CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 16258/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048KZIW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 marzo 2023, la Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale riforma delle sentenze resa dal Tribunale di Verona il 6 novembre 2020 e il 14 gennaio 2021, unificati i fatti giudicati sotto il vincolo della continuazione, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ex art. 73, commi 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente le doglianze sollevate dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede; 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il ConZglierffl estensore Il P