CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 30658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8991/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 557/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] tolini, anche nella qualità di rappresentante legale della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA], architetto progettista e direttore dei lavori di un immobile da destinare a residenza turistico-alberghiera, lamentando che, a motivo della condotta negligente nella direzione dei lavori, l’opera risultava affetta da numerosi vizi. 2. Il Tribunale, risolto il contratto di direzione dei lavori per inadempimento della professionista, condannò costei a risarcire il danno, quantificato in € 150.200,00; condannò, inoltre la [OSCURATO:SOCIETA] SAI, chiamata in causa dalla Murador, a tenere indenne quest’ultima dall’esborso. 3. Per quel che ancora qui residua d’utile la Corte d’appello di Venezia, alla quale la Murador si era rivolta con rituale impugnazione, escluse l’addebitabilità all’architetto del vizio di non adeguata insonorizzazione fra le singole unità di cui era composto l’immobile. Decisione sorretta da due “rationes decidendi”. a) Il c.t.u. aveva rilevato la carente insonorizzazione dell’edificio a cagione dell’insufficienza dello strato isolante, osservando, altresì che l’isolamento acustico dipendeva, in misura preponderante, rispetto alle caratteristiche del materiale utilizzato, dalla corretta posa. Opina la Corte di merito che l’inconveniente non potevasi addebitare a mancata vigilanza del direttore dei lavori in quanto egli è tenuto esclusivamente alla “alta sorveglianza” e non al continuo controllo delle attività meramente esecutive. b) La normativa invocata (d.P.C.M. 5/12/1997) non era applicabile al caso di specie, non versandosi in ipotesi di una pluralità di appartamenti facenti parte d’un edificio, bensì d’un solo fabbricato, costituente una sola unità abitativa (destinata a residenza turistico-alberghiera), nel mentre i mini appartamenti, derivanti dalla suddivisione interna, aventi tutti una metratura inferiore ai 36 mq, non costituivano entità frazionabili autonomamente. 4. Avverso quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità, propone ricorso sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (società a cui fa capo la posizione della [OSCURATO:SOCIETA] s.p.a.) resistono con separati controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. 5. Preliminarmente va disattesa l’eccezione mossa con il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA], alla quale ha aderito la Murador. Si assume l’inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso sottoscritto solo da uno dei due difensori nominati congiuntamente con la procura speciale. Il ricorso venne sottoscritto dal solo avvocato [OSCURATO:PERSONA], il solo dei due difensori all’epoca abilitato alla rappresentanza e difesa innanzi a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] aderisce al principio di diritto già enunciato, secondo il quale il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o più difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l'espressa volontà di esigere l'espletamento congiunto dell'incarico, atteso che, ai sensi dell'art. 1716 cod. civ., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell'atto se la delega non richieda l'azione congiunta. Qualora il mandato sia stato conferito, invece, congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all'albo speciale, la sola sottoscrizione dell'avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell'atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (avendo comunque l'atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l'attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 1711 cod. civ. (Sez. 3, n. 15478, 11/06/2008, Rv. 603444). 6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669, 2236 e 1176 cod. civ., per avere il Giudice d’appello negato la sussistenza di “culpa in vigilando” in capo al Direttore dei lavori. Evidenzia la ricorrente che dai carotaggi effettuati in sede di c.t.u. era emerso che il pacchetto del massetto comprensivo dell’insonorizzazione è costituito da uno strato di 9 cm di ISOIFAF (…). Tale composizione non è conforme a quanto previsto in capitolato (…) da un lato risulta presente 1 cm in meno di alleggerito ISOIFAF(…), dall’altro non è in toto presente il pannello in sughero ivi previsto alla voce 27 (…) La composizione accertata con i carotaggi eseguiti non è conforme neppure a quanto indicato nella comunicazione 18.10.2005 inviata dall’arch. Murador alla committenza (doc. 4), nella quale il Direttore dei lavori dichiarava che, come suggerito in corso d’opera dall’impresa esecutrice, il pacchetto del massetto comprensivo dell’insonorizzazione doveva essere costituito, anziché da quanto previsto alle precitate voci 25 e 27 del Capitolato, da 15 cm. di alleggerito ISOIFAF . V’era, quindi, una evidente difformità, sia rispetto al capitolato originale, che rispetto alla concordata variante: quanto al primo mancava un centimetro di massetto alleggerito ISOIFAF ed era stata omessa la posa del sughero, quanto al secondo, lo strato di ISOIFAF era di soli 9 cm, invece che di 15. [OSCURATO:PERSONA] dei lavori aveva omesso del tutto di vigilare a riguardo dei lavori d’insonorizzazione acustica, in particolar modo accertandosi che l’isolamento fosse stato predisposto prima che il massetto fosse chiuso dall’apposizione del pavimento. Chiusura che avrebbe dovuto essere autorizzata dal Direttore dei lavori, previa verifica della rispondenza del massetto ai requisiti d’insonorizzazione previsti dal capitolato. 6. 1. La critica è fondata. Non è controverso che le immissioni rumorose dai solai siano risultati significativi, sulla base degli accertamenti svolti dal c.t.u. Non è del pari controverso che il medesimo consulente del giudice, mediante carotaggi ha verificato quanto sopra denunciato nella composizione del massetto del solaio. L’attenzione per l’abbattimento delle immissioni rumorose costituiva punto rilevante del capitolato d’appalto e ciò risulta del tutto comprensibile ove si tenga conto della destinazione del fabbricato a residenza turistica. Costituisce approdo fermo la ricostruzione dei compiti del direttore dei lavori, non in termini di diuturna verifica di tutte le minute operazioni lavorative, ma di vigilanza, tuttavia, diligente sull’andamento e modalità dei lavori. Ne è stata, pertanto, esclusa la responsabilità a riguardo di “profili marginali dell'esecuzione dell'opera” (Sez. 3, n. 20557, 30/09/2014; Sez. 3, n. 39448, 13/12/2021). Si è, di conseguenza, compiutamente delineato l’ambito di essa responsabilità nei termini seguenti: in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Sez. 2, n. 10728 del 24/04/2008, Rv. 603056; conf., da ultimo, Sez. 2, n. 2913, 07/02/2020). Le norme evocate risultano essere state malamente interpretate dalla Corte veneta proprio alla luce delle considerazioni sopra riprese: l’insonorizzazione costituiva, per contratto, aspetto niente affatto secondario dell’opera e il Direttore dei lavori, omettendo di verificare, pur con modalità a campione, prima che il solaio fosse “chiuso” dalla pavimentazione è venuto meno di esercitare la "diligentia quam in concreto" ledendo l’interesse della parte committente. Ciò ancor più ove si consideri che in corso d’opera si era deciso di mutare i materiali preposti alla insonorizzazione e il Direttore non aveva accertato che essa fosse stata predisposta nei termini concordati. 7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o omessa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.P.C.M. 5/12/1997, prevedente la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, nonché dell’art. 2, ett. b), l. n. 447/1995, per avere la sentenza impugnato negato l’applicabilità della richiamata disciplina normativa. 7. 1. Il motivo è fondato. Questa Corte, con la sentenza n. 2226/2022, pubblicata il 25/1/2022, ha deciso sulla medesima vicenda (ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA].) affrontando anche la questione qui riproposta con il motivo in esame. La sentenza richiamata, con argomenti pienamente condivisi da questo Collegio, ha accolto la prospettazione di parte ricorrente, cassando al sentenza d’appello. Questi i passaggi salienti: Al fine di chiarire il contesto normativo nel quale si inserisce il DPCM 5 dicembre 1997, giova premettere che l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In ottemperanza a tale disposizione, è stato emanato il d.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare. Nella materia in esame è poi intervenuta la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, che è stata recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), ed a seguito della scadenza della delega prevista dall'art. 14 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003), l'art. 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ha nuovamente delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di integrare nell'ordinamento la direttiva citata e di assicurare l'omogeneità delle normative di settore. In particolare, il comma 5 dell'art. 11 della legge n. 88 del 2009 ha previsto che «in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». È intervenuta la Legge 4 giugno 2010 n. 96, art. 15, che ha sostituito la disposizione sopra riportata con la seguente: « In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'art. 3, comma 1, lett. e, L. 26 ottobre 1995 n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato». Tale ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 2013 perché norma non di mera interpretazione ma dal contenuto profondamente «innovativo». Pertanto, nel caso di specie, ratione temporis trova applicazione il DPCM 5 dicembre 1997 in quanto il contratto stipulato tra le parti è anteriore all’approvazione dell'art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009 che dispone la non applicabilità del suddetto decreto ai rapporti sorti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n.88 del 2009. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, anche per i rapporti sorti successivamente, il DPCM può, in ogni caso, essere preso come punto di riferimento per il rispetto delle regole dell'arte nella costruzione degli edifici. Si è detto, infatti, che il d.P.C.M. 5 dicembre 1997, anche se non di immediata vigenza nei rapporti fra privati in favore degli acquirenti, può comunque essere considerato come criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art. 1669 c.c (Sez. 2, Ordinanza n. 7875 del 2021). In altri termini l'accertamento dell'eventuale responsabilità per un vizio inerente all'isolamento acustico deve essere attuato tenendo conto delle norme tecniche di insonorizzazione degli edifici e dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggerite dalle ordinarie regole dell'arte tra le quali il suddetto DPCM può essere preso come modello di riferimento (Sez. 2, Ordinanza n. 21922 del 2021). Ciò premesso, deve osservarsi che l’art. 2 del DPCM richiama la nozione di ambienti abitativifissata dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale ultima diposizione definisce gli ambienti abitativi nel seguente modo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ailocali in cui si svolgono le attività produttive. Il DPCM richiama la suddetta definizione e precisa che: ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto. La tabella A inserisce nella categoria C gli edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili. La questione posta dal ricorso riguarda l’applicabilità del suddetto DPCM a tutti gli ambienti abitativi, anche se riferiti ad un’unica unità immobiliare, oppure se nella definizione di unità abitativa si debba tener conto anche dell’unità immobiliare nel quale gli stessi si inseriscono. In particolare, secondo la Corte d'Appello, il DPCM non si applicherebbe alle strutture alberghiere, in quanto, costituite da un’unica unità immobiliare anche se con una pluralità di ambienti abitativi. Ritiene il collegio che la tesi secondo la quale alle strutture alberghiere non possa applicarsi il DPCM 5 dicembre 1997 è destituita di fondamento. Infatti, una tale interpretazione è in contrasto con la lettera del DPCM e ne determina una sostanziale e integrale disapplicazione nonostante l’esplicito riferimento alle strutture alberghiere nella citata tabella A del DPCM 5 dicembre 1997 richiamata anche nella tabella B con riferimento a tutte le voci in essa indicate. Come evidenziato dal Procuratore Generale, ai sensi della definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come sopra riportata, i dodici mini - appartamenti di cui si compone la RTA per cui è causa integrano dodici distinti ambienti abitativi, con la conseguenza che nella fattispecie in esame devono trovare applicazione, oltre ai valori limite per l'isolamento di facciata, anche i valori limite per l'isolamento delle pareti verticali interne e per l'isolamento da calpestio. La sentenza impugnata ha errato nel valorizzare l'unitarietà della struttura alberghiera, in quanto aperta al pubblico e necessariamente dotata di locali comuni per gli ospiti, al fine di escludere la necessità dell'isolamento interno verticale e orizzontale. Deve, infine, precisarsi che la tabella B allegata al medesimo decreto indica espressamente che il valore Rw è riferito a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari e allo stesso tempo indica che il suddetto valore rw 50 costituisce il limite di riferimento dei requisiti passivi anche per la categoria C della tabella A (ovvero per edifici adibiti ad alberghi, pensioni o attività assimilabili). Ciò deve interpretarsi nel senso che il suddetto valore rw 50 si applica anche agli edifici adibiti a strutture alberghiere come quello in esame ma solo con riferimento agli elementi di separazione di due distinte unità immobiliari e non a tutti gli ambienti interni degli edifici come individuati dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. In conclusione, spetterà alla Corte d'Appello in sede di rinvio, fare applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 al fine di stabilire la sussistenza o meno del difetto di costruzione dell’edificio e le eventuali conseguenze sul rapporto contrattuale in corso tra le parti . 8. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio e il Giudice del rinv