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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18232/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.

L. GIORDANO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice della prevenzione, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste due ultime eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Tribunale di Taranto che non ha accolto la loro richiesta di revocazione della confisca,disposta da quest'ultimo Tribunale con decreto del 12 giugno 2002 per essere i beni intestati agli stessi riferibili al proposto [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e cognato di [OSCURATO:PERSONA].

I beni oggetto di confisca, fittiziamente intestati ai menzionati terzi, appartenevano invero ad [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti fu disposta anche la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza perché coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti, con i cui proventi erano stati acquistati i beni confiscati. [OSCURATO:PERSONA], suocero di Malandrino reimpiegò, insieme al figlio Donato, ingenti somme di denaro ricevute direttamente dal genero, effettuando una serie di operazioni commerciali e finanziarie, tra cui l'acquisto di un terreno in [OSCURATO:PERSONA] ionico, e una serie di bonifici disposti dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] a quello di Malandrino.

2. Pietro e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti, con sentenza sopravenuta al provvedimento di confisca, dal delitto di riciclaggio, proprio con riferimento all'operazione di acquisto del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] ionico e oggetto di confisca, oltre che per il trasferimento di altro denaro.

E però, siccome non è stata accertata in positivo e con assoluta certezza l'estraneità ai fatti contestati e, di conseguenza, l'effettiva titolarità dei beni confiscati, può svolgersi in sede di prevenzione un'autonoma e diversa valutazione di quegli stessi elementi ritenuti insufficienti ai fini della pronuncia del giudizio di colpevolezza.

Nel giudizio penale non si è raggiunta la prova, in positivo, della liceità dell'acquisto del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] ionico, ma si è avuta soltanto la mancata dimostrazione dell'intermediazione dei Leone nel reimpiego delle illecite risorse del proposto.

Se, pertanto, gli stessi fatti sono stati diversamente valutati in sede penale e in sede di prevenzione, non sussiste una ontologica inconciliabilità tra gli accertamenti effettuati nei due diversi processi.

3. Si osserva allora che il bene acquistato da [OSCURATO:PERSONA] era quello di cui disse Malandrino, raccontando di aver incaricato il suocero dell'acquisto di un terreno.

Si osserva ancora che furono effettuate operazioni e passaggi di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e Malandrino privi di giustificazione, neppure allegata dai Leone.

È emersa una commistione di rapporti senza ragione economica tra i due, dovendosi evidenzide che [OSCURATO:PERSONA], succeduto al padre nella titolarità di commercializzazione di autovetture, di fatto non svolgeva l'attività.

4. Quanto alle ulteriori produzioni difensive, si deve prendere atto che la consulenza non può essere qualificata come prova nuova, trattandosi di valutazione tecnica di fatti già noti e comunque su documentazione di tipo fotografico che, se pure non acquisita al procedimento, era nella disponibilità di Donato, parte del procedimento, che avrebbe potuto produrla.

Del pari non è prova nuova l'ulteriore documentazione prodotta.

5. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], eredi queste ultime di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto vizio di violazione di legge per motivazione meramente apparente.

Nei confronti dei ricorrenti è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per il reato di riciclaggio, con la formula della insussistenza del fatto, e quindi le statuizioni in punto di provenienza illecita dei beni confiscati risultano in violazione al principio per il quale non può essere disposta la confisca nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato di intestazione fittizia di beni, da estendersi certamente al caso, come quello in esame, di assoluzione dall'imputazione di riciclaggio.

La Corte di appello ha ignorato i plurimi dati di prova che hanno escluso la illecita provenienza dei beni e specificamente la provenienza da Malandrino della provvista impiegata per il loro acquisto.

La Corte di appello ha altresì errato nel ritenere la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dei ricorrenti, perché ha ignorato che dal materiale documentale fornito e dalle consulenze prodotte è emersa la disponibilità di redditi propri e di risorse familiari dimostrative della capacità reddituale dei ricorrenti.

Non ha considerato che nel giudizio di prevenzione, ai fini del giudizio di proporzionalità degli acquisti, non possono essere trascurati i proventi dell'evasione fiscale, se non nel caso e nella misura in cui l'evasione sia configurata quale ipotesi delittuosa.

Peraltro, nella vicenda in esame, la riferita evasione fiscale non riguarda il proposto ma i terzi interessati, nei cui confronti nessun giudizio di pericolosità è mai stato espresso né poteva esserlo, trattandosi di lavoratori artigianali che hanno svolb la loro attività di carrozzeria su larga scala e di rivendita di autovetture usate per una vita intera.6.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

7. Successivamente il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria con cui ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. I ricorsi non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. La revocazione della misura di prevenzione della confisca è disposta nel caso in cui ricorra una prova nuova, e tale è, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, "sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore" - Sez.

U, n. 43668 del 26/5/2022, Rv. 283707 -.

La sentenza di assoluzione conclusiva del giudizio penale, per quanto connotata dal carattere della sopravvenienza, non è per ciò solo "prova nuova" rilevante ai fini della revocazione della confisca di prevenzione, perché occorre stabilire se a quella statuizione si sia giunti escludendo la sussistenza dei fatti sulla cui base, nell'altra sede, è stata disposta la confisca, e quindi dimostrando la liceità delle operazioni economiche o finanziarie considerate ai fini della confisca, ovvero se l'assoluzione sia stata determinata dal mancato raggiungimento della prova della dedotta illiceità.

In tale ultimo caso manca una relazione di inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento del giudicato assolutorio con quelli che fondano il provvedimento definitivo di confisca, sicché la pronuncia penale non assume i caratteri della prova nuova.

La giurisprudenza di legittimità è sul punto consolidata.

Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 ha statuito che,"in tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca"; allo stesso modo, Sez. 2, n. 15650 del /) 14/02/2019, Rv. 275778 ha stabilito che "in tema di confisca di prevenzione, la revocazione ex art. 28, lett. b) del d.

Igs 6 settembre 2011, n. 159 non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati".

E ancora, in maniera ancor più chiara e congruente al caso ora in esame, Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021, dep. 2022, Rv. 282892 ha fissato il principio di diritto per il quale, "in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione dal reato di intestazione fittizia di beni previsto dall'art. 12-quinquies del d.

I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 512-bis cod. pen.), non integra automaticamente la causa di revoca ex art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 della confisca deliberata ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, in quanto la misura di prevenzione può essere revocata solo qualora il processo penale abbia accertato l'assoluta estraneità del proposto, ritenuto pericoloso, ai fatti reato sulla base dei quali era stata ordinata la confisca, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale".

3. Occorre allora prendere atto, secondo quanto affermato dalla Corte di appello nell'impugnato decreto, che nel giudizio penale non è stata accertata, con prova positiva, l'estraneità di Pietro e [OSCURATO:PERSONA] ai fatt(tontestazione e quindi non è stata raggiunta la prova della effettiva titolarità in capo agli stessi dei beni oggetto di confisca.

Nel procedimento penale è mancata la prova dell'intermediazione di Pietro e [OSCURATO:PERSONA] nel reimpiego delle illecite risorse del proposto e non si è raggiunta la prova che le somme di denaro, prelevate dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] e utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto del terreo, fossero effettivamente riferibili a Malandrino in mancanza di un passaggio di denaro da questi al cognato.

È allora legittima la conclusione che, in assenza di una relazione di inconciliabilità tra i fatti storici oggetto di accertamento, il giudizio di prevenzione possa rivendicare la propria autonomia pur a fronte di un successivo giudicato assolutorio, con la conseguenza che tale ultima statuizione non riveste, ai fini del giudizio di revocazione della confisca, i caratteri della prova nuova.

Di prova nuova non può dirsi, come correttamente affermato dalla Corte di appello, neanche in riguardo alla consulenza tecnica riversata nel procedimento per la revocazione della confisca, in quanto si tratta di una valutazione di fatti già presenti nel giudizio di prevenzione e, ancora, al verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 21 dicembre 1981 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché certamente da lui conosciuto e quindi pienamente acquisibile nel giudizio di prevenzione, al pari dei rilievi fotografici prodotti da [OSCURATO:PERSONA].

In difetto di una prova nuova l'impugnata pronuncia della Corte di appello si sottrae a censure, con la conseguenza che i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. L. GIORDANO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice della prevenzione, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste due ultime eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Tribunale di Taranto che non ha accolto la loro richiesta di revocazione della confisca,disposta da quest'ultimo Tribunale con decreto del 12 giugno 2002 per essere i beni intestati agli stessi riferibili al proposto [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e cognato di [OSCURATO:PERSONA]. I beni oggetto di confisca, fittiziamente intestati ai menzionati terzi, appartenevano invero ad [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti fu disposta anche la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza perché coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti, con i cui proventi erano stati acquistati i beni confiscati. [OSCURATO:PERSONA], suocero di Malandrino reimpiegò, insieme al figlio Donato, ingenti somme di denaro ricevute direttamente dal genero, effettuando una serie di operazioni commerciali e finanziarie, tra cui l'acquisto di un terreno in [OSCURATO:PERSONA] ionico, e una serie di bonifici disposti dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] a quello di Malandrino. 2. Pietro e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti, con sentenza sopravenuta al provvedimento di confisca, dal delitto di riciclaggio, proprio con riferimento all'operazione di acquisto del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] ionico e oggetto di confisca, oltre che per il trasferimento di altro denaro. E però, siccome non è stata accertata in positivo e con assoluta certezza l'estraneità ai fatti contestati e, di conseguenza, l'effettiva titolarità dei beni confiscati, può svolgersi in sede di prevenzione un'autonoma e diversa valutazione di quegli stessi elementi ritenuti insufficienti ai fini della pronuncia del giudizio di colpevolezza. Nel giudizio penale non si è raggiunta la prova, in positivo, della liceità dell'acquisto del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] ionico, ma si è avuta soltanto la mancata dimostrazione dell'intermediazione dei Leone nel reimpiego delle illecite risorse del proposto. Se, pertanto, gli stessi fatti sono stati diversamente valutati in sede penale e in sede di prevenzione, non sussiste una ontologica inconciliabilità tra gli accertamenti effettuati nei due diversi processi. 3. Si osserva allora che il bene acquistato da [OSCURATO:PERSONA] era quello di cui disse Malandrino, raccontando di aver incaricato il suocero dell'acquisto di un terreno. Si osserva ancora che furono effettuate operazioni e passaggi di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e Malandrino privi di giustificazione, neppure allegata dai Leone. È emersa una commistione di rapporti senza ragione economica tra i due, dovendosi evidenzide che [OSCURATO:PERSONA], succeduto al padre nella titolarità di commercializzazione di autovetture, di fatto non svolgeva l'attività. 4. Quanto alle ulteriori produzioni difensive, si deve prendere atto che la consulenza non può essere qualificata come prova nuova, trattandosi di valutazione tecnica di fatti già noti e comunque su documentazione di tipo fotografico che, se pure non acquisita al procedimento, era nella disponibilità di Donato, parte del procedimento, che avrebbe potuto produrla. Del pari non è prova nuova l'ulteriore documentazione prodotta. 5. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], eredi queste ultime di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto vizio di violazione di legge per motivazione meramente apparente. Nei confronti dei ricorrenti è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per il reato di riciclaggio, con la formula della insussistenza del fatto, e quindi le statuizioni in punto di provenienza illecita dei beni confiscati risultano in violazione al principio per il quale non può essere disposta la confisca nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato di intestazione fittizia di beni, da estendersi certamente al caso, come quello in esame, di assoluzione dall'imputazione di riciclaggio. La Corte di appello ha ignorato i plurimi dati di prova che hanno escluso la illecita provenienza dei beni e specificamente la provenienza da Malandrino della provvista impiegata per il loro acquisto. La Corte di appello ha altresì errato nel ritenere la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dei ricorrenti, perché ha ignorato che dal materiale documentale fornito e dalle consulenze prodotte è emersa la disponibilità di redditi propri e di risorse familiari dimostrative della capacità reddituale dei ricorrenti. Non ha considerato che nel giudizio di prevenzione, ai fini del giudizio di proporzionalità degli acquisti, non possono essere trascurati i proventi dell'evasione fiscale, se non nel caso e nella misura in cui l'evasione sia configurata quale ipotesi delittuosa. Peraltro, nella vicenda in esame, la riferita evasione fiscale non riguarda il proposto ma i terzi interessati, nei cui confronti nessun giudizio di pericolosità è mai stato espresso né poteva esserlo, trattandosi di lavoratori artigianali che hanno svolb la loro attività di carrozzeria su larga scala e di rivendita di autovetture usate per una vita intera.6. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 7. Successivamente il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria con cui ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. I ricorsi non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La revocazione della misura di prevenzione della confisca è disposta nel caso in cui ricorra una prova nuova, e tale è, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, "sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore" - Sez. U, n. 43668 del 26/5/2022, Rv. 283707 -. La sentenza di assoluzione conclusiva del giudizio penale, per quanto connotata dal carattere della sopravvenienza, non è per ciò solo "prova nuova" rilevante ai fini della revocazione della confisca di prevenzione, perché occorre stabilire se a quella statuizione si sia giunti escludendo la sussistenza dei fatti sulla cui base, nell'altra sede, è stata disposta la confisca, e quindi dimostrando la liceità delle operazioni economiche o finanziarie considerate ai fini della confisca, ovvero se l'assoluzione sia stata determinata dal mancato raggiungimento della prova della dedotta illiceità. In tale ultimo caso manca una relazione di inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento del giudicato assolutorio con quelli che fondano il provvedimento definitivo di confisca, sicché la pronuncia penale non assume i caratteri della prova nuova. La giurisprudenza di legittimità è sul punto consolidata. Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 ha statuito che,"in tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca"; allo stesso modo, Sez. 2, n. 15650 del /) 14/02/2019, Rv. 275778 ha stabilito che "in tema di confisca di prevenzione, la revocazione ex art. 28, lett. b) del d. Igs 6 settembre 2011, n. 159 non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati". E ancora, in maniera ancor più chiara e congruente al caso ora in esame, Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021, dep. 2022, Rv. 282892 ha fissato il principio di diritto per il quale, "in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione dal reato di intestazione fittizia di beni previsto dall'art. 12-quinquies del d. I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 512-bis cod. pen.), non integra automaticamente la causa di revoca ex art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 della confisca deliberata ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, in quanto la misura di prevenzione può essere revocata solo qualora il processo penale abbia accertato l'assoluta estraneità del proposto, ritenuto pericoloso, ai fatti reato sulla base dei quali era stata ordinata la confisca, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale". 3. Occorre allora prendere atto, secondo quanto affermato dalla Corte di appello nell'impugnato decreto, che nel giudizio penale non è stata accertata, con prova positiva, l'estraneità di Pietro e [OSCURATO:PERSONA] ai fatt(tontestazione e quindi non è stata raggiunta la prova della effettiva titolarità in capo agli stessi dei beni oggetto di confisca. Nel procedimento penale è mancata la prova dell'intermediazione di Pietro e [OSCURATO:PERSONA] nel reimpiego delle illecite risorse del proposto e non si è raggiunta la prova che le somme di denaro, prelevate dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] e utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto del terreo, fossero effettivamente riferibili a Malandrino in mancanza di un passaggio di denaro da questi al cognato. È allora legittima la conclusione che, in assenza di una relazione di inconciliabilità tra i fatti storici oggetto di accertamento, il giudizio di prevenzione possa rivendicare la propria autonomia pur a fronte di un successivo giudicato assolutorio, con la conseguenza che tale ultima statuizione non riveste, ai fini del giudizio di revocazione della confisca, i caratteri della prova nuova. Di prova nuova non può dirsi, come correttamente affermato dalla Corte di appello, neanche in riguardo alla consulenza tecnica riversata nel procedimento per la revocazione della confisca, in quanto si tratta di una valutazione di fatti già presenti nel giudizio di prevenzione e, ancora, al verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 21 dicembre 1981 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché certamente da lui conosciuto e quindi pienamente acquisibile nel giudizio di prevenzione, al pari dei rilievi fotografici prodotti da [OSCURATO:PERSONA]. In difetto di una prova nuova l'impugnata pronuncia della Corte di appello si sottrae a censure, con la conseguenza che i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condan
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