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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19426/2023

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nte: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 novembre 1991; avverso la ordinanza n. 4035/2022 RIMCPersonali del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2022; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Gip del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, a lui contestato in quanto avrebbe lanciato dal terrazzo di un edificio ad altra persona posizionatasi nella sottostante strada una busta di plastica contenete sostanza stupefacente del tipo hashish, rinvenuta addosso a tale soggetto in occasione del successivo immediato controllo da parte della forze dell'ordine.

Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso di fronte all'organo del riesame il Caiazza, chiedendone l'annullamento per carenza di gravità indiziaria; in subordine il ricorrente ha chiesto la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari.

In particolare, la difesa dell'indagato ha contestato il riconoscimento del Caiazza da parte delle forze dell'ordine, avendo rilevato che egli, il giorno precedente rispetto a quello dei fatti in provvisoria contestazione, aveva subito un incidente a seguito del quale si era fratturato una spalla che gli era stata immobilizzata con una vistosa fasciatura; quanto al riconoscimento della sua persona, eseguito in quanto il soggetto visto lanciare lo stupefacente dal terrazzo aveva un vistoso tatuaggio sul braccio destro, il ricorrente ha rilevato che un tale segno di riconoscimento, essendo piuttosto diffusa, non era tale da giustificare la sua individuazione.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha, con ordinanza emessa in data 21 ottobre 2022, confermato il provvedimento restrittivo emesso a carico del Caiazza, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo in quanto la immobilizzazione dell'art. non gli avrebbe impedito di recarsi dalla sua abitazione all'edificio ove si svolsero i fatti, trovandosi questi a poca distanza l'una dall'altro, né di lanciare lo stupefacente con il braccio destro libero e mobile, cosa che non gli sarebbe stata impedita dal fatto di essere mancino.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha condiviso il ragionamento del Gip in relazione al fatto che le modalità della azione avrebbero denotato una particolare pericolosità sociale dell'indagato, tenuto conto del fatto che nel luogo da cui era stata lanciato lo stupefacente erano stati trovati, oltre che delle telecamere per esercitare una videosorveglianza, anche gli arnersi abitualmente utilizzati per la preparazione delle dosi da smerciare.Il rischio di recidivanza sarebbe stato, peraltro, aggravato dai precedenti penali specifici dell'indagato e dal suo inserimento in un contesto ad elevata densità criminale, nel quale lo spaccio degli stupefacenti è una attività diffusa.

Ha infine osservato il Tribunale che la personalità trasgressiva del Caiazza non avrebbe reso praticabile l'applicazione di una misura custodiale più blanda.

Avverso tale ordinanza l'indagato ha interposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale confermando la misura applicata al Caíazza in assenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In particolare, la motivazione resa dal giudice del riesame si fonderebbe su di un unico elemento a carico dell'indagato, cioè la comunicazione della notizia di reato, atto questo che abbisogna di un adeguato controllo critico da parte del giudice.

Il Tribunale, invece, non si sarebbe confrontato con la valenza dimostrativa e le implicazioni logiche dell'elemento addotto dall'indagato durante l'interrogatorio di garanzia e riferito alla condizione di parziale immobilizzazione del dorso e del braccio sinistro in cui si trovava l'indagato il giorno precedente ai fatti a lui contestati.

Non si comprenderebbe, in particolare, come mai gli agenti verbalizzanti, che pure hanno riferito di avere visto il soggetto lanciare la busta contenente lo stupefacente, non abbiano riferito nulla in ordine alle vistose fasciature che caratterizzavano l'indagato al momento dei fatti.

La motivazione risulterebbe, inoltre, contraddittoria rispetto agli stessi atti di indagine in quanto vi si sostiene che il Caiazza sarebbe stato riconosciuto grazie ad un particolare tatuaggio presente sul suo braccio destro, mentre nella annotazione la Pg, nella annotazione redatta per l'occasione, avrebbe semplicemente affermato di avere riconosciuto il Caiazza come "il soggetto indossante una maglietta nera e con un braccio che sporgeva all'esterno tatuato", senza alcun riferimento ad uno specifico tatuaggio.

Conclude il ricorrente rilevando che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le forze dell'ordine avevano avuto modo di osservare uno specifico tatuaggio che, essendo presente sul braccio del Caiazza, aveva consentito la sua identificazione.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato fondato e, pertanto, lo stesso è meritevole di accoglimento.

Rileva, infatti, questa Corte che la individuazione nel Caiazza del soggetto che ha lanciato dal terrazzo di un edificio sito in Napoli, via Traiano 311, una busta contenente, oltre a gr 62,67 di sostanza stupefacente hashish, anche euro 320,00 e che è stata poi raccolta da tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto fermato in tale occasione dalle forze dell'ordine, si fonderebbe essenzialmente sul fatto che l'individuo in questione recava, secondo quanto riferito dagli agenti operanti, sul braccio destro un tatuaggio.

Ritiene il Collegio che tale sola circostanza, in assenza di qualsivoglia descrizione del tatuaggio stesso che ne consenta la produttiva comparazione con quello esistente sul braccio dell'indagato, non costituisce elemento sufficiente per concentrare sul ricorrente i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione della misura.

E' pur vero che il Caiazza è soggetto la cui abitazione non è distante dal luogo ove si trova l'edificio da cui è avvenuta la precipitazione della sostanza stupefacente, ma tale fattore non vale a rafforzare in termini di tranquillante gravità il quadro indiziario in precedenza delineato, tanto più ove si rifletta sulla circostanza - indiscussa in sede di riesame e comunque documentata dal ricorrente con certificazioni mediche rilasciate da strutture pubbliche - che il Caiazza aveva subito il giorno precedente ai fatti un incidente che non solamente, a causa della ingombrante e vistosa fasciatura che gli era stata conseguentemente applicata su buona parte del tronco e del braccio sinistro, ne limitava i movimenti, rendendolo, peraltro, facilmente individuabile da chi lo avesse visto uscire dalla propria abitazione, ma che avrebbe dovuto consentire agli appartenenti alla Pg la percezione di elementi caratterizzanti la persona del soggetto che aveva lanciato la busta contenente lo stupefacente, ove questo fosse stato il Caiazza, assai più evidenti ed individualizzanti che non un tatuaggio visionato da terra, quindi a diversi metri di distanza dal terrazzo ove si trovava il soggetto in questione.

Per le ragioni che precedono, non potendo dirsi che i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in provvisoria contestazione, pur in astratto sussistenti, siano riferibili allo stato alla persona del ricorrente, la ordinanza impugnata, essendo assorbito il secondo motivo di ricorso, presupponendo l'esame della adeguatezza della misura cautelare applicata che già sia stato sciolto il dilemma sulla esistenza delle condizione per la sua applicabilità, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, per nuovo giudizio.

Non comportando la presente decisione di per sé la cessazione dello stato custodiale applicato al ricorrente, di essa deve essere data comunicazione nei modi provisti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 novembre 1991; avverso la ordinanza n. 4035/2022 RIMCPersonali del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2022; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Gip del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, a lui contestato in quanto avrebbe lanciato dal terrazzo di un edificio ad altra persona posizionatasi nella sottostante strada una busta di plastica contenete sostanza stupefacente del tipo hashish, rinvenuta addosso a tale soggetto in occasione del successivo immediato controllo da parte della forze dell'ordine. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso di fronte all'organo del riesame il Caiazza, chiedendone l'annullamento per carenza di gravità indiziaria; in subordine il ricorrente ha chiesto la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. In particolare, la difesa dell'indagato ha contestato il riconoscimento del Caiazza da parte delle forze dell'ordine, avendo rilevato che egli, il giorno precedente rispetto a quello dei fatti in provvisoria contestazione, aveva subito un incidente a seguito del quale si era fratturato una spalla che gli era stata immobilizzata con una vistosa fasciatura; quanto al riconoscimento della sua persona, eseguito in quanto il soggetto visto lanciare lo stupefacente dal terrazzo aveva un vistoso tatuaggio sul braccio destro, il ricorrente ha rilevato che un tale segno di riconoscimento, essendo piuttosto diffusa, non era tale da giustificare la sua individuazione. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha, con ordinanza emessa in data 21 ottobre 2022, confermato il provvedimento restrittivo emesso a carico del Caiazza, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo in quanto la immobilizzazione dell'art. non gli avrebbe impedito di recarsi dalla sua abitazione all'edificio ove si svolsero i fatti, trovandosi questi a poca distanza l'una dall'altro, né di lanciare lo stupefacente con il braccio destro libero e mobile, cosa che non gli sarebbe stata impedita dal fatto di essere mancino. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha condiviso il ragionamento del Gip in relazione al fatto che le modalità della azione avrebbero denotato una particolare pericolosità sociale dell'indagato, tenuto conto del fatto che nel luogo da cui era stata lanciato lo stupefacente erano stati trovati, oltre che delle telecamere per esercitare una videosorveglianza, anche gli arnersi abitualmente utilizzati per la preparazione delle dosi da smerciare.Il rischio di recidivanza sarebbe stato, peraltro, aggravato dai precedenti penali specifici dell'indagato e dal suo inserimento in un contesto ad elevata densità criminale, nel quale lo spaccio degli stupefacenti è una attività diffusa. Ha infine osservato il Tribunale che la personalità trasgressiva del Caiazza non avrebbe reso praticabile l'applicazione di una misura custodiale più blanda. Avverso tale ordinanza l'indagato ha interposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale confermando la misura applicata al Caíazza in assenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, la motivazione resa dal giudice del riesame si fonderebbe su di un unico elemento a carico dell'indagato, cioè la comunicazione della notizia di reato, atto questo che abbisogna di un adeguato controllo critico da parte del giudice. Il Tribunale, invece, non si sarebbe confrontato con la valenza dimostrativa e le implicazioni logiche dell'elemento addotto dall'indagato durante l'interrogatorio di garanzia e riferito alla condizione di parziale immobilizzazione del dorso e del braccio sinistro in cui si trovava l'indagato il giorno precedente ai fatti a lui contestati. Non si comprenderebbe, in particolare, come mai gli agenti verbalizzanti, che pure hanno riferito di avere visto il soggetto lanciare la busta contenente lo stupefacente, non abbiano riferito nulla in ordine alle vistose fasciature che caratterizzavano l'indagato al momento dei fatti. La motivazione risulterebbe, inoltre, contraddittoria rispetto agli stessi atti di indagine in quanto vi si sostiene che il Caiazza sarebbe stato riconosciuto grazie ad un particolare tatuaggio presente sul suo braccio destro, mentre nella annotazione la Pg, nella annotazione redatta per l'occasione, avrebbe semplicemente affermato di avere riconosciuto il Caiazza come "il soggetto indossante una maglietta nera e con un braccio che sporgeva all'esterno tatuato", senza alcun riferimento ad uno specifico tatuaggio. Conclude il ricorrente rilevando che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le forze dell'ordine avevano avuto modo di osservare uno specifico tatuaggio che, essendo presente sul braccio del Caiazza, aveva consentito la sua identificazione.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato fondato e, pertanto, lo stesso è meritevole di accoglimento. Rileva, infatti, questa Corte che la individuazione nel Caiazza del soggetto che ha lanciato dal terrazzo di un edificio sito in Napoli, via Traiano 311, una busta contenente, oltre a gr 62,67 di sostanza stupefacente hashish, anche euro 320,00 e che è stata poi raccolta da tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto fermato in tale occasione dalle forze dell'ordine, si fonderebbe essenzialmente sul fatto che l'individuo in questione recava, secondo quanto riferito dagli agenti operanti, sul braccio destro un tatuaggio. Ritiene il Collegio che tale sola circostanza, in assenza di qualsivoglia descrizione del tatuaggio stesso che ne consenta la produttiva comparazione con quello esistente sul braccio dell'indagato, non costituisce elemento sufficiente per concentrare sul ricorrente i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione della misura. E' pur vero che il Caiazza è soggetto la cui abitazione non è distante dal luogo ove si trova l'edificio da cui è avvenuta la precipitazione della sostanza stupefacente, ma tale fattore non vale a rafforzare in termini di tranquillante gravità il quadro indiziario in precedenza delineato, tanto più ove si rifletta sulla circostanza - indiscussa in sede di riesame e comunque documentata dal ricorrente con certificazioni mediche rilasciate da strutture pubbliche - che il Caiazza aveva subito il giorno precedente ai fatti un incidente che non solamente, a causa della ingombrante e vistosa fasciatura che gli era stata conseguentemente applicata su buona parte del tronco e del braccio sinistro, ne limitava i movimenti, rendendolo, peraltro, facilmente individuabile da chi lo avesse visto uscire dalla propria abitazione, ma che avrebbe dovuto consentire agli appartenenti alla Pg la percezione di elementi caratterizzanti la persona del soggetto che aveva lanciato la busta contenente lo stupefacente, ove questo fosse stato il Caiazza, assai più evidenti ed individualizzanti che non un tatuaggio visionato da terra, quindi a diversi metri di distanza dal terrazzo ove si trovava il soggetto in questione. Per le ragioni che precedono, non potendo dirsi che i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in provvisoria contestazione, pur in astratto sussistenti, siano riferibili allo stato alla persona del ricorrente, la ordinanza impugnata, essendo assorbito il secondo motivo di ricorso, presupponendo l'esame della adeguatezza della misura cautelare applicata che già sia stato sciolto il dilemma sulla esistenza delle condizione per la sua applicabilità, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, per nuovo giudizio. Non comportando la presente decisione di per sé la cessazione dello stato custodiale applicato al ricorrente, di essa deve essere data comunicazione nei modi provisti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per
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