CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41327/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 15.1.2020 che. qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e tenuto conto della recidiva, lo aveva condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa con la diminuente di rito. Ne chiede l'annullamento per: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 2) vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, in quanto il giudice avrebbe dovuto determinarla nel minimo edittale concedendo le attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che replicano censure dedotte in appello, disattese con motivazione congrua e corretta con la quale il ricorso non si confronta. La mancata riconducibilità del fatto nell'ipotesi di speciale tenuità è argomentata in modo lineare. valorizzando gli elementi di fatto ( cessione e rinvenimento in casa di altra sostanza dello stesso tipo idonea al confezionamento di 43 dosi nonché danaro in banconote di piccolo taglio compatibile con attività di cessione non occasionale ed episodica). Del tutto infondate le censure relative al diniego delle attenuanti generiche a fronte della motivazione resa. che valorizza quali elementi ostativi i gravi precedenti penali dell'imputato, in conformità all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411). Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 , [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] olo Stefano ogin i 'S) // ri 2