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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19082/2025

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 2328 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 2116/23/2023 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data 30 giugno 2023,non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, avverso la sentenza n. 83/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Cremona che, previa riunione, aveva rigettato iricorsi proposti dalla società e dai soci avverso avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza di Cremona, aveva contestato, per il 2013: 1) nei confronti della società un’indebita deduzione di costi ai fini Ires e Irap e detrazione ai fini Iva in relazione a fatture emesse da società risultata cartiera ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) afferenti ad operazioni che si assumevano oggettivamente inesistenti: 2) nei confronti dei soci, un maggior reddito di partecipazione, ai fini Irpef, avendo la società esercitato, per tale annualità, l’opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917/86.

2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II grado annullato gli avvisi impugnati con una motivazione apparente, richiamando alcune sentenze penali irrevocabili di assoluzione (che sarebbero intervenute nei confronti di soggetti esterni alla controversia) dalle quali si desumeva che la verifica della GdF era riferibile esclusivamente al periodo 2018 e non al 2013 e ritenendo apoditticamente non “concretamente confutate” dall’Ufficio le risultanze degli atti depositati in giudizio senza valutare minimamente gli elementi indiziari (inesistenza di una struttura aziendale e di personale in capo alla società fatturante, mancata presentazione di alcuna dichiarazione di redditi da parte di quest’ultima, mancanza di idonea documentazione atta a comprovare la effettività della stessa) offerti dall’Ufficio a sostegno della contestata fittizietà oggettiva delle operazioni in questione e, dunque senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione.

2. Preliminarmente all’esame del motivo di ricorso si impone la verifica della integrità del contraddittorio, avendo -come si evince dallo stesso ricorso (pag.2) - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esercitato , per l’annualità verificata, l’opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917/86. 3.Come precisato da questa Corte: “L'opzione per il regimefiscale per trasparenza, che determina l'imputazione diretta, a ciascun socio, del reddito maturato in capo alla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettiva percezione, pur espressamente rivolta alle società di persone, può essere esercitata anche dalle società a responsabilità limitata con determinati requisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che, anche in caso di rettifica della dichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzio necessario tra questa e i singoli soci, trattandosi comunque di accertamento unitario, e l'obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo” (Cass., sez. 5, n. 27278 del 2024).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata si evince che la società e i soci hanno partecipato ai gradi di merito mentre il ricorso per cassazione è stato notificato dall’Agenzia delle entrate soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA], assegnando termine all’Agenzia per tale adempimento.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle entratetermine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 2328 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 2116/23/2023 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data 30 giugno 2023,non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, avverso la sentenza n. 83/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Cremona che, previa riunione, aveva rigettato iricorsi proposti dalla società e dai soci avverso avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza di Cremona, aveva contestato, per il 2013: 1) nei confronti della società un’indebita deduzione di costi ai fini Ires e Irap e detrazione ai fini Iva in relazione a fatture emesse da società risultata cartiera ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) afferenti ad operazioni che si assumevano oggettivamente inesistenti: 2) nei confronti dei soci, un maggior reddito di partecipazione, ai fini Irpef, avendo la società esercitato, per tale annualità, l’opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917/86. 2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II grado annullato gli avvisi impugnati con una motivazione apparente, richiamando alcune sentenze penali irrevocabili di assoluzione (che sarebbero intervenute nei confronti di soggetti esterni alla controversia) dalle quali si desumeva che la verifica della GdF era riferibile esclusivamente al periodo 2018 e non al 2013 e ritenendo apoditticamente non “concretamente confutate” dall’Ufficio le risultanze degli atti depositati in giudizio senza valutare minimamente gli elementi indiziari (inesistenza di una struttura aziendale e di personale in capo alla società fatturante, mancata presentazione di alcuna dichiarazione di redditi da parte di quest’ultima, mancanza di idonea documentazione atta a comprovare la effettività della stessa) offerti dall’Ufficio a sostegno della contestata fittizietà oggettiva delle operazioni in questione e, dunque senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione. 2. Preliminarmente all’esame del motivo di ricorso si impone la verifica della integrità del contraddittorio, avendo -come si evince dallo stesso ricorso (pag.2) - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esercitato , per l’annualità verificata, l’opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917/86. 3.Come precisato da questa Corte: “L'opzione per il regimefiscale per trasparenza, che determina l'imputazione diretta, a ciascun socio, del reddito maturato in capo alla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettiva percezione, pur espressamente rivolta alle società di persone, può essere esercitata anche dalle società a responsabilità limitata con determinati requisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che, anche in caso di rettifica della dichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzio necessario tra questa e i singoli soci, trattandosi comunque di accertamento unitario, e l'obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo” (Cass., sez. 5, n. 27278 del 2024). Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata si evince che la società e i soci hanno partecipato ai gradi di merito mentre il ricorso per cassazione è stato notificato dall’Agenzia delle entrate soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA], assegnando termine all’Agenzia per tale adempimento. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle entratetermine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.
Sentenza Cassazione n. 19082/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris