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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18246/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12767-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO fr STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - COMr0 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 37/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna che ha confermato la pronuncia della CTP di Sassari ove erano apprezzate le ragioni della società contribuente in tema di deduzione ILOR e IRPEG in ragione di nuovi insediamenti produttivi in aree del Mezzogiorno.

La contribuente ha spiegato difese.

Il ricorso è affidato a due motivi.

CONSIDERATO Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 101 e 105 d.P.R. n. 218/1978, nel testo vigente ratione tempolis, per aver accordato i benefici fiscali riservati ai nuovi insediamenti anche ad opifici esistenti, seppur accresciuti nel fatturato.

In tema di agevolazioni tributarie, in caso di trasformazione di un'impresa preesistente, il requisito della novità dell'iniziativa produttiva necessario per beneficiare dell'esenzione decennale prevista dall'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 sussiste solo se il cambiamento incide sui livelli produttivi ed occupazionali determinando risultati analoghi a quelli che si correlano all'inizio di un'attività di impresa del tutto nuova (cfr. Cass.

V, n. 17624/2018).

Altresì, in tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, l'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (come modificato dall'art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64), espressamente richiede il duplice requisito della nuova costituzione in forma societaria e della novità dell'iniziativa produttiva, senza che il Ric. 2020 n. 12767 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- richiamo operato dal primo comma della norma alla disciplina dell'esenzione dall'ILOR ("fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102") possa interpretarsi, anche in considerazione della natura eccezionale delle norme di esenzione, come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per quella diversa agevolazione (dovendo invece quel richiamo intendersi soltanto nel senso della compatibilità e della cumulabilità dei due benefici).

Ne consegue che, anche nel caso in cui la trasformazione di una impresa produttiva sia tale da far ritenere - per la significativa incidenza sui livelli produttivi ed occupazionali, analoga a quella conseguente all'avvio di una nuova attività - sussistente il requisito della novità dell'iniziativa stessa, è comunque necessario anche il concorrente requisito formale della costituzione di un nuovo soggetto in forma societaria (Cfr. Cass.

V, n. 22165/2013).

Con il secondo motivo si lamenta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. n. 546/1992, motivazione omessa o apparente, per il profilo ILOR, non considerato.

Ed infatti, la CTR si è concentrata sulla questione di una nuova attività o ampliamento dell'esistente, ma non ha considerato la questione dell'aumento produttivo, commisurato ai nuovi investimenti.

Il motivo assolve l'onere dell'autosufficienza, riportando i passi ove la questione era posta e non nuova, mentre dall'esame della gravata sentenza non risulta che il giudicante abbia preso posizione.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo Ric. 2020 n. 12767 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -3- ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12767-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO fr STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - COMr0 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 37/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna che ha confermato la pronuncia della CTP di Sassari ove erano apprezzate le ragioni della società contribuente in tema di deduzione ILOR e IRPEG in ragione di nuovi insediamenti produttivi in aree del Mezzogiorno. La contribuente ha spiegato difese. Il ricorso è affidato a due motivi. CONSIDERATO Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 101 e 105 d.P.R. n. 218/1978, nel testo vigente ratione tempolis, per aver accordato i benefici fiscali riservati ai nuovi insediamenti anche ad opifici esistenti, seppur accresciuti nel fatturato. In tema di agevolazioni tributarie, in caso di trasformazione di un'impresa preesistente, il requisito della novità dell'iniziativa produttiva necessario per beneficiare dell'esenzione decennale prevista dall'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 sussiste solo se il cambiamento incide sui livelli produttivi ed occupazionali determinando risultati analoghi a quelli che si correlano all'inizio di un'attività di impresa del tutto nuova (cfr. Cass. V, n. 17624/2018). Altresì, in tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, l'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (come modificato dall'art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64), espressamente richiede il duplice requisito della nuova costituzione in forma societaria e della novità dell'iniziativa produttiva, senza che il Ric. 2020 n. 12767 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- richiamo operato dal primo comma della norma alla disciplina dell'esenzione dall'ILOR ("fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102") possa interpretarsi, anche in considerazione della natura eccezionale delle norme di esenzione, come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per quella diversa agevolazione (dovendo invece quel richiamo intendersi soltanto nel senso della compatibilità e della cumulabilità dei due benefici). Ne consegue che, anche nel caso in cui la trasformazione di una impresa produttiva sia tale da far ritenere - per la significativa incidenza sui livelli produttivi ed occupazionali, analoga a quella conseguente all'avvio di una nuova attività - sussistente il requisito della novità dell'iniziativa stessa, è comunque necessario anche il concorrente requisito formale della costituzione di un nuovo soggetto in forma societaria (Cfr. Cass. V, n. 22165/2013). Con il secondo motivo si lamenta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. n. 546/1992, motivazione omessa o apparente, per il profilo ILOR, non considerato. Ed infatti, la CTR si è concentrata sulla questione di una nuova attività o ampliamento dell'esistente, ma non ha considerato la questione dell'aumento produttivo, commisurato ai nuovi investimenti. Il motivo assolve l'onere dell'autosufficienza, riportando i passi ove la questione era posta e non nuova, mentre dall'esame della gravata sentenza non risulta che il giudicante abbia preso posizione. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo Ric. 2020 n. 12767 sez. MT - ud. 10-05-2022 -3- ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese d
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