CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03479/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 8/9/2019 dal locale Tribunale, che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 651 e 81,337 c.p., condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione allo stato di ubriachezza dell'imputato che, se debitamente valutato, avrebbe inciso sulla entità della pena. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto in relazione al rilievo del giudice di merito in ordine alla invalicabile ritenuta equivalenza delle concesse attenuanti c.d. generiche - in relazione alle quali la difesa faceva leva sullo stato di ebbrezza per conferire loro maggiore peso - rispetto alla recidiva reiterata specifica reiterata infraquiquennale, il cui riconoscimento non è stato oggetto di impugnazione. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]0 [OSCURATO:PERSONA] t " D E [OSCURATO:PERSONA]