadempimento di obbligazione contrattuale), che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.

In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.

Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.

Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali» (Cass. Sez.

U. n. 1712 del 1915; Cass. 25/08/2003, n. 12452; 22/10/2004, n. 20591; 24/10/2007, n. 22347; 12/10/2010, n. 3355; 13/07/2018, n. 18564; 24/03/2022, n. 9612).

Se si tiene conto di tali presupposti e della funzione di tale tecnica liquidatoria, risulterà evidente la non pertinenza del richiamo, in ricorso, peraltro indiretto e comunque generico, alla sola qualità di imprenditore commerciale di uno dei correntisti danneggiati.

10. Stessa sorte spetta al quarto e ultimo motivo del ricorso principale.

Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto ad una declaratoria di assorbimento della domanda — o, come nella specie, del motivo di appello — cui la doglianza è riferita.

Sul punto, è consolidato l'orientamento secondo cui «la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande.

Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa» (v. ex multis Cass.n. 26540 del 2021; n. 2334 del 2020; n. 33764 del 2019; n. 28995 del 2018; n. 28663 del 2013).

I ricorrenti avrebbero pertanto dovuto censurare la correttezza della valutazione di assorbimento del motivo, lamentando un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia.

11. Per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

12. Ne discende, ex art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., l'inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo.

Lo stesso risulta, infatti, consegnato all'[OSCURATO:PERSONA] per la notifica a mezzo posta in data 5 aprile 2019, ben oltre la scadenza del termine lungo per impugnare (semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. nel testo ratIone temporis applicabile, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado nel 2010), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (20 agosto 2018) e venuto, pertanto, a scadere il 28 febbraio 2019.

13. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti principali al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità.

Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo ai ricorrenti principali e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto.

Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese.

In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf.

Cass.04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass.26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443).

14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

Condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v.

Cass. 25/07/2017, n. 18348).

P.Q.M • dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7786/2019 R.G. proposto da kmy2...6 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, n. 804/2018 depositata il 20 agosto 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adirono il Tribunale di Lecce perché, in contraddittorio con il Monte dei Paschi di Siena, pronunciasse condanna di detto istituto al pagamento in loro favore della somma di C 40.000 per gli ammanchi registrati su due conti correnti (il primo intestato solo al Saracino, quale titolare della omonima ditta individuale; il secondo a entrambi) ed ascrivibili a numerose operazioni di emissione di assegni circolari effettuate sulla base di richieste, presentate da terzi, recanti la firma palesemente falsificata del Saracino. Il Tribunale di Lecce accolse parzialmente la domanda e, riconosciuto nella misura del 50% il concorso di colpa dei ricorrenti, eccepito dalla banca, condannò quest'ultima al pagamento in favore dei predetti della somma di C 19.500, oltre interessi legali dal giorno dei singoli prelevamenti fino al soddisfo in favore dei ricorrenti, spese compensate. 2. Con sentenza n. 804/2018, depositata il 20 agosto 2018, la Corte d'appello ha respinto i contrapposti gravami, confermando per intero la decisione di primo grado e compensando anch'essa le spese. 2.1. Quanto alla responsabilità della banca ha infatti rilevato, conformemente alle valutazioni del primo giudice, e sulla scorta delle richiamate conclusioni della c.t.u. grafologica, che «la falsificazione di cui trattasi risulta rilevabile dall'esame visivo delle sottoscrizioni dei moduli di richiesta di assegni circolari prodotti in atti e poteva essere agevolmente individuata ictu ocull dallo sportellista in base alle conoscenze del bancario medio». 2.2. Ha condiviso inoltre il giudizio di corresponsabilità dei correntisti, sulla base dei seguenti rilievi:— [OSCURATO:PERSONA], autore materiale dell'illecito, era persona conosciuta dal Saracino ed a questi legato da un rapporto di continuativa collaborazione; — era stato, comunque, quest'ultimo a presentare il medesimo in banca ed a sottoscrivere l'atto di delega in suo favore, atto che espressamente lo autorizzava ad operare per suo nome e conto sui conti correnti in essere presso l'istituto, attività effettivamente svolta per lungo tempo; — detto atto di delega, prodotto in originale dalla banca, non è stato formalmente contestato, se non in modo generico e, comunque, intempestivamente; — anche i prelievi effettuati sul conto cointestato ai coniugi non necessariamente potevano dare adito a sospetti dal momento che in esso transitava un rilevante numero di operazioni bancarie, la cui varietà di genere poteva ragionevolmente far presumere che anche tale conto fosse utilizzato per pagamenti diversi da quelli strettamente connessi ai bisogni della figlia universitaria; — non era da trascurare la circostanza, correttamente evidenziata dal giudice di primo grado, che gli odierni appellanti avessero impiegato quasi tre anni per accorgersi degli ammanchi lamentati. La colpa concorrente è stata dunque ritenuta configurabile per non avere i coniugi «vigilato sull'operato del Fusco, formalmente delegato dagli stessi ad operare sul conto e per non aver controllato gli estratti conto bancari e, comunque, per aver anche omesso il confronto, quantomeno in sede di redazione dei bilanci di esercizio degli anni 2007 e 2008, direttamente o tramite i consulenti fiscali, tra le voci contabili dell'azienda e le risultanze degli estratti conto, ovvero (per) non essersi avveduti della mancata corrispondenza tra le stesse e delle ripetute sottrazioni di somme da parte del Fusco». 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste la Banca M.P.S. depositando controricorso con il quale propone ricorso incidentale con unico mezzo. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1374, 1227, 1710 e 1856 cod. civ. e dell'art. 40 c.p.; insussistenza del concorso colposo del creditore». Lamentano difettare nel ragionamento della Corte di merito l'individuazione delle regole di diligenza che sarebbero state violate dai correntisti e comunque l'individuazione di un nesso concausale tra la loro condotta e il danno. Rilevano in particolare che: — «nel caso di specie, l'inadempimento del mandatario fa riferimento ad una particolare attività di propria specifica competenza, ossia la verifica della corrispondenza della firma apposta sulla distinta di emissione di assegni con quella depositata presso la medesima banca (c.d. specimen), peraltro distinta portata allo sportello da soggetto diverso dal titolare del conto corrente» e che, per converso, «l'attività di verifica richiesta ai danneggiati, soggetti non dotati delle particolari competenze tecniche tipiche e proprie dell'accorto bancario, peraltro necessariamente postuma rispetto alle condotte colpose del mandatario (controllo degli estratti conto e verifiche del bilancio di esercizio dell'azienda), non può essere considerata colposa né può avere una incidenza causale immediata e diretta rispetto all'evento dannoso»; — l'affermazione circa la esistenza, peraltro contestata, di un rapporto di collaborazione tra il Saracino ed il Fusco, autore materiale dell'illecito, e di una delega in favore di quest'ultimo ad operare sui conti correnti in nome e per conto del primo, risulta comunque priva di efficienza causale rispetto all'evento dannoso per cui è causa, atteso che, come accertato in sentenza, si trattava comunque di delega ad operare in nome e per conto del Saracino, non certo falsificandone la firma; — l'attività di controllo, asseritamente deficitaria, da parte dei ricorrenti, sull'operato del Fusco non poteva essere esigibile sia per i connotati truffaldini di questa, diretti per l'appunto ad eludere la capacità di controllo della vittima, sia perché l'evento dannoso è diretta conseguenza non della condotta truffaldina del Fusco, bensì della violazione del dovere di diligenza qualificata del mandatario; — non si comprende, infine, come avrebbe potuto incidere, da un punto di vista causale, il tempo intercorso tra la condotta illecita della Banca convenuta ed il momento in cui i ricorrenti hanno avuto conoscenza dell'inadempimento, né come la medesima circostanza possa aver determinato un aggravamento del danno, posto che lo stesso si era già ampiamento consumato. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 e 2697 cod. civ.» ed inoltre «nullità del procedimento e della sentenza per aver erroneamente ritenuto generica e comunque intempestiva la contestazione della delega prodotta da controparte». Rilevano che il menzionato atto di delega era stato prodotto in giudizio dalla Banca convenuta in allegato alle memorie ex art. 183, comma sesto, num. 2, cod. proc. civ. ed era stato contestato in maniera dettagliata nella prima difesa utile, con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si riservava anche di presentare querela di falso e nella quale si rilevava, comunque, anche l'irrilevanza della produzione in quanto nella specie si verteva intorno ad assegni recanti la sottoscrizione del Saracino palesemente contraffatta.Evidenziano che detta contestazione era stata successivamente più volte reiterata. Da qui l'error in procedendo dedotto dai ricorrenti, per avere la Corte d'appello «falsamente applicato il principio dell'onere di contestazione» e quindi dato per ammesse circostanze rappresentate dal documento, che tali non erano mai state. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (su) domanda di condanna del Monte dei Paschi di Siena al risarcimento dei danni per ritardato pagamento». Premettono che, con motivo d'appello rubricato al n. 2, essi si erano doluti del rigetto, in primo grado, della domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. e che la relativa domanda era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale in appello. Osservano che la Corte d'appello ha in motivazione affermato che il motivo attinente alla richiesta di danno per ritardato pagamento andava rigettato poiché rimasto indimostrato. Ciò premesso, rilevano che, in tal modo, «di fatto ... la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla relativa domanda, atteso che la censura d'appello faceva esclusivo riferimento alla posizione creditoria del [OSCURATO:PERSONA], quale imprenditore commerciale ..., qualifica mai contestata, anzi ammessa da controparte e comunque provata in atti». Lamentano, inoltre, che l'aggettivo «indimostrato» riferito al danno richiesto «si traduce in una apparente motivazione e quindi in una apparente pronuncia, in considerazione della specifica domanda rivolta», con la quale si era espressamente richiesto una liquidazione del danno in via equitativa in considerazione dell'attività commerciale svolta. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 91 e 92 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Monte dei Paschi di Siena alle spese e competenze legali del giudizio di primo grado. Premettono che con motivo d'appello rubricato al n. 3 essi si erano doluti della immotivata compensazione delle spese del giudizio di primo grado e che la richiesta di una riforma sul punto era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale. Osservano che la Corte d'appello ha in motivazione affermato che la doglianza sul punto doveva considerarsi assorbita dalla decisione. Rilevano che, in tal modo, la Corte territoriale «di fatto ... ha omesso di pronunciarsi sulla relativa domanda, atteso che la censura d'appello faceva esclusivo riferimento alla circostanza che se da una parte la sentenza di primo grado aveva ritenuto di accogliere la domanda principale sia pure nei limiti del 50% in riferimento all'assunto della concorso del fatto colposo del danneggiato, è pur vero che la controparte ha da sempre (anche in sede stragiudiziale) e costantemente rifiutato ogni addebito di responsabilità, guardandosi dall'offrire anche una pur minima somma risarcitoria, e comunque risultava soccombente in parte qua, ponendosi nuovamente per ciò stesso in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di codesta Corte Suprema, che qualifica tale violazione quale error in procedendo». 5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la Banca M.P.S. S.p.a. denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1856, 1710 e 1176 cod. cív.; incongruità ed insufficienza della motivazione». Rileva, in sintesi, che il principio evocato in sentenza, secondo cui «nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ.», è stato malamente applicato nella specie, «ove si considerino i reali fatti di causa». Rimarca, in tal senso, che nella specie: — non si trattava affatto di una firma dal tracciato piatto apposta su un assegno, ma di documenti (richieste di prelievo e di emissione di assegni circolari) provenienti da procuratore esplicitamente autorizzato dal titolare del conto corrente alla sua movimentazione; — la banca aveva, «al più», l'obbligo di verificare esclusivamente la corrispondenza tra la firma apposta sulla distinta e quella depositata dal Saracino come specimen: verifica da eseguirsi íctu ocull non avendo il cassiere alcuna conoscenza specifica, o strumentazione specialistica, per eseguire verifiche grafologiche. 6. Benché il primo motivo del ricorso incidentale ponga questione di carattere preliminare sul piano logico, occorre comunque posporne l'esame a quello del ricorso principale atteso che l'eventuale giudizio di inammissibilità dì quest'ultimo determinerebbe, ex art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., la perdita di efficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo, essendo stato proposto dopo la scadenza del termine lungo per impugnare. 7. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Gli elementi fattuali valorizzati in sentenza sono effettivamente in grado di giustificare il convincimento di una condotta colposa causalmente concorrente alla determinazione del danno, almeno nella sua finale entità. Di rilievo cruciale appare in tal senso, in particolare, la considerazione del tempo trascorso prima che gli odierni ricorrenti si accorgessero degli ammanchi. Tale dato deve essere letto in uno con quello, pacifico in atti, che questi non sono frutto di un illecito commesso uno actu ma, come è evidenziato nello stesso ricorso, di una serie numerosa di assegni circolari, di importi oscillanti tra C 1.000 ed C 5.000 (precisamente n. 8 di importo pari ad C 1.000; n. 2 per C 1.500; n. 2 di C 2.000; n. 5 di C 3.000; n. 2 di C 5.000), emessi e presentati all'incasso nell'arco di due anni e mezzo (tra maggio 2006 e novembre 2008), di frequenza e numero tali da non poter sfuggire ad una verifica minimamente diligente dei propri conti, certamente esigibile dai ricorrenti quanto meno a cadenza annuale se non anche maggiore (considerata l'attività commerciale svolta dal Saracino). Sul punto la critica svolta in ricorso («non si comprende infine come avrebbe potuto incidere, da un punto di vista causale, il tempo intercorso tra la condotta illecita della Banca convenuta ed il momento in cui i ricorrenti hanno avuto conoscenza dell'inadempimento, né come la medesima circostanza possa aver determinato un aggravamento del danno, posto che lo stesso si era già ampiamento consumato») si appalesa priva di contenuto e significato censorio, risolvendosi in una affermazione meramente dubitativo-oppositiva, confutata dalla autoevidenza del rilievo predetto. 8. Discende da quanto testé osservato l'inammissibilità del secondo motivo, in quanto impingente in un passaggio motivazionale non decisivo, volta che il rilievo sopra esposto rimane comunque di per sé sufficiente a dare fondamento giustificativo alla sentenza. Varrà comunque osservare che i ricorrenti impropriamente evocano (sia pure in negativo, ossia per argomentarne la non operatività) il principio di non contestazione con riferimento al documento in questione (delega ad operare sui conti conferita al Fusco). Devesi al riguardo rammentare che, come più volte precisato da questa Corte, l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso (nella specie solo preannunciata ma non effettivamente proposta), restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass.11/02/2020, n. 3306; 21/06/2016, n. 12748; 06/04/2016, n. 6606). 9. Il terzo motivo è inammissibile, per evidente intrinseca contraddittorietà e l'impossibilità di desumere quale tra i diversi tipi di vizi evocati, tra di essi incompatibili, si intenda denunciare. 9.1. Va rammentato in proposito che, secondo indirizzo pacificamente acquisito, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissìone, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931; Cass.07/05/2018, n. 10862). Nel caso di specie accade per l'appunto che i ricorrenti: a) denunciano in rubrica un vizio di omessa pronuncia, contraddetto però dalla esplicita asserzione che sul motivo di appello che ne sarebbe oggetto la Corte di merito si è pronunciata, rigettandolo per essere rimasto indìmostrato il dedotto maggior danno; b) sostanziano la doglianza subito dopo con il rilievo del carattere «apparente» di tale motivazione; c) argomentano tale critica assumendo che la motivazione non risponderebbe alla prospettazíone di una liquidazione equitativa del danno, con ciò anche implicitamente evocando un error in iudicando per violazione dell'art. 1226 cod. civ.. 9.2. D'altro canto, se si volesse superare siffatta valutazione intendendo come critica in iure tale ultima prospettazione, il motivo non potrebbe avere miglior sorte. Va ricordato in proposito che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito (quale è anche quella da inadempimento di obbligazione contrattuale), che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali» (Cass. Sez. U. n. 1712 del 1915; Cass. 25/08/2003, n. 12452; 22/10/2004, n. 20591; 24/10/2007, n. 22347; 12/10/2010, n. 3355; 13/07/2018, n. 18564; 24/03/2022, n. 9612). Se si tiene conto di tali presupposti e della funzione di tale tecnica liquidatoria, risulterà evidente la non pertinenza del richiamo, in ricorso, peraltro indiretto e comunque generico, alla sola qualità di imprenditore commerciale di uno dei correntisti danneggiati. 10. Stessa sorte spetta al quarto e ultimo motivo del ricorso principale. Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto ad una declaratoria di assorbimento della domanda — o, come nella specie, del motivo di appello — cui la doglianza è riferita. Sul punto, è consolidato l'orientamento secondo cui «la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa» (v. ex multis Cass.n. 26540 del 2021; n. 2334 del 2020; n. 33764 del 2019; n. 28995 del 2018; n. 28663 del 2013). I ricorrenti avrebbero pertanto dovuto censurare la correttezza della valutazione di assorbimento del motivo, lamentando un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia. 11. Per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. 12. Ne discende, ex art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., l'inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo. Lo stesso risulta, infatti, consegnato all'[OSCURATO:PERSONA] per la notifica a mezzo posta in data 5 aprile 2019, ben oltre la scadenza del termine lungo per impugnare (semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. nel testo ratIone temporis applicabile, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado nel 2010), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (20 agosto 2018) e venuto, pertanto, a scadere il 28 febbraio 2019. 13. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti principali al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità. Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo ai ricorrenti principali e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto. Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese. In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass.04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass.26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443). 14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. Condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. 25/07/2017, n. 18348). P.Q.M • dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 37475/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris