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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28308/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, T. Epidendio, che hachiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Messina harigettato l’opposizione avverso il provvedimento con il quale, in data 25 giugno2025, il medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere l’estinzione della pena pecuniaria per esito positivodell’affidamento in prova.2.

Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, la condannata, affidando l’impugnazionea due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione.La motivazione sarebbe apparente in quanto il provvedimento di rigetto equello che decide sull’opposizione sono identici e, comunque, il secondo non siconfronta con le censure prospettate con l'opposizione; anzi, l’ordinanzaimpugnata si limita a sostenere che con l'atto di opposizione non era statodedotto alcunché, ma tale motivazione non soddisfa.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 47, comma 12,Ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto applicare la disciplina previgenterispetto alla [OSCURATO:PERSONA] introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022, in quanto norma invigore al momento dell'ammissione della ricorrente all'affidamento in prova alservizio sociale avvenuta in data 6 aprile 2018.Sicché, non era possibile fare riferimento all’assenza di attivitàrisocializzante o attività riparativa come, invece, ha fatto il Tribunale disorveglianza.L'art. 47, comma 12, Ord. pen., a parere del difensore, deve essereinquadrato nelle norme che disciplinano il corretto svolgimento del procedimentopenale con conseguente applicazione del principio della legge più favorevole alreo.

È da escludere che il giudizio in merito alla declaratoria di estinzione dellapena pecuniaria implichi anche la verifica di meritevolezza del condannatodisgiunta da quella che sorregge lo stesso vaglio circa l'epilogo fruttuoso dellamisura.In ogni caso, anche alla stregua della disciplina vigente a seguito dellaRiforma [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento è del pari viziato perché è erroneal'applicazione dei presupposti previsti dal testo normativo in considerazione delladistinzione tra l'estinzione della pena detentiva e quella della pena pecuniaria.Quest'ultima viene disciplinata nel periodo successivo dell’art. 47, comma 12e, dunque, non può essere connessa ad attività riparative.

Invero, lo svolgimentodi un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito positivo di questaincidono solo ai fini della valutazione in punto estinzione della pena detentiva.Infine, si osserva che il Tribunale di sorveglianza quando l'interessato si trova indisagiate condizioni economiche e patrimoniali può dichiarare estinta anche lapena pecuniaria che non sia già stata riscossa ovvero la pena sostitutiva nellaquale sia convertita quella pecuniaria non eseguita.La ricorrente evidenzia che non è stata valutata la documentazione prodottaper dimostrare la condizione di oggettivo disagio economico della condannata.Si osserva che è stato depositato non soltanto l'Isee ma anche il contratto dilavoro a tempo indeterminato da cui emerge la retribuzione come collaboratricedomestica percepita dalla ricorrente, pari ad euro 500,00 € mensili, reddito nonsufficiente a far fronte alle diversificate spese della quotidianità, in relazione alleesigenze di vita proprie e dei due figli conviventi.Si richiama giurisprudenza di legittimità sul punto e si sostiene, come giàprecisato con l'opposizione, che la ricorrente percepisce solo la somma di 500,00euro mensili da reputarsi assolutamente inidonea a soddisfare le fondamentaliesigenze di vita.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, T. Epidendio, ha fattopervenire requisitoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I motivi di ricorso sono fondati e possono essere trattati congiuntamente.1.1.

Il provvedimento, reso in sede di opposizione, espone moltosinteticamente che la mera documentazione del reddito di cui all’Isee, allegatadall’opponente, non sarebbe sufficiente prova della condizione di oggettivodisagio economico dedotto dalla condannata anche perché, da tale documento,questa non risulta del tutto priva di reddito.

Si sofferma, inoltre il Giudicedell’opposizione, sull’assenza di iniziative riparative e risocializzanti.A fronte di tale motivazione, la ricorrente invoca l’applicazione dellanormativa previgente, rispetto a quella introdotta dalla cd. [OSCURATO:PERSONA],ancorando detta scelta al momento dell’ammissione della condannataall’affidamento in prova (6 aprile 2018).1.2.

Sul punto, il Collegio osserva che l'art. 47, comma 12, Ord. pen.prevede che, in caso di esito positivo della prova disposta dal Tribunale disorveglianza, in ossequio al dettato del primo comma della medesimadisposizione normativa, determinante l'estinzione della pena detentiva sostituita,lo stesso giudice della sorveglianza - allorquando l'interessato versi in disagiatecondizioni economiche - possa dichiarare estinta anche la pena pecuniaria (chesia stata irrogata unitamente a quella detentiva estinta) che risulti non ancorariscossa.Tale disposizione, da raccordare al precetto contenuto nell'art. 678, comma1-bis, cod. proc. pen. (nella parte relativa alla valutazione, in ordine all'esitodell'affidamento in prova al servizio sociale), riserva al Tribunale di sorveglianzauna competenza di natura funzionale, a conoscere della domanda di estinzione dipena pecuniaria irrogata a persona che si trovi in disagiate condizionieconomiche, unitamente alla pena detentiva sostituita dall'affidamento in provaal servizio sociale dallo stesso Tribunale ed il cui esito sia stato di segno positivo.La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito come nonsussistano ostacoli di carattere sistematico o logico, nell'ammettere che ladecisione di estinzione della pena pecuniaria ex art. 47, comma 12, Ord. pen.possa essere oggetto di una anticipazione giudiziale, di natura cautelare,pena.Invero, in caso di condanna, congiuntamente alla pena detentiva, a unapena pecuniaria - allorquando il condannato sia stato ammesso all'affidamento inprova al servizio sociale - è riservata al Tribunale di sorveglianza, piuttosto cheal giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere in ordine all'istanza disospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria; viene infatti in rilievo, in talcaso, un’anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma 12,Ord. pen., che l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte relativa allavalutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, riserva allacompetenza funzionale del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 54626 del24/10/2018, mm.; Sez. 1, n. 25209 del 7/05/2021, n.m.; Sez. 1, n. 21544 del27/04/2021, n.m.).Ritiene il Collegio che vada affermato il principio secondo il quale è alladisciplina vigente al momento dell’ammissione alla misura alternativa cheoccorre riferirsi, quanto alla individuazione dei presupposti per conseguirel’estinzione della pena pecuniaria ai sensi dell’art. 47, comma 12, Ord. pen..Nel caso al vaglio, si osserva allora che, alla data dell’ammissione allamisura alternativa (6 aprile 2018), il testo vigente di cui all’art. 47, comma 12,Ord pen. prevedeva semplicemente che “L'esito positivo del periodo di provaestingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.

Il tribunale disorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche,può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa”.Tale formulazione era vigente anche al momento della declaratoria di estinzionedella pena detentiva (2020).Questo riferimento temporale consente di sterilizzare modifiche successive,sia in diritto, come nella specie, sia in fatto (Sez. 3, n. 52381 del 22/06/2016,Carlucci, Rv. 268781 - 01, a proposito delle iniziative del soggetto per rendersiimpossidente).1.3.

Esclusa, pertanto, ogni rilevanza all’eventuale svolgimento di unprogramma di giustizia riparativa, va aggiunto che il giudice dell’opposizione ha,sia pure sinteticamente, affermato che l'estinzione della pena pecuniaria èoggetto di un potere discrezionale - laddove la pena detentiva si estingueautomaticamente per effetto dell'esito positivo della prova - sicché l'autonomopresupposto del disagio economico non esaurisce l'oggetto della valutazione.Altrimenti il legislatore avrebbe previsto, espressamente, in presenza di disagio(e di esito positivo della prova), l’estinzione della pena pecuniaria e non che "ilgiudice può dichiarare estinta" la pena pecuniaria.L’avere nella sostanza imputato al ricorrente di non avere indicato, traendolidai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., indici ulteriori rispetto all'esito positivodella prova, rappresenta, tuttavia, una conclusione che non persuade il Collegio.Essa, infatti, individua ulteriori parametri di valutazione –indipendentemente da quelli derivati dall’entrata in vigore delle modificheintrodotte dalla cd. riforma [OSCURATO:PERSONA] - per integrare quelli richiesti quando,invece, la scelta del legislatore era senz’altro nel senso di evitare, a frontedell'esito positivo della prova, di far sopravvivere una pena che compromettaseriamente, non solo le esigenze vitali dell'affidato, ma anche l'equilibrio delbilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale(Sez. 1, n. 7615 del 04/04/2018, dep. 2019, La, Rv. 276397 - 01).In tale senso, si è espressa, in motivazione, Sez. 1, n. 16658 del26/03/2015, Pashialliu, Rv. 263327 – 01, laddove ha affermato che il contenutoletterale della norma e la sua collocazione sistematica nell'indicato art. 47 Ord.Pen., che disciplina l'affidamento in prova, rendono conto della correlazionedell'istituto della estinzione della pena alla verifica da parte del Tribunale disorveglianza, terminato il periodo di affidamento in prova e valutata la condottatenuta dall'affidato, dell'esito positivo del periodo stesso, cui si aggiunge, quantoalla estinzione della pena pecuniaria non riscossa, la verifica positiva afferente alfatto di trovarsi l'interessato in disagiate condizioni economiche.In altri termini, la discrezionalità aggiuntiva del giudice, deve dispiegarsiproprio nell'apprezzamento del disagio economico, con la conseguenza che ladecisione adottata è errata in diritto, nella parte in cui ritiene l'istanza carentesotto il profilo della deduzione di indici di meritevolezza ulteriori rispetto a quelliche hanno condotto all'apprezzamento dell'esito positivo della prova.Essa, poi, risulta solo apparentemente motivata in ordine alle disagiatecondizioni economiche e patrimoniali, rispetto alle quali il provvedimentoimpugnato non indica nemmeno l’entità del reddito che risulta dall’Isee in capoalla condannata e al suo nucleo familiare, né la composizione di questo.2.

Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato conrinvio al Tribunale di sorveglianza competente per nuovo esame.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Messina.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, T. Epidendio, che hachiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Messina harigettato l’opposizione avverso il provvedimento con il quale, in data 25 giugno2025, il medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere l’estinzione della pena pecuniaria per esito positivodell’affidamento in prova.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, la condannata, affidando l’impugnazionea due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione.La motivazione sarebbe apparente in quanto il provvedimento di rigetto equello che decide sull’opposizione sono identici e, comunque, il secondo non siconfronta con le censure prospettate con l'opposizione; anzi, l’ordinanzaimpugnata si limita a sostenere che con l'atto di opposizione non era statodedotto alcunché, ma tale motivazione non soddisfa.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 47, comma 12,Ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto applicare la disciplina previgenterispetto alla [OSCURATO:PERSONA] introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022, in quanto norma invigore al momento dell'ammissione della ricorrente all'affidamento in prova alservizio sociale avvenuta in data 6 aprile 2018.Sicché, non era possibile fare riferimento all’assenza di attivitàrisocializzante o attività riparativa come, invece, ha fatto il Tribunale disorveglianza.L'art. 47, comma 12, Ord. pen., a parere del difensore, deve essereinquadrato nelle norme che disciplinano il corretto svolgimento del procedimentopenale con conseguente applicazione del principio della legge più favorevole alreo. È da escludere che il giudizio in merito alla declaratoria di estinzione dellapena pecuniaria implichi anche la verifica di meritevolezza del condannatodisgiunta da quella che sorregge lo stesso vaglio circa l'epilogo fruttuoso dellamisura.In ogni caso, anche alla stregua della disciplina vigente a seguito dellaRiforma [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento è del pari viziato perché è erroneal'applicazione dei presupposti previsti dal testo normativo in considerazione delladistinzione tra l'estinzione della pena detentiva e quella della pena pecuniaria.Quest'ultima viene disciplinata nel periodo successivo dell’art. 47, comma 12e, dunque, non può essere connessa ad attività riparative. Invero, lo svolgimentodi un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito positivo di questaincidono solo ai fini della valutazione in punto estinzione della pena detentiva.Infine, si osserva che il Tribunale di sorveglianza quando l'interessato si trova indisagiate condizioni economiche e patrimoniali può dichiarare estinta anche lapena pecuniaria che non sia già stata riscossa ovvero la pena sostitutiva nellaquale sia convertita quella pecuniaria non eseguita.La ricorrente evidenzia che non è stata valutata la documentazione prodottaper dimostrare la condizione di oggettivo disagio economico della condannata.Si osserva che è stato depositato non soltanto l'Isee ma anche il contratto dilavoro a tempo indeterminato da cui emerge la retribuzione come collaboratricedomestica percepita dalla ricorrente, pari ad euro 500,00 € mensili, reddito nonsufficiente a far fronte alle diversificate spese della quotidianità, in relazione alleesigenze di vita proprie e dei due figli conviventi.Si richiama giurisprudenza di legittimità sul punto e si sostiene, come giàprecisato con l'opposizione, che la ricorrente percepisce solo la somma di 500,00euro mensili da reputarsi assolutamente inidonea a soddisfare le fondamentaliesigenze di vita.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, T. Epidendio, ha fattopervenire requisitoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I motivi di ricorso sono fondati e possono essere trattati congiuntamente.1.1. Il provvedimento, reso in sede di opposizione, espone moltosinteticamente che la mera documentazione del reddito di cui all’Isee, allegatadall’opponente, non sarebbe sufficiente prova della condizione di oggettivodisagio economico dedotto dalla condannata anche perché, da tale documento,questa non risulta del tutto priva di reddito. Si sofferma, inoltre il Giudicedell’opposizione, sull’assenza di iniziative riparative e risocializzanti.A fronte di tale motivazione, la ricorrente invoca l’applicazione dellanormativa previgente, rispetto a quella introdotta dalla cd. [OSCURATO:PERSONA],ancorando detta scelta al momento dell’ammissione della condannataall’affidamento in prova (6 aprile 2018).1.2. Sul punto, il Collegio osserva che l'art. 47, comma 12, Ord. pen.prevede che, in caso di esito positivo della prova disposta dal Tribunale disorveglianza, in ossequio al dettato del primo comma della medesimadisposizione normativa, determinante l'estinzione della pena detentiva sostituita,lo stesso giudice della sorveglianza - allorquando l'interessato versi in disagiatecondizioni economiche - possa dichiarare estinta anche la pena pecuniaria (chesia stata irrogata unitamente a quella detentiva estinta) che risulti non ancorariscossa.Tale disposizione, da raccordare al precetto contenuto nell'art. 678, comma1-bis, cod. proc. pen. (nella parte relativa alla valutazione, in ordine all'esitodell'affidamento in prova al servizio sociale), riserva al Tribunale di sorveglianzauna competenza di natura funzionale, a conoscere della domanda di estinzione dipena pecuniaria irrogata a persona che si trovi in disagiate condizionieconomiche, unitamente alla pena detentiva sostituita dall'affidamento in provaal servizio sociale dallo stesso Tribunale ed il cui esito sia stato di segno positivo.La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito come nonsussistano ostacoli di carattere sistematico o logico, nell'ammettere che ladecisione di estinzione della pena pecuniaria ex art. 47, comma 12, Ord. pen.possa essere oggetto di una anticipazione giudiziale, di natura cautelare,pena.Invero, in caso di condanna, congiuntamente alla pena detentiva, a unapena pecuniaria - allorquando il condannato sia stato ammesso all'affidamento inprova al servizio sociale - è riservata al Tribunale di sorveglianza, piuttosto cheal giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere in ordine all'istanza disospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria; viene infatti in rilievo, in talcaso, un’anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma 12,Ord. pen., che l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte relativa allavalutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, riserva allacompetenza funzionale del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 54626 del24/10/2018, mm.; Sez. 1, n. 25209 del 7/05/2021, n.m.; Sez. 1, n. 21544 del27/04/2021, n.m.).Ritiene il Collegio che vada affermato il principio secondo il quale è alladisciplina vigente al momento dell’ammissione alla misura alternativa cheoccorre riferirsi, quanto alla individuazione dei presupposti per conseguirel’estinzione della pena pecuniaria ai sensi dell’art. 47, comma 12, Ord. pen..Nel caso al vaglio, si osserva allora che, alla data dell’ammissione allamisura alternativa (6 aprile 2018), il testo vigente di cui all’art. 47, comma 12,Ord pen. prevedeva semplicemente che “L'esito positivo del periodo di provaestingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale disorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche,può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa”.Tale formulazione era vigente anche al momento della declaratoria di estinzionedella pena detentiva (2020).Questo riferimento temporale consente di sterilizzare modifiche successive,sia in diritto, come nella specie, sia in fatto (Sez. 3, n. 52381 del 22/06/2016,Carlucci, Rv. 268781 - 01, a proposito delle iniziative del soggetto per rendersiimpossidente).1.3. Esclusa, pertanto, ogni rilevanza all’eventuale svolgimento di unprogramma di giustizia riparativa, va aggiunto che il giudice dell’opposizione ha,sia pure sinteticamente, affermato che l'estinzione della pena pecuniaria èoggetto di un potere discrezionale - laddove la pena detentiva si estingueautomaticamente per effetto dell'esito positivo della prova - sicché l'autonomopresupposto del disagio economico non esaurisce l'oggetto della valutazione.Altrimenti il legislatore avrebbe previsto, espressamente, in presenza di disagio(e di esito positivo della prova), l’estinzione della pena pecuniaria e non che "ilgiudice può dichiarare estinta" la pena pecuniaria.L’avere nella sostanza imputato al ricorrente di non avere indicato, traendolidai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., indici ulteriori rispetto all'esito positivodella prova, rappresenta, tuttavia, una conclusione che non persuade il Collegio.Essa, infatti, individua ulteriori parametri di valutazione –indipendentemente da quelli derivati dall’entrata in vigore delle modificheintrodotte dalla cd. riforma [OSCURATO:PERSONA] - per integrare quelli richiesti quando,invece, la scelta del legislatore era senz’altro nel senso di evitare, a frontedell'esito positivo della prova, di far sopravvivere una pena che compromettaseriamente, non solo le esigenze vitali dell'affidato, ma anche l'equilibrio delbilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale(Sez. 1, n. 7615 del 04/04/2018, dep. 2019, La, Rv. 276397 - 01).In tale senso, si è espressa, in motivazione, Sez. 1, n. 16658 del26/03/2015, Pashialliu, Rv. 263327 – 01, laddove ha affermato che il contenutoletterale della norma e la sua collocazione sistematica nell'indicato art. 47 Ord.Pen., che disciplina l'affidamento in prova, rendono conto della correlazionedell'istituto della estinzione della pena alla verifica da parte del Tribunale disorveglianza, terminato il periodo di affidamento in prova e valutata la condottatenuta dall'affidato, dell'esito positivo del periodo stesso, cui si aggiunge, quantoalla estinzione della pena pecuniaria non riscossa, la verifica positiva afferente alfatto di trovarsi l'interessato in disagiate condizioni economiche.In altri termini, la discrezionalità aggiuntiva del giudice, deve dispiegarsiproprio nell'apprezzamento del disagio economico, con la conseguenza che ladecisione adottata è errata in diritto, nella parte in cui ritiene l'istanza carentesotto il profilo della deduzione di indici di meritevolezza ulteriori rispetto a quelliche hanno condotto all'apprezzamento dell'esito positivo della prova.Essa, poi, risulta solo apparentemente motivata in ordine alle disagiatecondizioni economiche e patrimoniali, rispetto alle quali il provvedimentoimpugnato non indica nemmeno l’entità del reddito che risulta dall’Isee in capoalla condannata e al suo nucleo familiare, né la composizione di questo.2. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato conrinvio al Tribunale di sorveglianza competente per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Messina.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]