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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 19393/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso straordinario sub iudice è stato presentato dal difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della prima sezione penale di questa Corte n. 15560 del 9 marzo 2022 (depositata il 21 aprile 2022) che aveva rigettato il ricorso proposto contro la decisione della Corte di appello di Catanzaro del 16 novembre 2020; quest'ultima decisione aveva riformato parzialmente la pronunzia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 18 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Più precisamente, all'esito del giudizio di appello, la pena irrogata all'imputato era stata ridimensionata in sei anni e otto mesi di reclusione, previa riqualificazione del reato associativo in quello di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. ed esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto della disposizione incriminatrice.

2. Il ricorso straordinario riporta, in primo luogo, il motivo di ricorso che si assume pretermesso.

Dopodiché il ricorrente segnala che: - la Corte di cassazione aveva omesso di individuare il momento in cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] era divenuto mafioso, in quanto tale passaggio motivazionale sarebbe stato irrinunciabile data la riqualificazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] da promotore a partecipe del sodalizio, attuato dalla Corte di merito; - la prima sezione penale si era limitata a richiamare le argomentazioni della Corte di appello contenute nelle pagg. da 545 a 560 della sentenza di secondo grado, omettendo di avvedersi dell'errore interpretativo del dato probatorio; nelle pagine della sentenza di appello richiamate dalla prima sezione penale — prosegue il ricorrente — non vi era alcun dato significativo della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] se non le dichiarazioni di Ciambrone, rese nel diverso processo Breccia, che si era concluso con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], e che non avevano ricevuto riscontri nel materiale probatorio del nuovo processo come accusa di partecipazione associativa. - La Corte di cassazione avrebbe altresì pretermesso la denunzia di travisamento della prova mossa dal ricorrente rispetto alla valutazione probatoria contra reum delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che la Corte di appello ha ricordato quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione voluta da [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo nella restituzione del prestito concesso a [OSCURATO:PERSONA], riunione a cui, in realtà, l'imputato non aveva partecipato in quanto si era scambiato il riferimento a "Cenzo" (id est [OSCURATO:PERSONA]) con quello a "Renzo". - Errato sarebbe altresì il generico riferimento alle intercettazioni, che non coinvolgevano affatto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. In ordine all'addebito, mosso alla decisione della prima sezione penale, secondo cui sarebbe stata pretermessa la censura del ricorrente circa la mancata individuazione del momento costitutivo della compagine mafiosa, il ricorrente non ne ha chiarito i contorni e la decisività, determinando l'inammissibilità, in parte qua, del ricorso.

Giova ricordare — a quest'ultimo riguardo — che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla omessa considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, postula la totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; tale vizio, inoltre, deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita.

Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi i quali a obiano inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, nonché gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953; sull'ambito valutativo della Corte di cassazione adita ex art. 625-bis cod. proc. pen. cfr. Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 e Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789).

2. In ordine al generico richiamo che la Corte di cassazione ha fatto alle pagine della sentenza di appello, senza rispondere esplicitamente alla doglianza circa la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e sulla svalutazione della loro attendibilità avvenuta nel processo cd.

Breccia, nel quale l'imputato era stato assolto dall'accusa di usura ed estorsione ai danni del predetto, il Collegio ritiene che la carenza motivazionale della prima sezione penale non sia decisiva.

Esaminando il motivo di ricorso contro la sentenza della Corte di appello che la parte aveva formulato, infatti, ci si avvede che esso era aspecifico laddove non teneva conto che, dal complesso della sentenza di merito impugnata — e anche dalle pagine indicate dalla prima sezione penale — si evinceva come le dichiarazioni di Ciambrone fossero state ritenute riscontra':e dal materiale raccolto in questo processo e come sia il Giudice di primo grado che la Corte di appello avessero posto nel nulla l'argomento difensivo circa l'assoluzione nel processo Breccia.

Nel valutare la genericità argomentativa della Corte di cassazione, infatti, ci si deve chiedere se, qualora il Giudice di legittimità avesse approfondito la doglianza pretermessa, l'esito del giudizio sarebbe stato incontrovertibilmente diverso.

E così non può dirsi nel caso di specie laddove il ricorso per cassazione non si avvedeva che l'argomento che propugnava — quello dell'inattendibilità di Ciambrone — era già stato superato dal Giudice di appello — e, ancor prima, da quello di primo grado.

3. Quanto alla pretermissione della denunzia di travisamento della prova che aveva caratterizzato la sentenza della Corte di appello sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla presenza del ricorrente alla riunione sul prestito a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non erra quando lamenta che la prima sezione penale non se ne sia occupata, ancorché si trattasse di una doglian2:a specificamente devoluta.

Tuttavia, anche in questo caso il ricorso non può avere seguito, dal momento che la parte non ha dimostrato la decisività di questo dato rispetto agli altri elementi di prova.

4. Il ricorso è, infine, inammissibile laddove contesta genericamente l'erroneità del rinvio alle intercettazioni da parte della Corte territoriale, senza operare una specifica svalutazione delle captazioni che hanno riguardato l'odierno ricorrente.

