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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 19152/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Noia il 25 ottobre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 15.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), 23 della legge n. 110 del 1975 (capo 2), 2 della legge n. 895 del 1967 (capo 3), 648 cod. pen. (capo 4) e 697 cod. pen. (capo 5); fatti accertati in Mariglianella il 9 luglio 2024.

Letta la memoria trasmessa il 28 gennaio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che ha chiesto di non dichiarare inammissibile il ricorso.

Osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la difesa censura la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti degli operanti dei C.C. di Castello di Cisterna, da cui è emerso il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] (unitamente al marito [OSCURATO:PERSONA]) nella detenzione illecita dello stupefacente, delle armi clandestine e delle munizioni in sequestro, rendendo la convergenza degli elementi acquisiti non indispensabile gli approfondimenti istruttori sollecitati dalla difesa.

Rilevato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo, con il quale si contesta la statuizione della confisca del denaro (126.860 euro) e dell'orologio Rolex, risolvendosi le censure difensive nella riproposizione di doglianze che nelle sentenze di merito hanno già trovato adeguate risposte in punto di sproporzione dei beni rispetto alle risorse economiche dell'imputata (cfr. pagine 23 e 24 della decisione di primo grado e pagine 7-8 della sentenza impugnata).

Evidenziato che anche il quarto motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è a sua volta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo l'assenza di profili di meritevolezza, a fronte della oggettiva gravità dei fatti, avendo l'imputata detenuto in casa oltre 140 chili di droga, tre armi, una delle quali di guerra, e munizioni in abbondanza (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Noia il 25 ottobre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 15.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), 23 della legge n. 110 del 1975 (capo 2), 2 della legge n. 895 del 1967 (capo 3), 648 cod. pen. (capo 4) e 697 cod. pen. (capo 5); fatti accertati in Mariglianella il 9 luglio 2024. Letta la memoria trasmessa il 28 gennaio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che ha chiesto di non dichiarare inammissibile il ricorso. Osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la difesa censura la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti degli operanti dei C.C. di Castello di Cisterna, da cui è emerso il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] (unitamente al marito [OSCURATO:PERSONA]) nella detenzione illecita dello stupefacente, delle armi clandestine e delle munizioni in sequestro, rendendo la convergenza degli elementi acquisiti non indispensabile gli approfondimenti istruttori sollecitati dalla difesa. Rilevato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo, con il quale si contesta la statuizione della confisca del denaro (126.860 euro) e dell'orologio Rolex, risolvendosi le censure difensive nella riproposizione di doglianze che nelle sentenze di merito hanno già trovato adeguate risposte in punto di sproporzione dei beni rispetto alle risorse economiche dell'imputata (cfr. pagine 23 e 24 della decisione di primo grado e pagine 7-8 della sentenza impugnata). Evidenziato che anche il quarto motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è a sua volta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo l'assenza di profili di meritevolezza, a fronte della oggettiva gravità dei fatti, avendo l'imputata detenuto in casa oltre 140 chili di droga, tre armi, una delle quali di guerra, e munizioni in abbondanza (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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