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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21533/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21299/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola n. 5 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 32/10/13, depositata il 12 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Bari, emise nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] un avviso di accertamento per II.DD. ed IVA per il periodo d'imposta 2005/2006, basato sulla ripresa di componenti negativi del reddito d'impresa (costi non documentati).

L'atto impositivo venne impugnato dalla società contribuente avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari che ne accolse il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accolse parzialmente il gravame agenziale avverso la decisione di prime cure, riducendo la pretesa erariale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Nelle more del giudizio la controricorrente ha depositato dapprima istanza di sospensione e successivamente di cessazione della materia del contendere ex art. 6, dl n. 119/2018.

Considerato che: La lite risulta definita ai sensi della citata disposizione legislativa e pertanto va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Come per legge le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.

PQM dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21299/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola n. 5 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 32/10/13, depositata il 12 febbraio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Bari, emise nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] un avviso di accertamento per II.DD. ed IVA per il periodo d'imposta 2005/2006, basato sulla ripresa di componenti negativi del reddito d'impresa (costi non documentati). L'atto impositivo venne impugnato dalla società contribuente avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari che ne accolse il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accolse parzialmente il gravame agenziale avverso la decisione di prime cure, riducendo la pretesa erariale. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. Nelle more del giudizio la controricorrente ha depositato dapprima istanza di sospensione e successivamente di cessazione della materia del contendere ex art. 6, dl n. 119/2018. Considerato che: La lite risulta definita ai sensi della citata disposizione legislativa e pertanto va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Come per legge le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate. PQM dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 Il Presidente