Peraltro, a questo riguardo va ricordata l'esegesi di questa Corte secondo la quale il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario sub iudice è stato presentato dal difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della prima sezione penale di questa Corte n. 15560 del 9 marzo 2022 (depositata il 21 aprile 2022) che aveva rigettato il ricorso proposto contro la decisione della Corte di appello di Catanzaro del 16 novembre 2020; quest'ultima decisione aveva riformato parzialmente la pronunzia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 18 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Più precisamente, all'esito del giudizio di appello, la pena irrogata all'imputato era stata ridimensionata in sei anni e otto mesi di reclusione, previa riqualificazione del reato associativo in quello di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. ed esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto della disposizione incriminatrice. 2. Il ricorso straordinario riporta, in primo luogo, il motivo di ricorso che si assume pretermesso. Dopodiché il ricorrente segnala che: - la Corte di cassazione aveva omesso di individuare il momento in cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] era divenuto mafioso, in quanto tale passaggio motivazionale sarebbe stato irrinunciabile data la riqualificazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] da promotore a partecipe del sodalizio, attuato dalla Corte di merito; - la prima sezione penale si era limitata a richiamare le argomentazioni della Corte di appello contenute nelle pagg. da 545 a 560 della sentenza di secondo grado, omettendo di avvedersi dell'errore interpretativo del dato probatorio; nelle pagine della sentenza di appello richiamate dalla prima sezione penale — prosegue il ricorrente — non vi era alcun dato significativo della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] se non le dichiarazioni di Ciambrone, rese nel diverso processo Breccia, che si era concluso con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], e che non avevano ricevuto riscontri nel materiale probatorio del nuovo processo come accusa di partecipazione associativa. - La Corte di cassazione avrebbe altresì pretermesso la denunzia di travisamento della prova mossa dal ricorrente rispetto alla valutazione probatoria contra reum delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che la Corte di appello ha ricordato quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione voluta da [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo nella restituzione del prestito concesso a [OSCURATO:PERSONA], riunione a cui, in realtà, l'imputato non aveva partecipato in quanto si era scambiato il riferimento a "Cenzo" (id est [OSCURATO:PERSONA]) con quello a "Renzo". - Errato sarebbe altresì il generico riferimento alle intercettazioni, che non coinvolgevano affatto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. In ordine all'addebito, mosso alla decisione della prima sezione penale, secondo cui sarebbe stata pretermessa la censura del ricorrente circa la mancata individuazione del momento costitutivo della compagine mafiosa, il ricorrente non ne ha chiarito i contorni e la decisività, determinando l'inammissibilità, in parte qua, del ricorso. Giova ricordare — a quest'ultimo riguardo — che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla omessa considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, postula la totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; tale vizio, inoltre, deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita. Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi i quali a obiano inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, nonché gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953; sull'ambito valutativo della Corte di cassazione adita ex art. 625-bis cod. proc. pen. cfr. Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 e Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). 2. In ordine al generico richiamo che la Corte di cassazione ha fatto alle pagine della sentenza di appello, senza rispondere esplicitamente alla doglianza circa la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e sulla svalutazione della loro attendibilità avvenuta nel processo cd. Breccia, nel quale l'imputato era stato assolto dall'accusa di usura ed estorsione ai danni del predetto, il Collegio ritiene che la carenza motivazionale della prima sezione penale non sia decisiva. Esaminando il motivo di ricorso contro la sentenza della Corte di appello che la parte aveva formulato, infatti, ci si avvede che esso era aspecifico laddove non teneva conto che, dal complesso della sentenza di merito impugnata — e anche dalle pagine indicate dalla prima sezione penale — si evinceva come le dichiarazioni di Ciambrone fossero state ritenute riscontra':e dal materiale raccolto in questo processo e come sia il Giudice di primo grado che la Corte di appello avessero posto nel nulla l'argomento difensivo circa l'assoluzione nel processo Breccia. Nel valutare la genericità argomentativa della Corte di cassazione, infatti, ci si deve chiedere se, qualora il Giudice di legittimità avesse approfondito la doglianza pretermessa, l'esito del giudizio sarebbe stato incontrovertibilmente diverso. E così non può dirsi nel caso di specie laddove il ricorso per cassazione non si avvedeva che l'argomento che propugnava — quello dell'inattendibilità di Ciambrone — era già stato superato dal Giudice di appello — e, ancor prima, da quello di primo grado. 3. Quanto alla pretermissione della denunzia di travisamento della prova che aveva caratterizzato la sentenza della Corte di appello sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla presenza del ricorrente alla riunione sul prestito a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non erra quando lamenta che la prima sezione penale non se ne sia occupata, ancorché si trattasse di una doglian2:a specificamente devoluta. Tuttavia, anche in questo caso il ricorso non può avere seguito, dal momento che la parte non ha dimostrato la decisività di questo dato rispetto agli altri elementi di prova. 4. Il ricorso è, infine, inammissibile laddove contesta genericamente l'erroneità del rinvio alle intercettazioni da parte della Corte territoriale, senza operare una specifica svalutazione delle captazioni che hanno riguardato l'odierno ricorrente. Peraltro, a questo riguardo va ricordata l'esegesi di questa Corte secondo la quale il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il
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