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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38684/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] H. IDRIS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] H.Idris ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4/02/2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con l'atto di appello era stata invocata la configurazione dell'ipotesi tentata in quanto gli elementi di fatto escludevano che nel caso in esame l'imputato potesse avere conseguito, anche solo momentaneamente, la disponibilità della refurtiva al di fuori della sfera di vigilanza della persona offesa, visto che la grave menomazione in cui versava il ricorrente, rappresentata dalla totale imputazione di entrambi gli arti inferiori, era di per sé ostativa aOuna vera e propria fuga; la Corte di appello aveva però respinto la richiesta difensiva ritenendo che non rilevava la distanza percorsa, ma il tempo trascorso, introducendo un tema estraneo ad ogni precedente filone giurisprudenziale attinente alla questione in esame, rappresentato dalla quantificazione in termini di durata temporale dell'asserito ed eventuale impossessamento della refurtiva da parte dell'imputato; nel caso in esame, non vi era stato impossessamento da parte del ricorrente, stante l'immediata reazione della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alla censura, riproposta con il ricorso per cassazione, osservando che il ricorrente aveva avuto il possesso della telecamera sottratta alla persona offesa per un apprezzabile lasso di tempo, tratteneva l'oggetto una volta raggiunto infliggendo colpi alla persona offesa e che solo l'intervento delle forze dell'ordine consentiva alla persona offesa di recuperare la telecamera; trattasi di valutazioneii merito, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità.

E' stato quindi applicato correttamente il principio sancito da Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01, secondo cui "il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica."

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] H. IDRIS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] H.Idris ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4/02/2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con l'atto di appello era stata invocata la configurazione dell'ipotesi tentata in quanto gli elementi di fatto escludevano che nel caso in esame l'imputato potesse avere conseguito, anche solo momentaneamente, la disponibilità della refurtiva al di fuori della sfera di vigilanza della persona offesa, visto che la grave menomazione in cui versava il ricorrente, rappresentata dalla totale imputazione di entrambi gli arti inferiori, era di per sé ostativa aOuna vera e propria fuga; la Corte di appello aveva però respinto la richiesta difensiva ritenendo che non rilevava la distanza percorsa, ma il tempo trascorso, introducendo un tema estraneo ad ogni precedente filone giurisprudenziale attinente alla questione in esame, rappresentato dalla quantificazione in termini di durata temporale dell'asserito ed eventuale impossessamento della refurtiva da parte dell'imputato; nel caso in esame, non vi era stato impossessamento da parte del ricorrente, stante l'immediata reazione della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alla censura, riproposta con il ricorso per cassazione, osservando che il ricorrente aveva avuto il possesso della telecamera sottratta alla persona offesa per un apprezzabile lasso di tempo, tratteneva l'oggetto una volta raggiunto infliggendo colpi alla persona offesa e che solo l'intervento delle forze dell'ordine consentiva alla persona offesa di recuperare la telecamera; trattasi di valutazioneii merito, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. E' stato quindi applicato correttamente il principio sancito da Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01, secondo cui "il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica." 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il co
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