CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio,[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] DiComo - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.21/2023 depositata il20/03/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, comunicata alla partecontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 18483/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 11918/2026Data pubblicazione 30/04/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente, deve provvedersi sulle spese, che vanno poste a caricodella rinunciante ai sensi dell’art. 391, c. 2, c.p.c. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione;condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrentedella somma di € 2000,00, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettarioe altri accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]