CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 02543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23770/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. Coop. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 355/2024 depositata il 24/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per la garanzia collettiva fidi – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ricorre per un mezzo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta ha così provveduto: «Revoca la statuizione con cui il Tribunale “condanna gli opponenti, in solido, alle spese della fase monitoria liquidate in € 750,00, oltre iva, cpa e accessori di legge.” Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado. Nulla sulle spese del grado tra gli appellanti e la Curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rimasta contumace». 2. ― Gli intimati non spiegano difese. 3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c.. 4. ― La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso contiene il seguente motivo. Violazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente compensato le spese di lite nonostante la totale soccombenza dell’appellante in relazione all’unica domanda spiegata nei confronti dell’odierna ricorrente. 6. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque inammissibile. 6.1. ― La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore. 4. ― Il ricorso è inammissibile. Sulle spese la corte d’appello ha così provveduto: «In conseguenza dell’accoglimento del solo motivo di gravame degli appellanti sulla condanna al pagamento delle spese del monitorio e del rigetto di tutti gli altri, ritiene la Corte sussistere giustificate ragioni per disporsi la compensazione tra le parti costituite delle spese di lite del presente grado. Nulla sulle spese del grado tra gli appellanti e la Curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rimasta contumace, nei confronti della quale peraltro non è stata spiegata alcuna domanda». Il mezzo è allora inammissibile in ossequio al principio secondo cui: «In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (Cass. 17 ottobre 2017, n.24502, tra le innumerevoli). Principio, questo da coniugare con la dichiarazione di incostituzionalità da parte di Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132/2014) nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. 6.2. ― Nella memoria illustrativa obietta la parte ricorrente che: « Invero, nessuna reciproca soccombenza può configurarsi nel caso di specie, atteso che la Corte Distrettuale ha rigettato integralmente l’unica domanda spiegata nei confronti dell’appellata, risultando pertanto totalmente soccombente nei suoi confronti. Parimenti, nessun grave o giusto motivo giustifica nel caso di specie la compensazione delle spese, atteso che in seno alla sentenza impugnata la Corte d’Appello non ha nemmeno ipotizzato o menzionato alcun giusto motivo per cui compensare le spese». Quest'ultima affermazione è però inesatta, dal momento che la Corte di merito ha fatto discendere la compensazione dal fatto «dell’accoglimento del solo motivo di gravame degli appellanti sulla condanna al pagamento delle spese del monitorio e del rigetto di tutti gli altri»: ha cioè all'evidenza ritenuto, non implausibilmente, che il così marginale profilo di accoglimento dell'impugnazione costituisse ragione grave ed eccezionale di integrale compensazione, e ciò si sottrae al controllo del giudice di legittimità. 7. ― Nulla per le spese. Va fatta applicazione del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma d