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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10611/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art.54 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente argomentato sulla non configurabilità della scriminante (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) in considerazione del fatto che la condotta illecita non ha trovato fondamento nella necessità di sottrarsi ad un pericolo imminente ma nella volontà di risolvere il problema abitativo conseguente alle difficili condizioni economiche in cui versava il ricorrente (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 – 01); ritenuto cheil secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità; la Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e della sua natura permanente, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata, ove la Corte ha rilevato come l’occupazione dell’immobile perdurasse da molto tempo prima rispetto al suo accertamento e come il [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato ad occuparlo anche dopo il primo sopralluogo, addirittura eleggendovi domicilio); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art.54 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente argomentato sulla non configurabilità della scriminante (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) in considerazione del fatto che la condotta illecita non ha trovato fondamento nella necessità di sottrarsi ad un pericolo imminente ma nella volontà di risolvere il problema abitativo conseguente alle difficili condizioni economiche in cui versava il ricorrente (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 – 01); ritenuto cheil secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità; la Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e della sua natura permanente, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata, ove la Corte ha rilevato come l’occupazione dell’immobile perdurasse da molto tempo prima rispetto al suo accertamento e come il [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato ad occuparlo anche dopo il primo sopralluogo, addirittura eleggendovi domicilio); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 0
Sentenza Cassazione n. 10611/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris