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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03227/2026

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Sul ricorso n. 21153/2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 1270/19/2023 depositata il 6 aprile 2023.

Visto l’atto depositato il 5 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 21153/2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 1270/19/2023 depositata il 6 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 5 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente ti
Decreto Cassazione n. 03227/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris