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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10995/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
critt o a l numer o 1 4649 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da s.r.l. Credit management, nella qualità di mandataria di s oc. coop. per azioni Banca popolare di Bari in amministrazione straordinaria, incorporante s.p.a. Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, al viale delle Medaglie d’Oro, n. 266, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro s.a.s. I.CO.STRA. di DiFelice [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e nei confronti di Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] alle spese.RG n. 14649/20 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore s.p.a. Amco-Asset management Company, in persona del legale rappresentante pro tempore , quale procuratrice speciale di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] management, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla comparsa d’intervento, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Teramo, alla via Stazio, n. 22, elettivamente si domicilia -interventrice- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1075/2019, depositato in data 18 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024dal consigliere Angelina-[OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: -emerge dalla sentenza impugnata che s.a.s. I.CO.STRA. di [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo per sentirla condannare alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente con apertura di credito ad essa intestati, oggetto di successive modifiche, previa dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale, di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di applicazione delle commissioni di massimoscoperto; - il Tribunale di Teramo rigettò la domanda di ripetizione dell’indebito e accertò che alla data del 29 marzo 2004 il saldo del conto corrente, a favore della banca, era pari a euro 2.687,86; - la banca propose appello per il profilo di soccombenza e la Corte d’appello di L’Aquila, in esito al giudizio nel corso del quale la società correntista era rimasta contumace, e l’appellante fu incorporata per fusione dalla soc.coop. p.a. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, che, tuttavia, non si costituì, ha rigettato l’appello, condannando la banca a rifondere le spese alla controparte;RG n. 14649/20 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore - contro questa sentenza propone ricorso per cassazione soc.coop. p.a. [OSCURATO:PERSONA] di Bari in amministrazione straordinaria, per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la società correntista non replica, mentre si costituisce con comparsa d’intervento la procuratrice speciale della cessionaria dei crediti vantati dalla ricorrente. Considerato che: - l’intervento di s.p.a. AMCO - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata in epigrafe, è inammissibile; -per costante orientamento di questa Corte, difatti, nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata la costituzione del dante causa oppure tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (tra le più recenti, Cass. n. 6774/22; sez. un., n. 8557/23; n. 16041/23; n. 35306/23); -non occorre, tuttavia, pronunciare sulle spese, in mancanza di attività difensiva della controparte; - l’unico motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., là dove la Corte d’appello ha condannato la banca appellante alla rifusione delle spese alla controparte, nonostante questa non fosse costituita nel giudizio, è fondato, in quanto, come è ovvio, non può essere disposta la condanna alle spese in favore della parte risultata vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato spesa alcuna; -il motivo è quindi accolto e la sentenza va cassata senza rinvio in relazione all’accoglimento, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il RG n. 14649/20 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore corrispondente carico è assimilabile a una pronuncia resa in mancanza del potere officioso del giudice (da ultimo, Cass., sez. un., n. 7175/24); - la particolarità dell’andamento processuale comporta la dichiarazione d’irripetibilità delle spese sostenute nel giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte dichiara l’inammissibilità dell’intervento, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e dichiara l’irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente nel giudizio di
Sentenza Cassazione n. 10995/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris