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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12443/2026

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ec.ordineavvocatitreviso.it;-ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026Agenzia delle entrate-Riscossione-ADER-in persona del Presidente protempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende;- controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 709/01/2022, depositata in data 24 maggio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributariaregionale del Veneto aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenziadelle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro-tempore, avverso lasentenza n. 146/03/2021 della Commissione tributaria provinciale di Treviso cheaveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’intimazione dipagamento relativa a diverse presupposte cartelle di pagamento emesse ai finiIrpef, Irap e Iva.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) lalegittimità dell’intimazione di pagamento in questione andava confermata,risultando regolarmente notificate le cartelle presupposte a mezzo raccomandatacon avviso di ricevimento; 2) rivestendo l’avviso di ricevimento di una notifica amezzo posta natura di atto pubblico ex art. 2700 c.c., ai fini della contestazionedella sottoscrizione apposta nell’avviso di ricevimento, la contribuente avrebbedovuto proporre querela di falso sebbene detto avviso fosse stato prodottosoltanto in copia fotostatica e non in originale, per cui il mero disconoscimentodella detta firma contenuto nel ricorso introduttivo non implicava alcun obbligodi verificazione da parte dell’ADER; 3) i crediti tributari portati dalle cartelleerano soggetti al termine di prescrizione decennale trattandosi di crediti erarialiNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026ai quali non poteva applicarsi la prescrizione quinquennale prevista ex art. 2948c.c. per le “prestazioni periodiche”; in ogni caso, la prescrizione era statainterrotta dalla notifica di specifiche intimazioni di pagamento nei confronti dellequali - oltre che delle cartelle cui facevano riferimento- non risultavano propostitempestivi ricorsi da parte della contribuente con conseguente consolidamentodei relativi crediti ivi indicati; 4)la contribuente non aveva specificato qualifossero i contestati interessi sulle sanzioni di cui si lamentava l’applicazione.3.

Resiste, con controricorso, l’ADER.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c.,221 c.p.c., 2700 c.c., 2714, 2717, 2718 e 2719 c.c. per avere la CTR ritenuto,in mancanza di querela di falso, irrilevante il formale disconoscimento,effettuato, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., dalla contribuente – nella primadifesa successiva al deposito da parte di ADER, in allegato alle controdeduzionidi primo grado, di copie di c.d.

“referti di notifica”- delle sottoscrizioni delleprodotte copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative allepresupposte cartelle senza richiedere l’attivazione da parte di ADER di alcunaistanza di verificazione; in particolare, la ricorrente evidenzia come l’art. 2719c.c. - che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale dellecopie fotografiche e fotostatiche - sia applicabile anche alle copie di atti pubblicie come, invece, la querela di falso debba svolgersi necessariamente sull’originaleper cui qualora il contribuente disconosca l’autenticità della sottoscrizione dellacopia dell’avviso di ricevimento, quest’ultima non può avere l’efficacia dell’attopubblico sicché nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso(èrichiamata Cass., sez. 5, n. 2482 del 2020).

Pertanto, nel caso di produzione dicopia semplice dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale erastato notificato l’atto dell’Amministrazione non serviva attivare la procedura diquerela di falso ma bastava il formale disconoscimento della copia prodotta.Infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l’art. 2729 c.c. esigeNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copiefotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformitàdella copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scritturao di sottoscrizione (è richiamata Cass., sez. 5, n. 2482 del 2020).

Pertanto, nellaspecie, ad avviso della ricorrente, non essendo stati depositati gli originali deic.d. referti di notifica né in primo né in secondo grado, la CTR avrebbeerroneamente statuito che “occorreva proporre querela di falso ancorchè dettoavviso fosse prodotto solo in copia fotostatica e non in originale”.1.1.Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.1.2.

La questione che viene in rilievo è quella della efficacia del disconoscimentodella sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio soloin copia da ADER e della necessarietà o meno della proposizione della querela difalso anche avverso la fotocopia degli avvisi medesimi.1.3.

L'art. 2719 c.c. prevede sul punto che "le copie fotografiche di scritturehanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale èdisconosciuta".

L'art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche) dispone che "leriproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche ...formano pienaprova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodottenon ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

L'art. 214 c.p.c.,poi, prevede che "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intendedisconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propriasottoscrizione".

L'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c. stabilisce, quindi, che "La scritturaprivata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta (…); 2) se la parte comparsanon la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nellaprima risposta successiva alla produzione".1.4.Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codice di procedura civile, trovaapplicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private, con laNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma, il giudice hal'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimentiprecluso tenerne conto ai fini della decisione, e a tale accertamento procede overicorrano le medesime condizioni che il codice di rito prescrive per l'esperibilitàdella procedura di verificazione nonché, in caso positivo, con l'esercizio dei poteriistruttori e nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il processo tributario(Cass., sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7355).

La mancata proposizione dell'istanzadi verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando ildocumento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice lavalutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli siaconsentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementiestrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documentoirrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce,ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (In applicazionedell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corted'appello aveva ritenuto utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnicad'ufficio grafologica, malgrado l'intervenuta rinuncia della parte all'istanza diverificazione sui documenti contabili che erano stati oggetto didisconoscimento). (Sez.

U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).1.5.

La tempestività del disconoscimento deve valutarsi con riferimento allaproposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo fondato sullascrittura privata, quando è il contribuente onerato del disconoscimento (Cass.,sez. 5, 17 maggio 2019, n. 13333).1.6.

Per questa Corte l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento dellaconformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tantoal disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto aldisconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosiritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedurasia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.

Ne consegueche la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella suaNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la partecomparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienzaovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre ildisconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva lafacoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (Cass., 13 giugno2014, n. 13425; Cass., sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale ildisconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico; Cass., sez. 3, 25febbraio 2009, n. 4476; Cass., sez. 5, 18 giugno 2004, n. 11419; Cass., 20giugno 2019, n. 16557, che richiede per il disconoscimento formale unadichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che siintende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall'originale).

Inoltre, si è affermato che la copia fotostatica di un documento halo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la suaconformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta,secondo il principio fissato dall'art. 2712 cod. civ., applicabile anche nel processotributario (Cass., 22 maggio 2003, n. 8108).

La contestazione della conformitàall'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole distile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta ladocumentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena diinefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica siadel documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assumedifferisca dall'originale (Cass., sez 3, 3 aprile 2014, n. 7775; sez. 5 Cass., 13dicembre 2017, n. 29993).

Il disconoscimento di un documento in copia, ai sensidell'art. 2719 c.c., deve essere specifico, quindi riferito ad una copiaconcretamente individuata e successivo, effettuato cioè dopo la produzione ingiudizio della copia medesima (Cass., sez. 5, 30 gennaio 2006, n. 1991).1.7.

L'art. 2700 c.c. dispone che "l'atto pubblico fa piena prova, fino a quereladi falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficialeanche alle copie di atti pubblici.

Pertanto, se la copia dell'atto pubblico non èNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026stata disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., hala stessa efficacia delle "autentiche", ai sensi dell'art. 2719 c.c., in quantoquest'ultima norma è applicabile sia alle copie delle scritture private che allecopie degli atti pubblici.1.8 Va chiarito che l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, percostante giurisprudenza di questa Corte.

In particolare si è affermato che, intema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, ilquale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico,costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenzadei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con larelativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo chedetta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giornoriportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne ilcontenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quellarisultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a menoche dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblicoufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il qualericorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella dellaformazione dell'atto notificato o non ancora maturata (Cass., sez 6-2, 21 marzo2019, n. 8082; Cass., sez 6-2, 3 settembre 2019, n. 22058; Cass., sez 6-5, 5dicembre 2017, n. 29022, in relazione alla notifica di cartella di pagamento aisensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973; Cass., sez 5, 5 agosto 2016, n. 16448).1.9.

Infatti, questa Corte ha affermato, in più di un’occasione (Cass. n.3014/1975; Cass. n. 2246/1981; Cass. n. 1783/2001; Cass. n. 3065/2003;Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 22058/2019; Cass. n.6028/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16640 del 2025), che il destinatario di unavviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, inparticolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, hal’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, diimpugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/20261.10.Ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica aliunde,ad esempio nel contesto di un procedimento giurisdizionale a suo carico (comenel caso di specie), si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato dellaproposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo dellafirma, aggredendo in tal guisa l’attestazione con cui il pubblico ufficiale haaffermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario e ilconsegnatario/firmatario della relata.

In tale ipotesi, la querela di falso non ètesa ad aggredire sic et simpliciter l’autenticità della sottoscrizione, bensìl’attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l’intervenutaconsegna a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., ossia dell’avvenutaapposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi(Cass. n. 9062/2025).

Va, altresì, precisato che la presenza di unasottoscrizione, ancorché illeggibile o apparentemente non riconducibile aldestinatario, è, di norma, sufficiente a considerare la notifica formalmenteconforme al modello legale (Cass., S.U., n. 9962/2010; Cass. n. 16289/2015;Cass. n. 2482/2020).

Sicché il processo notificatorio risulta validamente postoin essere e, per metterne in discussione il perfezionamento con efficacia ergaomnes, è necessario esperire querela di falso(Sez. 3, Ordinanza n. 16640 del 2025).1.11.

In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimentoprova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'attosia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia appostola propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spaziodell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultandoirrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessaindicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez.un., 27 aprile 2010, n. 9962).1.12.

Tali principi valgono tuttavia quando sia depositato l’originale dell’atto.

Nontrovano invece applicazione per l’ipotesi dell’allegazione della copia fotostatica ofotografica dell’originale.

Questa Corte ha infatti chiarito che la produzionedell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'attoNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensidell'art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenutoperfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediantel'allegazione di fotocopie non autenticate.

In tal caso, ove manchi contestazionein proposito, ad esse è attribuita la medesima efficacia, poiché la regola postadall'art. 2719 c.c. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno lastessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originaleè attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformitànon sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsinell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trovaapplicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass., sez. 6-3, 8 settembre2017, n. 21003; Cass., sez 5, 27 luglio 2012, n. 13439).

Diversamente con iltempestivo ed espresso disconoscimento della sottoscrizione, apparentementevergata dal legale rappresentante, da parte della società, la copia dell'avviso diricezione, depositata in appello dalla Agenzia delle entrate, in assenza dellaproduzione in giudizio dell'originale da parte di quest'ultima, non ha l'efficaciadell'atto pubblico (Cass. n. 2482 del 2020).1.13.

Ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: ≪ lafotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato ovedisconosciuta ritualmente e tempestivamente, ex artt. 214 e 215 c.p.c.,non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c. per cui la mancataproduzione in giudizio del documento in originale esonera la parteinteressata dall'onere di proporre querela di falso avverso la fotocopiadisconosciuta≫.1.14.Nella sentenza impugnata il giudice di appello non si è attenuto ai suddettiprincipi nel ritenere che ai fini della contestazione [della autenticità dellasottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate dellepresupposte cartelle di pagamento] occorreva proporre querela di falso ancorchédetti avvisi fossero stati prodotti solo in copia fotostatica e non in originale percui il disconoscimento delle firme proposto dall’appellante nel corso del ricorsoNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026introduttivo e riproposto in sede di gravame non implicava alcun obbligo diverificazione da parte dell’appellata.

Invero, la pronuncia richiamata nellasentenza impugnata (Sez. 3, Ordinanza n. 30318 del 2019), è stata malinterpretata dal giudice di appello, atteso che, in essa è chiaramente affermatoche ≪l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e lasua contestazione esige la querela di falso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8082 del21/03/2019, Rv. 653384 - 01; principio ribadito a partire da Sez. 1, Sentenzan. 4733 del 18/12/1957, Rv. 881910 - 01); (-) la mancata produzione deldocumento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporrequerela avverso la fotocopia non disconosciuta (Sez. 3, Ordinanza n. 32219 del13/12/2018, Rv. 651950 - 01)≫.

Il precedente richiamato non era dunquepertinente riguardando una ipotesi del tutto distinta.Nel caso di specie, invece, a fronte di un “disconoscimento” operato dallacontribuente, il giudice doveva procedere comunque ad un accertamento: a) perl’ipotesi di un disconoscimento formale delle firme apposte sugli avvisi diricevimento, prodotti in copia da AdER, e avverso il quale l’amministrazionefinanziaria avesse dichiarato di volersi avvalere di quei documenti chiedendonela verificazione, il giudice di merito sarebbe stato tenuto a verificarne la ritualitàe tempestività, ex artt. 214 e 215 c.p.c. ed a procedere alla verificazione; b) perl’ipotesi in cui il disconoscimento della riproduzione fotostatica o fotografica fossestato generico (inerente ad es. alla non leggibilità di una data o altro), il giudice,pur non vincolato all’avvenuto disconoscimento formale della riproduzione, eracomunque tenuto ad apprezzarne l’efficacia rappresentativa anche attraversoaltri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 4395/2004; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000;Cass. n. 940/1996; da ultimo, Cass., n. 3803/2026).Il giudice della sentenza impugnata non ha compiuto nulla di tutto questo.

Ilmotivo va in definitiva accolto e la sentenza va cassata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/20262.

Con il secondo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 della legge n. 472 del 1997e 2498, comma 1, n. 4 c.c.; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.motivazione apparente, per avere la CTR confermato la sentenza di primo gradosenza argomentare alcunché sull’eccezione – sollevata nei gradi di merito- diprescrizione quinquennale per sanzioni pecuniarie e interessi intimati con lepresupposte cartelle di pagamento.

In particolare, la ricorrente - premesso che,come statuito dalla Corte di cassazione, il diritto alla riscossione della sanzioneirrogata si prescrive nel termine di cinque anni e il credito per gli interessi, qualeobbligazione autonoma rispetto al debito principale, è soggetto al termine diprescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. (è richiamataCass. 20955 del 2020) – denuncia, al contempo, la motivazione apparente peravere la CTR fatto un generico richiamo al termine di prescrizione dell’imposta enon a quello previsto espressamente per le sanzioni ed interessi intimati con lepresupposte cartelle e, al contempo, l’erroneità della decisione della CTR diconferma di quella di primo grado che, sul punto, aveva ritenuto applicabile allesanzioni il termine di prescrizione decennale.3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.:1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546/92, 2953 c.c.,324 c.p.c. per avere la CTR ritenuto definitivamente consolidati i crediti indicatinelle cartelle di pagamento stante la mancata impugnazione delle intimazioni dipagamento precedenti a quella impugnata laddove non esisterebbe alcun“consolidamento definitivo” del credito in forza di atti non giudiziali atteso che,come statuito da Cass.

SU n. 23397-2016, la scadenza del termine perentorioper impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossionecoattiva, produceva soltanto l’effetto della irretrattabilità del credito ma nonanche quello della c.d. conversione del termine di prescrizione breveeventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.,disposizione applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudizialedivenuto definitivo.

Pertanto, ad avviso della ricorrente, la mancataNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026impugnazione degli avvisi di intimazione di pagamento anteriori non avrebbedeterminato alcuna decadenza per l’impugnazione dell’avviso di intimazionesuccessivo a causa di un preteso “consolidamento definitivo” della pretesatributaria.

Peraltro, avendo la ricorrente disconosciuto la sottoscrizione dellecopie dei “referti di notifica” delle presupposte cartelle e delle intimazioniprecedenti, sarebbe erronea anche la statuizione della CTR circa l’avvenutainterruzione della prescrizione dalla notifica delle specifiche precedentiintimazioni di pagamento.4.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546/92, 2,comma 3, della legge n. 472 del 1997 e 30 del DPR n. 602/73 nonché, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la motivazione apparente, per averela CTR ritenuto che “l’appellante non avesse specificato quali fossero i contestatiinteressi sulle sanzioni di cui lamentava l’applicazione” sebbene la contribuenteavesse dedotto nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello, come si evincevadal “dettaglio del debito” contenuto nell’avviso di intimazione depositato in primogrado, l’applicazione da parte di ADER, in violazione dell’art. 2, comma 3, dellalegge 472 del 1997, di specifici interessi di mora, sulle irrogate sanzionipecuniarie.

Nella sentenza impugnata la CTR non avrebbe, peraltro, motivato ilrigetto di tale censura limitandosi a affermare che la contribuente non avevaspecificato quali fossero i contestati interessi sulle sanzioni.5.

L’accoglimento del primo motivo nei termini di cui in motivazione, rendeinutile la trattazione dei residui motivi, con assorbimento degli stessi.6.

In conclusione, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione,assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche perla determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione dellespese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto, in diversa composizione;Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ec.ordineavvocatitreviso.it;-ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026Agenzia delle entrate-Riscossione-ADER-in persona del Presidente protempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende;- controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 709/01/2022, depositata in data 24 maggio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributariaregionale del Veneto aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenziadelle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro-tempore, avverso lasentenza n. 146/03/2021 della Commissione tributaria provinciale di Treviso cheaveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’intimazione dipagamento relativa a diverse presupposte cartelle di pagamento emesse ai finiIrpef, Irap e Iva.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) lalegittimità dell’intimazione di pagamento in questione andava confermata,risultando regolarmente notificate le cartelle presupposte a mezzo raccomandatacon avviso di ricevimento; 2) rivestendo l’avviso di ricevimento di una notifica amezzo posta natura di atto pubblico ex art. 2700 c.c., ai fini della contestazionedella sottoscrizione apposta nell’avviso di ricevimento, la contribuente avrebbedovuto proporre querela di falso sebbene detto avviso fosse stato prodottosoltanto in copia fotostatica e non in originale, per cui il mero disconoscimentodella detta firma contenuto nel ricorso introduttivo non implicava alcun obbligodi verificazione da parte dell’ADER; 3) i crediti tributari portati dalle cartelleerano soggetti al termine di prescrizione decennale trattandosi di crediti erarialiNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026ai quali non poteva applicarsi la prescrizione quinquennale prevista ex art. 2948c.c. per le “prestazioni periodiche”; in ogni caso, la prescrizione era statainterrotta dalla notifica di specifiche intimazioni di pagamento nei confronti dellequali - oltre che delle cartelle cui facevano riferimento- non risultavano propostitempestivi ricorsi da parte della contribuente con conseguente consolidamentodei relativi crediti ivi indicati; 4)la contribuente non aveva specificato qualifossero i contestati interessi sulle sanzioni di cui si lamentava l’applicazione.3. Resiste, con controricorso, l’ADER.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c.,221 c.p.c., 2700 c.c., 2714, 2717, 2718 e 2719 c.c. per avere la CTR ritenuto,in mancanza di querela di falso, irrilevante il formale disconoscimento,effettuato, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., dalla contribuente – nella primadifesa successiva al deposito da parte di ADER, in allegato alle controdeduzionidi primo grado, di copie di c.d. “referti di notifica”- delle sottoscrizioni delleprodotte copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative allepresupposte cartelle senza richiedere l’attivazione da parte di ADER di alcunaistanza di verificazione; in particolare, la ricorrente evidenzia come l’art. 2719c.c. - che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale dellecopie fotografiche e fotostatiche - sia applicabile anche alle copie di atti pubblicie come, invece, la querela di falso debba svolgersi necessariamente sull’originaleper cui qualora il contribuente disconosca l’autenticità della sottoscrizione dellacopia dell’avviso di ricevimento, quest’ultima non può avere l’efficacia dell’attopubblico sicché nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso(èrichiamata Cass., sez. 5, n. 2482 del 2020). Pertanto, nel caso di produzione dicopia semplice dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale erastato notificato l’atto dell’Amministrazione non serviva attivare la procedura diquerela di falso ma bastava il formale disconoscimento della copia prodotta.Infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l’art. 2729 c.c. esigeNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copiefotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformitàdella copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scritturao di sottoscrizione (è richiamata Cass., sez. 5, n. 2482 del 2020). Pertanto, nellaspecie, ad avviso della ricorrente, non essendo stati depositati gli originali deic.d. referti di notifica né in primo né in secondo grado, la CTR avrebbeerroneamente statuito che “occorreva proporre querela di falso ancorchè dettoavviso fosse prodotto solo in copia fotostatica e non in originale”.1.1.Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.1.2. La questione che viene in rilievo è quella della efficacia del disconoscimentodella sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio soloin copia da ADER e della necessarietà o meno della proposizione della querela difalso anche avverso la fotocopia degli avvisi medesimi.1.3. L'art. 2719 c.c. prevede sul punto che "le copie fotografiche di scritturehanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale èdisconosciuta". L'art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche) dispone che "leriproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche ...formano pienaprova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodottenon ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime". L'art. 214 c.p.c.,poi, prevede che "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intendedisconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propriasottoscrizione". L'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c. stabilisce, quindi, che "La scritturaprivata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta (…); 2) se la parte comparsanon la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nellaprima risposta successiva alla produzione".1.4.Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codice di procedura civile, trovaapplicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private, con laNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma, il giudice hal'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimentiprecluso tenerne conto ai fini della decisione, e a tale accertamento procede overicorrano le medesime condizioni che il codice di rito prescrive per l'esperibilitàdella procedura di verificazione nonché, in caso positivo, con l'esercizio dei poteriistruttori e nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il processo tributario(Cass., sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7355). La mancata proposizione dell'istanzadi verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando ildocumento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice lavalutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli siaconsentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementiestrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documentoirrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce,ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (In applicazionedell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corted'appello aveva ritenuto utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnicad'ufficio grafologica, malgrado l'intervenuta rinuncia della parte all'istanza diverificazione sui documenti contabili che erano stati oggetto didisconoscimento). (Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).1.5. La tempestività del disconoscimento deve valutarsi con riferimento allaproposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo fondato sullascrittura privata, quando è il contribuente onerato del disconoscimento (Cass.,sez. 5, 17 maggio 2019, n. 13333).1.6. Per questa Corte l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento dellaconformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tantoal disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto aldisconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosiritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedurasia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. Ne consegueche la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella suaNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la partecomparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienzaovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre ildisconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva lafacoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (Cass., 13 giugno2014, n. 13425; Cass., sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale ildisconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico; Cass., sez. 3, 25febbraio 2009, n. 4476; Cass., sez. 5, 18 giugno 2004, n. 11419; Cass., 20giugno 2019, n. 16557, che richiede per il disconoscimento formale unadichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che siintende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall'originale). Inoltre, si è affermato che la copia fotostatica di un documento halo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la suaconformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta,secondo il principio fissato dall'art. 2712 cod. civ., applicabile anche nel processotributario (Cass., 22 maggio 2003, n. 8108). La contestazione della conformitàall'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole distile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta ladocumentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena diinefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica siadel documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assumedifferisca dall'originale (Cass., sez 3, 3 aprile 2014, n. 7775; sez. 5 Cass., 13dicembre 2017, n. 29993). Il disconoscimento di un documento in copia, ai sensidell'art. 2719 c.c., deve essere specifico, quindi riferito ad una copiaconcretamente individuata e successivo, effettuato cioè dopo la produzione ingiudizio della copia medesima (Cass., sez. 5, 30 gennaio 2006, n. 1991).1.7. L'art. 2700 c.c. dispone che "l'atto pubblico fa piena prova, fino a quereladi falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficialeanche alle copie di atti pubblici. Pertanto, se la copia dell'atto pubblico non èNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026stata disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., hala stessa efficacia delle "autentiche", ai sensi dell'art. 2719 c.c., in quantoquest'ultima norma è applicabile sia alle copie delle scritture private che allecopie degli atti pubblici.1.8 Va chiarito che l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, percostante giurisprudenza di questa Corte. In particolare si è affermato che, intema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, ilquale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico,costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenzadei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con larelativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo chedetta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giornoriportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne ilcontenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quellarisultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a menoche dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblicoufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il qualericorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella dellaformazione dell'atto notificato o non ancora maturata (Cass., sez 6-2, 21 marzo2019, n. 8082; Cass., sez 6-2, 3 settembre 2019, n. 22058; Cass., sez 6-5, 5dicembre 2017, n. 29022, in relazione alla notifica di cartella di pagamento aisensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973; Cass., sez 5, 5 agosto 2016, n. 16448).1.9. Infatti, questa Corte ha affermato, in più di un’occasione (Cass. n.3014/1975; Cass. n. 2246/1981; Cass. n. 1783/2001; Cass. n. 3065/2003;Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 22058/2019; Cass. n.6028/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16640 del 2025), che il destinatario di unavviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, inparticolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, hal’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, diimpugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/20261.10.Ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica aliunde,ad esempio nel contesto di un procedimento giurisdizionale a suo carico (comenel caso di specie), si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato dellaproposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo dellafirma, aggredendo in tal guisa l’attestazione con cui il pubblico ufficiale haaffermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario e ilconsegnatario/firmatario della relata. In tale ipotesi, la querela di falso non ètesa ad aggredire sic et simpliciter l’autenticità della sottoscrizione, bensìl’attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l’intervenutaconsegna a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., ossia dell’avvenutaapposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi(Cass. n. 9062/2025). Va, altresì, precisato che la presenza di unasottoscrizione, ancorché illeggibile o apparentemente non riconducibile aldestinatario, è, di norma, sufficiente a considerare la notifica formalmenteconforme al modello legale (Cass., S.U., n. 9962/2010; Cass. n. 16289/2015;Cass. n. 2482/2020). Sicché il processo notificatorio risulta validamente postoin essere e, per metterne in discussione il perfezionamento con efficacia ergaomnes, è necessario esperire querela di falso(Sez. 3, Ordinanza n. 16640 del 2025).1.11. In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimentoprova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'attosia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia appostola propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spaziodell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultandoirrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessaindicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez.un., 27 aprile 2010, n. 9962).1.12. Tali principi valgono tuttavia quando sia depositato l’originale dell’atto. Nontrovano invece applicazione per l’ipotesi dell’allegazione della copia fotostatica ofotografica dell’originale. Questa Corte ha infatti chiarito che la produzionedell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'attoNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensidell'art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenutoperfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediantel'allegazione di fotocopie non autenticate. In tal caso, ove manchi contestazionein proposito, ad esse è attribuita la medesima efficacia, poiché la regola postadall'art. 2719 c.c. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno lastessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originaleè attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformitànon sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsinell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trovaapplicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass., sez. 6-3, 8 settembre2017, n. 21003; Cass., sez 5, 27 luglio 2012, n. 13439). Diversamente con iltempestivo ed espresso disconoscimento della sottoscrizione, apparentementevergata dal legale rappresentante, da parte della società, la copia dell'avviso diricezione, depositata in appello dalla Agenzia delle entrate, in assenza dellaproduzione in giudizio dell'originale da parte di quest'ultima, non ha l'efficaciadell'atto pubblico (Cass. n. 2482 del 2020).1.13. Ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: ≪ lafotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato ovedisconosciuta ritualmente e tempestivamente, ex artt. 214 e 215 c.p.c.,non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c. per cui la mancataproduzione in giudizio del documento in originale esonera la parteinteressata dall'onere di proporre querela di falso avverso la fotocopiadisconosciuta≫.1.14.Nella sentenza impugnata il giudice di appello non si è attenuto ai suddettiprincipi nel ritenere che ai fini della contestazione [della autenticità dellasottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate dellepresupposte cartelle di pagamento] occorreva proporre querela di falso ancorchédetti avvisi fossero stati prodotti solo in copia fotostatica e non in originale percui il disconoscimento delle firme proposto dall’appellante nel corso del ricorsoNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026introduttivo e riproposto in sede di gravame non implicava alcun obbligo diverificazione da parte dell’appellata. Invero, la pronuncia richiamata nellasentenza impugnata (Sez. 3, Ordinanza n. 30318 del 2019), è stata malinterpretata dal giudice di appello, atteso che, in essa è chiaramente affermatoche ≪l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e lasua contestazione esige la querela di falso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8082 del21/03/2019, Rv. 653384 - 01; principio ribadito a partire da Sez. 1, Sentenzan. 4733 del 18/12/1957, Rv. 881910 - 01); (-) la mancata produzione deldocumento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporrequerela avverso la fotocopia non disconosciuta (Sez. 3, Ordinanza n. 32219 del13/12/2018, Rv. 651950 - 01)≫. Il precedente richiamato non era dunquepertinente riguardando una ipotesi del tutto distinta.Nel caso di specie, invece, a fronte di un “disconoscimento” operato dallacontribuente, il giudice doveva procedere comunque ad un accertamento: a) perl’ipotesi di un disconoscimento formale delle firme apposte sugli avvisi diricevimento, prodotti in copia da AdER, e avverso il quale l’amministrazionefinanziaria avesse dichiarato di volersi avvalere di quei documenti chiedendonela verificazione, il giudice di merito sarebbe stato tenuto a verificarne la ritualitàe tempestività, ex artt. 214 e 215 c.p.c. ed a procedere alla verificazione; b) perl’ipotesi in cui il disconoscimento della riproduzione fotostatica o fotografica fossestato generico (inerente ad es. alla non leggibilità di una data o altro), il giudice,pur non vincolato all’avvenuto disconoscimento formale della riproduzione, eracomunque tenuto ad apprezzarne l’efficacia rappresentativa anche attraversoaltri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 4395/2004; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000;Cass. n. 940/1996; da ultimo, Cass., n. 3803/2026).Il giudice della sentenza impugnata non ha compiuto nulla di tutto questo. Ilmotivo va in definitiva accolto e la sentenza va cassata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/20262. Con il secondo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 della legge n. 472 del 1997e 2498, comma 1, n. 4 c.c.; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.motivazione apparente, per avere la CTR confermato la sentenza di primo gradosenza argomentare alcunché sull’eccezione – sollevata nei gradi di merito- diprescrizione quinquennale per sanzioni pecuniarie e interessi intimati con lepresupposte cartelle di pagamento. In particolare, la ricorrente - premesso che,come statuito dalla Corte di cassazione, il diritto alla riscossione della sanzioneirrogata si prescrive nel termine di cinque anni e il credito per gli interessi, qualeobbligazione autonoma rispetto al debito principale, è soggetto al termine diprescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. (è richiamataCass. 20955 del 2020) – denuncia, al contempo, la motivazione apparente peravere la CTR fatto un generico richiamo al termine di prescrizione dell’imposta enon a quello previsto espressamente per le sanzioni ed interessi intimati con lepresupposte cartelle e, al contempo, l’erroneità della decisione della CTR diconferma di quella di primo grado che, sul punto, aveva ritenuto applicabile allesanzioni il termine di prescrizione decennale.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.:1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546/92, 2953 c.c.,324 c.p.c. per avere la CTR ritenuto definitivamente consolidati i crediti indicatinelle cartelle di pagamento stante la mancata impugnazione delle intimazioni dipagamento precedenti a quella impugnata laddove non esisterebbe alcun“consolidamento definitivo” del credito in forza di atti non giudiziali atteso che,come statuito da Cass. SU n. 23397-2016, la scadenza del termine perentorioper impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossionecoattiva, produceva soltanto l’effetto della irretrattabilità del credito ma nonanche quello della c.d. conversione del termine di prescrizione breveeventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.,disposizione applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudizialedivenuto definitivo. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la mancataNumero registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026impugnazione degli avvisi di intimazione di pagamento anteriori non avrebbedeterminato alcuna decadenza per l’impugnazione dell’avviso di intimazionesuccessivo a causa di un preteso “consolidamento definitivo” della pretesatributaria. Peraltro, avendo la ricorrente disconosciuto la sottoscrizione dellecopie dei “referti di notifica” delle presupposte cartelle e delle intimazioniprecedenti, sarebbe erronea anche la statuizione della CTR circa l’avvenutainterruzione della prescrizione dalla notifica delle specifiche precedentiintimazioni di pagamento.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546/92, 2,comma 3, della legge n. 472 del 1997 e 30 del DPR n. 602/73 nonché, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la motivazione apparente, per averela CTR ritenuto che “l’appellante non avesse specificato quali fossero i contestatiinteressi sulle sanzioni di cui lamentava l’applicazione” sebbene la contribuenteavesse dedotto nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello, come si evincevadal “dettaglio del debito” contenuto nell’avviso di intimazione depositato in primogrado, l’applicazione da parte di ADER, in violazione dell’art. 2, comma 3, dellalegge 472 del 1997, di specifici interessi di mora, sulle irrogate sanzionipecuniarie. Nella sentenza impugnata la CTR non avrebbe, peraltro, motivato ilrigetto di tale censura limitandosi a affermare che la contribuente non avevaspecificato quali fossero i contestati interessi sulle sanzioni.5. L’accoglimento del primo motivo nei termini di cui in motivazione, rendeinutile la trattazione dei residui motivi, con assorbimento degli stessi.6. In conclusione, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione,assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche perla determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21483/2022Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 12443/2026Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione dellespese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto, in diversa composizione;Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12443/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris