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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11205/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40746-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, concedendole le circostanze attenuanti generiche e rideterminando di conseguenza la pena.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata — è generico perché fatto di mere considerazioni teoriche, senza un minimo addentellato alla sentenza impugnata.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto la Corte di merito ha risposto, stigmatizzando la genericità della richiesta sulla quale l'appellante sollecitava la Corte a pronunziarsi e lo stesso dicasi per il ricorso, che lamenta la mancata concessione del beneficio, ma non indica quali sarebbero gli elementi pretermessi per cui l'imputato meriterebbe il beneficio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 112 05 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4141/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40746/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40746-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, concedendole le circostanze attenuanti generiche e rideterminando di conseguenza la pena.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata — è generico perché fatto di mere considerazioni teoriche, senza un minimo addentellato alla sentenza impugnata.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto la Corte di merito ha risposto, stigmatizzando la genericità della richiesta sulla quale l'appellante sollecitava la Corte a pronunziarsi e lo stesso dicasi per il ricorso, che lamenta la mancata concessione del beneficio, ma non indica quali sarebbero gli elementi pretermessi per cui l'imputato meriterebbe il beneficio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40746-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, concedendole le circostanze attenuanti generiche e rideterminando di conseguenza la pena. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata — è generico perché fatto di mere considerazioni teoriche, senza un minimo addentellato alla sentenza impugnata. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto la Corte di merito ha risposto, stigmatizzando la genericità della richiesta sulla quale l'appellante sollecitava la Corte a pronunziarsi e lo stesso dicasi per il ricorso, che lamenta la mancata concessione del beneficio, ma non indica quali sarebbero gli elementi pretermessi per cui l'imputato meriterebbe il beneficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                   112 05 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   -  Presidente -        Ord. n. sez. 4141/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    -  Relatore -          R.G.N. 40746/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40746-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, concedendole le circostanze attenuanti generiche e rideterminando di conseguenza la pena. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata — è generico perché fatto di mere considerazioni teoriche, senza un minimo addentellato alla sentenza impugnata. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto la Corte di merito ha risposto, stigmatizzando la genericità della richiesta sulla quale l'appellante sollecitava la Corte a pronunziarsi e lo stesso dicasi per il ricorso, che lamenta la mancata concessione del beneficio, ma non indica quali sarebbero gli elementi pretermessi per cui l'imputato meriterebbe il beneficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                     P.Q.MP.Q.M
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