Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45606/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di truffa e falsa denunzia ascrittigli e lo aveva condannato alla pena di giustizia oltre che al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, ha pronunciato declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato avendo dovuto prendere atto della intervenuta prescrizione dei reati confermando tuttavia le statuizioni civili in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] spa; considerato che i motivi di ricorso propongono censure che, pur limitate al profilo degli interessi civili, non sono consentite: la difesa, infatti, contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato odierno ricorrente in quanto a suo avviso fondata su un compendio probatorio assertivamente insufficiente nonché la relativa fondatezza delle statuizioni civili a tal fine tuttavia articolando doglianze in punto di fatto, finalizzate a proporre una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto che i predetti motivi mirano perciò ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti sulla scorta di una diversa interpretazione delle emergenze processuali e mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; osservato che le doglianze difensive evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi di appello e trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza impugnata, in cui i giudici di primo e secondo grado hanno congruamente motivato in ordine all'accoglimento della domanda di risarcimento proposta dalla parte civile, sulla scorta dei danni patrimoniali patiti dalla stessa in conseguenza della truffa perpetrata dall'odierno ricorrente, nonché dell'apprezzabile compromissione della sfera patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] spa, stimata equitativamente in C 25.000,00) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di truffa e falsa denunzia ascrittigli e lo aveva condannato alla pena di giustizia oltre che al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, ha pronunciato declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato avendo dovuto prendere atto della intervenuta prescrizione dei reati confermando tuttavia le statuizioni civili in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] spa; considerato che i motivi di ricorso propongono censure che, pur limitate al profilo degli interessi civili, non sono consentite: la difesa, infatti, contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato odierno ricorrente in quanto a suo avviso fondata su un compendio probatorio assertivamente insufficiente nonché la relativa fondatezza delle statuizioni civili a tal fine tuttavia articolando doglianze in punto di fatto, finalizzate a proporre una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto che i predetti motivi mirano perciò ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti sulla scorta di una diversa interpretazione delle emergenze processuali e mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; osservato che le doglianze difensive evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi di appello e trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza impugnata, in cui i giudici di primo e secondo grado hanno congruamente motivato in ordine all'accoglimento della domanda di risarcimento proposta dalla parte civile, sulla scorta dei danni patrimoniali patiti dalla stessa in conseguenza della truffa perpetrata dall'odierno ricorrente, nonché dell'apprezzabile compromissione della sfera patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] spa, stimata equitativamente in C 25.000,00) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 45606/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris