CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 1971
Cassazione n. 23562/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/03/1971 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste con sentenza in data 16 febbraio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Udine in data 10 ottobre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente unico motivo: -Violazione di legge e dei canoni di valutazione della prova, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) c.p.p., con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché incongruità, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, emerge come il ricorrente si limiti ad esporre doglianze che attengono ai profili fattuali, ossia al merito della vicenda, che evidentemente non sono censurabili in questa sede. Si rammenta, infatti, come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2G1 [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]