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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 36370/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. io [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 marzo 2021 resa all'esito di udienza celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666 cod. proc. Pen., il Tribunale di Taranto in composizione collegiale ha rigettato la richiesta di restituzione di un rimorchio con cisterna di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale aperto, anche contro il medesimo, per associazione per delinquere finalizzata tra l'altro a commettere reati di contrabbando doganale di prodotti petroliferi e per diversi reati-fine contestati agli associati - contestualmente correggendo il dispositivo della sentenza dal medesimo Tribunale collegiale emessa in data 11 febbraio 2021 nell'ambito dell'indicato procedimento, con l'aggiunta della statuizione che "dispone la confisca dei beni in sequestro".

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Allegando che la sua posizione nell'ambito del citato procedimento penale era stata definita dal G.u.p. del Tribunale di Taranto con sent. 15 marzo 2016, con cui era stato nei suoi confronti dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati al medesimo contestati, il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 301 d.P.R. 43/1973 per essere stata disposta la confisca del bene pur a seguito di declaratoria irrevocabile di prescrizione dei reati.

Richiamando le sentt.

Corte cost. n. 49/2015 e Cass.

S.U. n. 13539/2020, emesse in relazione alla confisca per il reato di lottizzazione abusiva, si sostiene che con il provvedimento con cui si dichiara la prescrizione del reato è possibile disporre la confisca al medesimo conseguente soltanto se in motivazione si dia conto della sussistenza degli elementi costitutivi e della responsabilità penale dell'imputato, ciò che difettava nella citata sentenza emessa dal g.u.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il mezzo, dunque, non poteva essere confiscato e doveva essergli restituito, così come peraltro avvenuto con riguardo ai veicoli a suo tempo sequestrati nell'ambito della medesima indagine ad altro coimputato nei cui confronti era stata parimenti dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per prescrizione.

Il ricorrente, pertanto, insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato e per il dissequestro e la restituzione del veicolo.

3. Trattandosi di decisione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca e alla richiesta restituzione di cose sequestrate, materie entrambe indicate nell'art. 676 cod. proc. pen., a norma del primo comma, ult. parte, di tale disposizione, il provvedimento reso sull'istanza avanzata dall'odierno ricorrente si sarebbe dovuto adottare senza formalità ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ed il solo mezzo d'impugnazione previsto dall'ultima parte di tale previsione è l'opposizione avanti allo stesso giudice, da trattarsi in contraddittorio seguendo il procedimento di cui all'art.. 666 cod. proc. pen.

Secondo il maggioritario orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, quel mezzo d'impugnazione è l'unico esperibile anche quando il giudice dell'esecuzione abbia in prima battuta deciso non de plano, ma all'esito del contraddittorio delle parti, quale che sia la ragione che abbia indotto tale scelta: un mero errore piuttosto che la trattazione dell'istanza congiuntamente all'esame di altre questioni per cui si sia ritenuto necessario procedere all'instaurazione del contraddittorio, come nella specie avvenuto - deve ritenersi - in relazione alla correzione di errore materiale della sentenza effettuata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (trattandosi, tuttavia, di integrazione del dispositivo afferente alla confisca obbligatoria, secondo il più recente orientamento di questa Corte, sia pur non pacifico, si sarebbe in ogni caso dovuto procedere ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.: cfr., di recente, Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572; Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578).

Anche per non privare l'interessato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione, va, pertanto, applicato il principio giusta il quale, essendo in tali ipotesi prevista solo la facoltà di proporre opposizione, deve in tal senso riqualificarsi il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento pur assunto dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'udienza camerale, e ciò nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e a., Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e aa., Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone e a., Rv. 258079).

Gli atti vanno pertanto trasmessi al Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'esecuzione per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'esecuzione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. io [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 marzo 2021 resa all'esito di udienza celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666 cod. proc. Pen., il Tribunale di Taranto in composizione collegiale ha rigettato la richiesta di restituzione di un rimorchio con cisterna di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale aperto, anche contro il medesimo, per associazione per delinquere finalizzata tra l'altro a commettere reati di contrabbando doganale di prodotti petroliferi e per diversi reati-fine contestati agli associati - contestualmente correggendo il dispositivo della sentenza dal medesimo Tribunale collegiale emessa in data 11 febbraio 2021 nell'ambito dell'indicato procedimento, con l'aggiunta della statuizione che "dispone la confisca dei beni in sequestro". 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Allegando che la sua posizione nell'ambito del citato procedimento penale era stata definita dal G.u.p. del Tribunale di Taranto con sent. 15 marzo 2016, con cui era stato nei suoi confronti dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati al medesimo contestati, il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 301 d.P.R. 43/1973 per essere stata disposta la confisca del bene pur a seguito di declaratoria irrevocabile di prescrizione dei reati. Richiamando le sentt. Corte cost. n. 49/2015 e Cass. S.U. n. 13539/2020, emesse in relazione alla confisca per il reato di lottizzazione abusiva, si sostiene che con il provvedimento con cui si dichiara la prescrizione del reato è possibile disporre la confisca al medesimo conseguente soltanto se in motivazione si dia conto della sussistenza degli elementi costitutivi e della responsabilità penale dell'imputato, ciò che difettava nella citata sentenza emessa dal g.u.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il mezzo, dunque, non poteva essere confiscato e doveva essergli restituito, così come peraltro avvenuto con riguardo ai veicoli a suo tempo sequestrati nell'ambito della medesima indagine ad altro coimputato nei cui confronti era stata parimenti dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per prescrizione. Il ricorrente, pertanto, insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato e per il dissequestro e la restituzione del veicolo. 3. Trattandosi di decisione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca e alla richiesta restituzione di cose sequestrate, materie entrambe indicate nell'art. 676 cod. proc. pen., a norma del primo comma, ult. parte, di tale disposizione, il provvedimento reso sull'istanza avanzata dall'odierno ricorrente si sarebbe dovuto adottare senza formalità ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ed il solo mezzo d'impugnazione previsto dall'ultima parte di tale previsione è l'opposizione avanti allo stesso giudice, da trattarsi in contraddittorio seguendo il procedimento di cui all'art.. 666 cod. proc. pen. Secondo il maggioritario orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, quel mezzo d'impugnazione è l'unico esperibile anche quando il giudice dell'esecuzione abbia in prima battuta deciso non de plano, ma all'esito del contraddittorio delle parti, quale che sia la ragione che abbia indotto tale scelta: un mero errore piuttosto che la trattazione dell'istanza congiuntamente all'esame di altre questioni per cui si sia ritenuto necessario procedere all'instaurazione del contraddittorio, come nella specie avvenuto - deve ritenersi - in relazione alla correzione di errore materiale della sentenza effettuata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (trattandosi, tuttavia, di integrazione del dispositivo afferente alla confisca obbligatoria, secondo il più recente orientamento di questa Corte, sia pur non pacifico, si sarebbe in ogni caso dovuto procedere ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.: cfr., di recente, Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572; Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578). Anche per non privare l'interessato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione, va, pertanto, applicato il principio giusta il quale, essendo in tali ipotesi prevista solo la facoltà di proporre opposizione, deve in tal senso riqualificarsi il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento pur assunto dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'udienza camerale, e ciò nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e a., Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e aa., Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone e a., Rv. 258079). Gli atti vanno pertanto trasmessi al Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'esecuzione per quanto di competenza. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'esecuzione. Così de
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