Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01577/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26752/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] ABRUZZO n.412/2024 depositata i l 18/06/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 140/2023, depositata il 19/07/2023, la [OSCURATO:PERSONA] di Teramo accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’annullamento della cartella di pagamento relativa al mancato versamento del contributo unificato pari a6.000,00 euro, richiestole per il deposito dei motivi aggiunti nel procedimento n.r.g. 1082/21 innanzi al TAR del Veneto, con condanna della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell’intervenuto TAR del Veneto, in solido, al rimborso delle spese di lite.

2. Il TAR del Veneto proponeva appello avverso la suddetta sentenza innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado che l’aveva condannata alle spese in solido con l’Ente impositore, che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, nonché disposta la compensazione delle spese nei confronti della stessa o la condanna della ricorrente al relativo pagamento, in ragione del rigetto dell’eccezione di nullità della notifica della cartella da parte del primo giudice.

L’adita Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n. 412/2024, depositata in data 18.6.2024, accoglieva sia l’appello principale che l’appello incidentale, con condanna della società appellata a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di ciascuna parte appellante.

3. Avverso la sentenza n. 412/2024, depositata in data 18.6.2024, proponeva ricorso per Cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Il TAR del Veneto e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimate, non espletavano attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 101 c.p.c., 51, 38, comma 3, 53 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, nonché la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., per non avere il giudice dell’appello dichiarato l’inammissibilità del gravame in conseguenza dell’omessa notifica dell’atto di appello all’odierna ricorrente, rimasta ignara del giudizio di secondo grado e del suo esito, sino alla ricezione dell’atto di pignoramento presso terzi notificatole dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla scorta della cartella esattoriale inizialmente annullata dalla sentenza di primo grado.

Evidenziava la ricorrente che dall’esame del fascicolo di secondo grado, allegato al ricorso, non vi fosse riscontro alcuno dell’avvenuta notifica- da ritenersi perciò inesistente- dell’atto di appello alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con conseguente nullità della sentenza di secondo grado e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Quale ulteriore profilo d’inammissibilità dell’appello, la ricorrente ha inoltre rilevato l’omesso deposito da parte dell’appellante, unitamente al ricorso, della prova della sua notificazione, omissione sanzionata con l’inammissibilità del ricorso dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, a nulla rilevando la costituzione in giudizio della resistente Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], dovendo l’inammissibilità essere rilevata,ex art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, anche se la parte resistente si costituisce.

La ricorrente ha infine rilevato anche l’improcedibilità del gravame per assenza di elementi idonei a riscontrare la tempestività della costituzione dell’appellante, in mancanza di elementi idonei ad attestare la data di notificazione dell’atto di appello.

Pertanto, ha chiesto la cassazione senza rinvio della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, “con accertamento in ordine all’inammissibilità dell’appello ed al conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”, “emettendo ogni altro conseguente provvedimento anche con riferimento alle spese dei tre gradi di giudizio”.

Va esaminata, in via preliminare, la questione, avente valenza pregiudiziale e dirimente, relativa alla dedotta nullità della sentenza per omessa notifica dell’atto di appello alla ricorrente e quindi per violazione del contraddittorio, con riferimento alla quale il ricorso va accolto, sebbene con conseguenze, sul piano processuale , diverse da quelle prospettate dalla ricorrente.

Infatti, l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, in assenza della notifica all’odierna ricorrente dell’atto di appello (in quanto non riscontrabile dal fascicolo di secondo grado depositato), pur determinando senz’altro la nullità assoluta del giudizio e della sentenza, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado (Cass. n. 28060/24; 25300/14; 23096/12), non determina, nel caso di specie, anche la inammissibilità dell’appello ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, atteso che risulta invece citato e costituito nel giudizio d’appello un altro litisconsorte necessario, già parte del giudizio di primo grado (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

A tal proposito, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario, sia sostanziale che processuale, non si riflette sull’ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa (Cass. n. 28499/2025; Cass. n. 30711/21; Cass. n. 8065/19; Cass. n. 19910/18; Cass. n. 18364/13).

Nel caso di specie, non può dubitarsi che la società odierna ricorrente rivesta nel giudizio di appello la qualifica di litisconsorte necessaria (pretermessa), sostanziale e processuale, in quanto destinataria della cartella di pagamento annullata dalla sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti, oltre che della predetta società, del TAR del Veneto (ente impositore) e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ne hanno ottenuto la riforma in appello, all’esito di un giudizio che doveva necessariamente svolgersi anche nei confronti della ricorrente, in quanto parte necessaria del rapporto sostanziale dedotto in tale giudizio.

Stante il difetto di integrità del contraddittorio e la conseguente nullità della sentenza impugnata, va disposta la cassazione di tale sentenza, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, da espletarsi previa integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nel quale potranno essere esaminate e decise anche le ulteriori eccezioni in rito sollevate dalla ricorrente. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26752/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] ABRUZZO n.412/2024 depositata i l 18/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 140/2023, depositata il 19/07/2023, la [OSCURATO:PERSONA] di Teramo accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’annullamento della cartella di pagamento relativa al mancato versamento del contributo unificato pari a6.000,00 euro, richiestole per il deposito dei motivi aggiunti nel procedimento n.r.g. 1082/21 innanzi al TAR del Veneto, con condanna della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell’intervenuto TAR del Veneto, in solido, al rimborso delle spese di lite. 2. Il TAR del Veneto proponeva appello avverso la suddetta sentenza innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado che l’aveva condannata alle spese in solido con l’Ente impositore, che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, nonché disposta la compensazione delle spese nei confronti della stessa o la condanna della ricorrente al relativo pagamento, in ragione del rigetto dell’eccezione di nullità della notifica della cartella da parte del primo giudice. L’adita Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n. 412/2024, depositata in data 18.6.2024, accoglieva sia l’appello principale che l’appello incidentale, con condanna della società appellata a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di ciascuna parte appellante. 3. Avverso la sentenza n. 412/2024, depositata in data 18.6.2024, proponeva ricorso per Cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Il TAR del Veneto e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimate, non espletavano attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 101 c.p.c., 51, 38, comma 3, 53 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, nonché la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., per non avere il giudice dell’appello dichiarato l’inammissibilità del gravame in conseguenza dell’omessa notifica dell’atto di appello all’odierna ricorrente, rimasta ignara del giudizio di secondo grado e del suo esito, sino alla ricezione dell’atto di pignoramento presso terzi notificatole dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla scorta della cartella esattoriale inizialmente annullata dalla sentenza di primo grado. Evidenziava la ricorrente che dall’esame del fascicolo di secondo grado, allegato al ricorso, non vi fosse riscontro alcuno dell’avvenuta notifica- da ritenersi perciò inesistente- dell’atto di appello alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con conseguente nullità della sentenza di secondo grado e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Quale ulteriore profilo d’inammissibilità dell’appello, la ricorrente ha inoltre rilevato l’omesso deposito da parte dell’appellante, unitamente al ricorso, della prova della sua notificazione, omissione sanzionata con l’inammissibilità del ricorso dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, a nulla rilevando la costituzione in giudizio della resistente Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], dovendo l’inammissibilità essere rilevata,ex art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, anche se la parte resistente si costituisce. La ricorrente ha infine rilevato anche l’improcedibilità del gravame per assenza di elementi idonei a riscontrare la tempestività della costituzione dell’appellante, in mancanza di elementi idonei ad attestare la data di notificazione dell’atto di appello. Pertanto, ha chiesto la cassazione senza rinvio della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, “con accertamento in ordine all’inammissibilità dell’appello ed al conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”, “emettendo ogni altro conseguente provvedimento anche con riferimento alle spese dei tre gradi di giudizio”. Va esaminata, in via preliminare, la questione, avente valenza pregiudiziale e dirimente, relativa alla dedotta nullità della sentenza per omessa notifica dell’atto di appello alla ricorrente e quindi per violazione del contraddittorio, con riferimento alla quale il ricorso va accolto, sebbene con conseguenze, sul piano processuale , diverse da quelle prospettate dalla ricorrente. Infatti, l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, in assenza della notifica all’odierna ricorrente dell’atto di appello (in quanto non riscontrabile dal fascicolo di secondo grado depositato), pur determinando senz’altro la nullità assoluta del giudizio e della sentenza, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado (Cass. n. 28060/24; 25300/14; 23096/12), non determina, nel caso di specie, anche la inammissibilità dell’appello ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, atteso che risulta invece citato e costituito nel giudizio d’appello un altro litisconsorte necessario, già parte del giudizio di primo grado (Agenzia delle Entrate-Riscossione). A tal proposito, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario, sia sostanziale che processuale, non si riflette sull’ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa (Cass. n. 28499/2025; Cass. n. 30711/21; Cass. n. 8065/19; Cass. n. 19910/18; Cass. n. 18364/13). Nel caso di specie, non può dubitarsi che la società odierna ricorrente rivesta nel giudizio di appello la qualifica di litisconsorte necessaria (pretermessa), sostanziale e processuale, in quanto destinataria della cartella di pagamento annullata dalla sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti, oltre che della predetta società, del TAR del Veneto (ente impositore) e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ne hanno ottenuto la riforma in appello, all’esito di un giudizio che doveva necessariamente svolgersi anche nei confronti della ricorrente, in quanto parte necessaria del rapporto sostanziale dedotto in tale giudizio. Stante il difetto di integrità del contraddittorio e la conseguente nullità della sentenza impugnata, va disposta la cassazione di tale sentenza, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, da espletarsi previa integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nel quale potranno essere esaminate e decise anche le ulteriori eccezioni in rito sollevate dalla ricorrente. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche