Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07957/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorsi proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da Fidinterev s.r.I., parti civili nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili; rilevato che i ricorrenti hanno censurato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., oggetto anche della memoria presentata dalla menzionata società dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] del merito, ma questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento con cui sia disposta l'applicazione della pena a richiesta delle parti, essendo limitato il potere di impugnazione della parte civile ai casi tassativamente previsti dall'art. 576 cod. proc. pen..

In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale la parte civile aveva dedotto l'erronea qualificazione del reato e delle circostanze aggravanti, nonché vizi relativi all'entità della pena inflitta, alla sospensione condizionale della pena ed alla liquidazione delle spese processuali in proprio favore (Sez. 4, n. 32205 del 21/10/2020, Rizzi, Rv. 280051 - 01); ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorsi proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da Fidinterev s.r.I., parti civili nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili; rilevato che i ricorrenti hanno censurato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., oggetto anche della memoria presentata dalla menzionata società dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] del merito, ma questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento con cui sia disposta l'applicazione della pena a richiesta delle parti, essendo limitato il potere di impugnazione della parte civile ai casi tassativamente previsti dall'art. 576 cod. proc. pen.. In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale la parte civile aveva dedotto l'erronea qualificazione del reato e delle circostanze aggravanti, nonché vizi relativi all'entità della pena inflitta, alla sospensione condizionale della pena ed alla liquidazione delle spese processuali in proprio favore (Sez. 4, n. 32205 del 21/10/2020, Rizzi, Rv. 280051 - 01); ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis