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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:149
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0808

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 6 marzo 2025 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]808/23

[OSCURATO:PERSONA] AB

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[Domanda di pronuncia pregiudiziale dell’[OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstol (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA])] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Diritto tributario – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 72 – Valore normale – Articolo 80 – Rivalutazione della base imponibile – [OSCURATO:PERSONA] che fornisce esclusivamente servizi imponibili alle sue società figlie – Determinazione del valore normale – Prevenzione dell’evasione o dell’elusione fiscale»

I. Introduzione

1. Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte è chiamata a rispondere ad una questione che senza la sua stessa giurisprudenza probabilmente non si sarebbe mai posta.

Secondo la cosiddetta giurisprudenza in materia di holding ( 2 ), infatti, una società madre nella forma di una holding è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 3 ) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), solo se essa «gestisce a titolo oneroso» le proprie società figlie.

Ai sensi di siffatta giurisprudenza, le «interferenze di una holding nella gestione della sua società figlia» – sempreché abbiano luogo a titolo oneroso – devono costituire un’attività economica.

Vi deve rientrare, inter alia , la prestazione di servizi di gestione, finanziari, commerciali e tecnici ( 4 ).

La prassi ha reagito a tale giurisprudenza con diverse costruzioni, le quali sollevano adesso nuove questioni.

2. Nel caso di specie, la holding a capo di un gruppo immobiliare ha «gestito attivamente» le proprie società figlie dietro pagamento di un corrispettivo.

Al riguardo, essa ha prestato diversi servizi, inter alia nella gestione aziendale o nella fornitura di infrastrutture.

La holding non ha svolto ulteriori attività.

Per poter prestare i menzionati servizi, essa ha sostenuto spese considerevoli, tra cui anche investimenti a lungo termine.

Nel 2016, anno controverso, le spese della holding hanno superato di gran lunga i proventi risultanti dalla sua attività per le società figlie.

3. In forza della giurisprudenza della Corte, siffatta attività a titolo oneroso della holding è un’attività economica che, in assenza di esenzione fiscale, è interamente soggetta ad IVA.

Da parte loro, le attività delle società figlie ricadono parzialmente, nella specie, nelle esenzioni dall’IVA.

Pertanto, le società figlie non possono detrarre interamente dal loro debito IVA l’imposta assolta per le loro prestazioni a monte (che le stesse hanno ricevuto dalla holding).

La holding, per contro, ha fatto valere la detrazione integrale dell’imposta assolta a monte e ha versato l’IVA in relazione ai suoi servizi a titolo oneroso.

Qualora il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita di tali servizi siano identici, l’operazione è pertanto neutrale ai fini dell’IVA nel gruppo.

Qualora, invece, la rifatturazione alle società figlie avvenga al di sotto del prezzo di acquisto della holding, il gruppo beneficia di un vantaggio ai fini dell’IVA.

4. La costruzione illustrata sopra ha indotto l’amministrazione finanziaria a rivalutare la base imponibile IVA dei servizi della holding.

Il relativo fondamento è costituito dall’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

Esso consente agli Stati membri, in determinati casi, di assoggettare a imposta le prestazioni tra imprese collegate non sulla scorta del corrispettivo effettivamente pagato, bensì sulla scorta di un valore fittizio (cosiddetta base imponibile minima).

5. L’amministrazione finanziaria ritiene che siffatto valore fittizio (il valore normale ai sensi dell’articolo 72 della direttiva IVA) venga determinato, nella specie, sulla scorta dei prezzi di costo della holding.

Dal momento che la holding aveva detratto dal suo debito IVA tutte le imposte assolte a monte, l’ufficio delle imposte ha considerato tutte le spese della holding quale base imponibile per le sue operazioni a valle.

6. Nel presente procedimento, la Corte – quale conseguenza indiretta della sua «giurisprudenza in materia di holding» – è chiamata adesso a precisare l’ambito di applicazione della base imponibile minima e a chiarire se, effettivamente, tutte le spese di un soggetto passivo possano essere incluse nel calcolo del valore normale.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

7. Il contesto normativo di diritto dell’Unione è costituito dagli articoli della direttiva IVA menzionati di seguito.

8. L’articolo 73 di tale direttiva sancisce, quale principio, quanto segue: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».

9. L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, disciplina quale eccezione quanto segue: «1.

Allo scopo di prevenire l’elusione o l’evasione fiscale gli Stati membri possono, nei seguenti casi, prendere misure affinché, per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro, la base imponibile sia pari al valore normale: a) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177».

10. L’articolo 72 di tale direttiva riguarda il calcolo del valore normale: «Ai fini della presente direttiva, per “valore normale” si intende l’intero importo che l’acquirente o il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente nel territorio dello Stato membro in cui l’operazione è imponibile per ottenere i beni o servizi in questione al momento di tale cessione o prestazione.

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per “valore normale” si intendono i seguenti importi: 1) nel caso di beni, un importo non inferiore al prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, al prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; 2) nel caso di servizi, un importo non inferiore alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione della prestazione di servizi».

B. Normativa svedese

11. [OSCURATO:PERSONA], gli articoli 72, 73 e 80 della direttiva IVA, sono stati attuati nell’ordinamento giuridico nazionale dal capo 1, articolo 9, paragrafo 1, e dal capo 7, articoli 2, 3 e 3a del Mervärdesskattelag (1994:200) (in prosieguo: la «legge sull’IVA»).

La nuova versione del Mervärdesskattelag (2023:200), entrata nel frattempo in vigore, non è ancora applicabile alla presente controversia.

12. Ai sensi del capo 1, articolo 9, paragrafo 1, della legge sull’IVA, è considerato valore normale di una prestazione di servizi l’intero importo che il destinatario di un servizio, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, al momento della prestazione e in condizioni di libera concorrenza, a un prestatore indipendente di un siffatto servizio nel territorio nazionale.

Ai sensi del paragrafo 2, qualora non siano accertabili prestazioni di servizi analoghe, il valore normale deve essere fissato in un importo non inferiore alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione della prestazione di servizi.

13. Ai sensi del capo 7, articoli 2 e 3, della legge sull’IVA, la base imponibile è, in linea di principio, il corrispettivo per un bene o un servizio.

14. Ai sensi del capo 7, articolo 3a, della legge sull’IVA, si considera come base imponibile il valore normale se il corrispettivo è inferiore al valore normale, l’acquirente non ha interamente diritto alla detrazione, il venditore e l’acquirente sono collegati tra loro e il soggetto passivo non è in grado di dimostrare adeguatamente che il corrispettivo è conforme ad un prezzo abituale di mercato.

III. Fatti

15. [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società di capitali di diritto svedese, è la società madre di un gruppo.

L’attività economica del gruppo consiste nella gestione di immobili tramite un totale di 19 società figlie dirette e indirette.

L’attività delle società figlie è parzialmente esente da imposta, cosicché la detrazione dell’IVA (articolo 168 della direttiva IVA) versata per le prestazioni a monte della società figlia è parzialmente esclusa.

16. L’attività della [OSCURATO:PERSONA] si limita alla prestazione a titolo oneroso di servizi infragruppo alle società figlie da essa controllate.

Si tratta, al riguardo, di servizi di gestione aziendale, di finanziamento, di gestione immobiliare, di gestione della tecnologia dell’informazione e di gestione del personale.

Siffatti servizi sono assoggettati integralmente all’IVA.

17. Nel 2016, anno controverso, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatturato alle sue società figlie, per i servizi prestati, un totale di circa 2,3 milioni di corone svedesi.

Essa ha dichiarato di avere calcolato tale importo applicando il cosiddetto metodo del costo maggiorato (Cost-Plus-Method), ossia un metodo elaborato per il diritto in materia di imposte sul reddito e ivi in particolare per i prezzi di trasferimento.

Inoltre, essa avrebbe applicato una chiave di ripartizione in forza della quale una percentuale specifica dei suoi costi di gestione aziendale, dei locali, dei telefoni, della tecnologia dell’informazione, di rappresentanza e di trasferta è stata attribuita alle operazioni a valle.

I costi a carico degli azionisti, nonché quelli di contabilità, di audit, delle assemblee generali, i costi per la raccolta di capitale, i costi per una prevista emissione di nuove azioni e per la quotazione in borsa non sarebbero per contro collegati alle prestazioni a valle.

Pertanto, questi ultimi costi non sono stati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di calcolo del corrispettivo per i servizi forniti.

18. Nell’anno controverso, le spese totali della [OSCURATO:PERSONA] erano pari a circa 28 milioni di corone svedesi.

Circa la metà di detto importo riguardava prestazioni a monte soggette a IVA, mentre l’importo residuo riguardava prestazioni a monte esenti da IVA e altre operazioni non imponibili, come pagamenti di retribuzioni. [OSCURATO:PERSONA] ha detratto tutti gli importi assolti a monte dal proprio debito IVA.

Ciò ha riguardato anche prestazioni a monte che non erano state prese in considerazione in sede di calcolo del corrispettivo per le prestazioni a valle.

19. È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] e le sue società figlie sono collegate ai sensi del capo 7, articolo 3a, della legge sull’IVA svedese.

Inoltre, non sono stati espressi dubbi sul fatto che gli articoli 72, 73 e 80 della direttiva IVA siano stati recepiti correttamente nell’ordinamento giuridico svedese.

Neanche la portata del diritto a detrazione della [OSCURATO:PERSONA] è controversa.

È evidente che l’amministrazione finanziaria parte dal presupposto che tutte le prestazioni a monte gravate da IVA siano direttamente attribuibili alle prestazioni a valle imponibili a favore della società figlia.

20. Tra le parti è controversa unicamente la questione se la base imponibile per il debito IVA della [OSCURATO:PERSONA] sia costituita dal corrispettivo versato dalle società figlie o da un importo più alto.

21. [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio delle imposte; in prosieguo: il «convenuto») ritiene che il corrispettivo percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] per le sue prestazioni a valle sia inferiore al valore normale.

Il convenuto ha pertanto deciso di rivalutare la base imponibile per le prestazioni a valle e di aumentarla ai sensi del capo 7, articolo 3a, della legge sull’IVA.

Secondo il convenuto, le operazioni a valle della [OSCURATO:PERSONA] costituiscono una prestazione unica.

Per siffatta prestazione non esisterebbe sul libero mercato un prezzo analogo, cosicché il valore normale corrisponderebbe quantomeno all’importo delle spese sostenute per fornire la prestazione.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito ulteriori prestazioni, il convenuto ha assunto a base imponibile l’importo totale delle sue spese nell’anno controverso, e dunque 28 milioni di corone svedesi.

Su tale base, il convenuto ha calcolato l’IVA che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a pagare.

22. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale provvedimento dinanzi al giudice di primo grado.

Siffatto giudice ha annullato il provvedimento con la motivazione che non tutte le spese della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero relative ai servizi da essa forniti alle società figlie.

In particolare, una larga parte dei suoi costi sarebbe costituita dalle spese connesse ad un’eventuale quotazione in borsa.

Ciò non avrebbe nulla a che fare con le operazioni a valle.

23. A seguito di impugnazione del convenuto, tale decisione è stata annullata.

Il provvedimento è stato confermato con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detratto integralmente tutti gli importi dell’imposta assolta a monte.

Essa avrebbe pertanto attribuito tutte le spese alla sua attività economica.

Poiché l’attività economica della [OSCURATO:PERSONA] si esaurirebbe nella gestione delle società figlie, in sede di determinazione del valore normale dovrebbero essere prese in considerazione tutte le sue spese. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione.

IV. Procedimento pregiudiziale

24. L’[OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstol (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]) nutre dubbi sulla legittimità del modus operandi del convenuto.

Pertanto, esso ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni: 1) Se, in sede di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di rivalutazione della base imponibile, sia compatibile con gli articoli 72 e 80 della direttiva IVA, allorché una società madre fornisca alle sue società figlie servizi del tipo di cui nella presente fattispecie, considerare sempre detti servizi come servizi unici, il cui valore normale non può essere determinato mediante un raffronto come previsto all’articolo 72, primo comma. 2) Se, in sede di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di rivalutazione della base imponibile, sia compatibile con gli articoli 72 e 80 della direttiva IVA considerare che il totale delle spese di una società madre, compresi i costi di raccolta di capitale e i costi a carico degli azionisti, costituisca il costo sostenuto dalla società per l’esecuzione della prestazione di servizi alle sue società figlie, qualora l’unica attività della società madre consista nella gestione attiva delle sue società figlie e la società madre abbia detratto interamente l’IVA assolta a monte per i suoi acquisti.

25. Nel procedimento dinanzi alla Corte, oltre alla [OSCURATO:PERSONA] e al convenuto, anche la Commissione europea ha presentato osservazioni scritte.

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

V. Analisi A. Sullo sfondo delle questioni pregiudiziali: la giurisprudenza in materia di holding

26. L’ufficio delle imposte convenuto critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto valere per le proprie prestazioni a monte (nella misura in cui erano soggette ad IVA) la detrazione integrale dell’imposta assolta a monte, sebbene il gruppo ( rectius : le società figlie controllate dalla [OSCURATO:PERSONA]) effettui nei confronti di terzi prestazioni di servizi parzialmente esenti.

27. Un’impresa individuale con un’attività economica equiparabile, infatti, potrebbe far valere solo una detrazione parziale dell’imposta assolta a monte.

Qualora il gruppo non operasse tramite una struttura di holding, bensì come un’impresa individuale, la detrazione dell’imposta assolta a monte in relazione alle proprie spese di gestione si baserebbe sulle operazioni a valle dell’impresa individuale.

Operazioni esenti a causa di singole attività limiterebbero in tal caso proporzionalmente la detrazione dell’imposta assolta a monte.

Per il resto, la detrazione dell’imposta assolta a monte anche relativamente ai costi di gestione dell’impresa resterebbe tuttavia possibile.

28. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, siffatte considerazioni non devono valere nel caso di una holding ( 5 ), in quanto una holding, la quale si limita a ricevere dividendi, non svolgerebbe, in linea di principio, un’attività economica e non sarebbe pertanto un soggetto passivo.

Ciò non varrebbe (solo) qualora la partecipazione sia accompagnata da una interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l’acquisto di partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio ( 6 ).

29. Senza la prestazione di attività di gestione a titolo oneroso a favore delle società figlie, ad una holding non spetterebbe affatto, in forza della giurisprudenza della Corte in materia di holding, una detrazione ai sensi dell’articolo 168 di tale direttiva relativamente ai costi di gestione dell’impresa.

30. La conseguenza di tale giurisprudenza è che qualsiasi holding di un gruppo, la quale effettui operazioni integralmente o parzialmente imponibili, deve eseguire prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore delle società figlie qualora intenda neutralizzare l’onere IVA gravante sui costi di gestione del gruppo tramite una detrazione dell’imposta assolta a monte.

Vengono pertanto «costruite» prestazioni di servizi a titolo oneroso tra la [OSCURATO:PERSONA] e le società figlie.

Una detrazione dell’imposta assolta a monte sulla base dei fatturati esterni del gruppo è quindi praticamente impossibile.

31. La giurisprudenza in materia di holding è stata elaborata con riferimento ad una mera holding finanziaria, il cui unico scopo è l’acquisizione di partecipazioni presso altre imprese, e la quale non ha una propria attività operativa.

I suoi unici introiti constavano di dividendi, i quali non costituiscono il corrispettivo dello sfruttamento economico di un bene, bensì discendono dalla mera proprietà di un’azione.

32. È vero che una mera holding finanziaria, la quale si limita a percepire dividendi da diverse partecipazioni, non svolge un’attività economica.

La situazione è tuttavia diversa nel caso di una holding capogruppo, la quale gestisce le partecipazioni da essa controllate.

Il suo obiettivo non risiede appunto solo nell’acquisizione, bensì anche nella gestione delle partecipazioni.

Essa non è comparabile ad un mero azionista.

Occorre pertanto giustificare il motivo per cui essa debba poter essere considerata un soggetto passivo solo qualora la stessa esegua prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore delle società figlie.

La giurisprudenza elaborata finora non fornisce alcuna motivazione al riguardo ed invita letteralmente ad elaborare costruzioni.

Ciò viene mostrato anche dal caso di specie.

33. Senza siffatta giurisprudenza, non dovrebbero essere riscossi affatto corrispettivi separati per la «gestione delle partecipazioni» (sotto il profilo dell’imposta sul reddito, sarebbe probabilmente sufficiente un trasferimento di costi meramente interno) e la detrazione dell’imposta assolta a monte della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere concessa solo proporzionalmente – in base alle operazioni a valle imponibili delle sue partecipazioni.

Le questioni sollevate nella specie, concernenti l’applicazione di una base imponibile fittizia, diverrebbero pertanto superflue.

Si tratterebbe di una soluzione semplice e probabilmente preferibile.

34. Anche il principio di neutralità delle forme giuridiche – riconosciuto ed evidenziato dalla Corte ( 7 ) – depone in effetti a favore del fatto che, in entrambi i casi (imprenditore individuale con diversi settori di attività versus socio controllante di un gruppo con diversi settori di attività coperti dalle società figlie), le spese sostenute per la direzione dell’impresa debbano essere esentate dall’IVA per un importo identico.

L’imprenditore individuale svolge direttamente un’attività economica, mentre il socio controllante di un gruppo solo indirettamente , segnatamente tramite le società figlie da esso controllate.

Qualora entrambe le imprese esercitino la stessa attività economica, né l’imprenditore individuale né il socio controllante di un gruppo dovrebbe essere costretto a concludere contratti di servizi a titolo oneroso con la «propria» impresa per poter procedere, in quanto soggetto passivo, ad una detrazione dell’imposta assolta a monte ( 8 ), affinché per il medesimo l’IVA sia neutrale.

35. Pertanto, qualora la Corte dovesse riconoscere, in futuro, che una holding capogruppo esercita un’attività economica indiretta anche senza fornire servizi a titolo oneroso alle sue società figlie e sia a tal riguardo un soggetto passivo, molte delle relative controversie in futuro non sorgerebbero più.

Altrimenti, resterà l’incentivo, in situazioni di holding, a fornire prestazioni di servizi apparentemente artificiali dietro corrispettivo.

In questo caso, continuerà ad essere oggetto di controversia o l’ammontare della detrazione dell’imposta assolta a monte della holding ( 9 ) o – come nella specie – l’ammontare della base imponibile dei servizi a favore delle società figlie.

Quest’ultimo caso solleva particolari difficoltà, in quanto, in realtà – come illustrato in precedenza al paragrafo 26 e segg. – ciò che rileva è unicamente la corretta detrazione della [OSCURATO:PERSONA].

B. Sulla prima questione pregiudiziale

36. La prima questione pregiudiziale verte sulla determinazione della base imponibile.

A tal fine è rilevante, in linea di principio, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA, il corrispettivo versato al prestatore.

Ai sensi dell’articolo 80, lo Stato membro, allo scopo di prevenire l’elusione o l’evasione fiscale può stabilire, in determinate situazioni di vicinanza tra prestatore e destinatario dei servizi, che la base imponibile sia pari al valore normale.

Ai sensi dell’articolo 72, il valore normale è l’intero importo che il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione, avrebbe pagato per una prestazione di servizi analoga (nella specie).

Solo qualora non siano accertabili prestazioni di servizi analoghe può essere fatto riferimento alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione della prestazione di servizi.

37. Al fine di accertare il valore normale ai sensi dell’articolo 72 della direttiva IVA, il giudice del rinvio chiede se servizi di gestione forniti da una holding alle proprie società figlie costituiscano servizi unici, per i quali debba essere determinato un valore normale unico. 38.

Per rispondere a tale questione, occorre pertanto chiarire, anzitutto, se la [OSCURATO:PERSONA] fornisca nella specie un servizio uniforme (unico) oppure diversi servizi, i quali devono essere apprezzati separatamente (al riguardo sub 1.).

Solo dopo potrà essere valutata la modalità di calcolo del valore normale (al riguardo sub 2.).

1. Sull’unicità della prestazione a) Criterio per l’unicità di un pacchetto di servizi

39. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, ciascuna prestazione deve normalmente essere considerata, ai fini dell’IVA, distinta e indipendente ( 10 ).

Ciò discenderebbe dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, nonché dall’articolo 2 della direttiva IVA ( 11 ), e vale anche nel caso in cui sussista una certa connessione tra più prestazioni, in quanto sono dirette ad un unico obiettivo economico ( 12 ).

40. Tuttavia, siffatto principio dell’autonomia di ciascuna prestazione non è assoluto.

Infatti, le operazioni non devono essere artificialmente divise in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA ( 13 ).

Il trattamento a fini dell’IVA dei pacchetti di servizi si pone quindi tra il principio di autonomia delle prestazioni, da un lato, e il divieto di divisione artificiale di operazioni uniche, dall’altro.

In tale contesto, la Corte ha elaborato due deroghe al principio dell’autonomia della prestazione, segnatamente, da una parte, le prestazioni uniche complesse e, dall’altra, le prestazioni accessorie dipendenti ( 14 ). b) Assenza di prestazioni accessorie e di una prestazione unica complessa

41. Va considerata come una prestazione accessoria dipendente da una prestazione principale una prestazione che costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore ( 15 ).

Il giudice del rinvio ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alle proprie società figlie servizi di gestione aziendale, finanziari, di gestione immobiliare, di investimento, di gestione della tecnologia dell’informazione e del personale.

Nessuna di siffatte prestazioni costituisce una prestazione accessoria dipendente rispetto alle altre.

Le summenzionate prestazioni, infatti, hanno ciascuna un carattere autonomo, originale, e nessuna delle prestazioni è subordinata ad una altra con riferimento alla sua finalità.

42. Non sussiste neanche una prestazione unica complessa.

In caso di prestazione unica complessa, una serie di elementi di una prestazione compongono una prestazione sui generis .

Si è in presenza di una siffatta prestazione quando due o più elementi o atti sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente , una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale ( 16 ).

La Corte accerta se ciò si verifica nella specie individuando gli elementi caratteristici ( 17 ) e in tal modo la natura di un’operazione ( 18 ) dal «punto di vista del consumatore medio» ( 19 ) ( 20 ).

43. Un’indissociabilità degli elementi della prestazione non è ravvisabile nel caso in esame.

Piuttosto, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] (gestione aziendale, finanziamenti, gestione immobiliare, della tecnologia dell’informazione e del personale) costituiscono cinque prestazioni di servizi diverse, ciascuna con uno specifico carattere.

Su ciò non incide neanche una combinazione di siffatti servizi, in quanto il loro carattere individuale continua ad essere riconoscibile.

Secondo la percezione del pubblico, non si tratta pertanto di una prestazione unica sui generis .

I servizi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono fruibili anche separatamente.

Essi vengono prestati sul mercato da fornitori rispettivamente specializzati.

Non sussiste alcuna necessità di acquistare siffatti servizi sotto forma di pacchetto.

44. È vero che le società figlie hanno pagato ogni volta un prezzo unico per i servizi.

Siffatto indizio depone effettivamente a favore, in linea di principio, della sussistenza di una prestazione unica complessa ( 21 ); tuttavia, nei casi di imprese collegate, esso ha un’importanza secondaria.

Altrimenti, infatti, il gruppo, tramite la pattuizione di un corrispettivo unico o di più corrispettivi separati, potrebbe influire esso stesso sulla valutazione delle prestazioni ai fini dell’IVA.

Il corrispettivo unico non osta pertanto, nel caso di specie, al riconoscimento di prestazioni separate.

45. Ciò premesso, le prestazioni della [OSCURATO:PERSONA] – come sottolineato correttamente anche dalla Commissione – devono essere valutate separatamente.

Secondo gli accertamenti comunicati dal giudice del rinvio, si tratta di cinque diverse prestazioni di servizi a favore delle società figlie della [OSCURATO:PERSONA].

2. Sulla determinazione del valore normale

46. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, se il valore normale per i servizi della [OSCURATO:PERSONA] sia determinato sulla scorta di un prezzo di riferimento ai sensi dell’articolo 72, primo comma, della direttiva IVA, oppure sulla scorta delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 72, secondo comma, punto 2, di tale direttiva.

47. Stando al dettato della disposizione, ciò dipende da se «siano accertabili (…) prestazioni di servizi analoghe».

Solo in caso negativo è possibile fare riferimento alle spese della [OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare il valore normale.

48. Spetta al giudice del rinvio stabilire se sia possibile accertare prezzi di riferimento sul libero mercato per i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e il loro eventuale ammontare.

Dal momento che i cinque servizi della [OSCURATO:PERSONA] devono essere valutati separatamente, un accertamento di prezzi di riferimento dovrebbe probabilmente essere possibile.

49. Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato da terzi i servizi forniti alle proprie società figlie, non sono ravvisabili elementi che depongono contro la possibilità di considerare come prezzo di riferimento il corrispettivo versato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sussiste una presunzione, infatti, nel senso che un prezzo pagato tra terzi corrisponda al valore di mercato di una prestazione.

3. Conclusione sulla prima questione pregiudiziale

50. Il valore normale per i singoli servizi della [OSCURATO:PERSONA] deve essere determinato separatamente sulla scorta dei prezzi di riferimento ai sensi dell’articolo 72, primo comma, della direttiva IVA.

Un pacchetto di servizi indissociabile, in relazione al quale non esisterebbe un prezzo di riferimento, non è ipotizzabile nella specie.

C. In subordine: sulla seconda questione pregiudiziale

51. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede come debbano essere calcolate le «spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione della prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 72, secondo comma, punto 2, della direttiva IVA.

In particolare, il giudice del rinvio chiede se ciò possa avvenire sommando tutte le spese di un soggetto passivo, qualora le prestazioni a valle di quest’ultimo si esauriscano nella gestione di società figlie, ed esso abbia detratto interamente dal suo debito IVA le imposte assolte a monte per le sue prestazioni a monte.

Siffatta questione si pone peraltro nella presente controversia solo qualora sia ipotizzabile un pacchetto di servizi indissociabile, per il quale non esiste un prezzo di riferimento.

Essa verrà pertanto risolta solo in subordine.

1. Requisito obbligatorio dell’articolo 80 della direttiva IVA: rischio di un’elusione o di un’evasione fiscale

52. L’applicazione del valore normale presuppone tuttavia, anzitutto, l’applicabilità dell’articolo 80, paragrafo 1, prima frase, della direttiva IVA, e dunque la sussistenza del rischio di un’elusione o di un’evasione fiscale.

Altrimenti, ai sensi dell’articolo 73 di tale direttiva, la base imponibile comprende tutto ciò che viene speso dal destinatario della prestazione.

53. Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto un corrispettivo dalle sue società figlie per i propri servizi, siffatto valore realmente percepito ( 22 ) costituisce in linea di principio, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA, la base imponibile dell’IVA.

L’ammontare della base imponibile non è dunque fissato dal legislatore dell’Unione, ma viene determinato autonomamente dal soggetto passivo e dal destinatario della prestazione.

Rileva l’importo che il destinatario deve spendere al fine di ricevere la prestazione.

È in linea di principio irrilevante, ai fini dell’IVA, se esso sia superiore o inferiore al valore di mercato.

54. La mera circostanza che la detrazione dell’imposta assolta sulle prestazioni a monte sia superiore al debito d’imposta sulle prestazioni a valle non è al riguardo un indizio – come sottolineato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte – di un’elusione o di un’evasione fiscale ( 23 ).

Neanche una vendita di merci al di sotto del prezzo normale di mercato fonda un rischio di perdita di gettito fiscale, dal momento che – come sottolineato correttamente anche dalla Commissione – il principio di libera concorrenza è irrilevante, in linea di principio, nel caso dell’IVA (a causa del suo carattere di imposta indiretta sui consumi).

A maggior ragione, ciò non fonda il rischio di un’elusione o di un’evasione fiscale.

In definitiva, il destinatario della prestazione (e non il prestatore) deve e verrà assoggettato a imposta in funzione dell’onere sostenuto (e non dell’onere normale) per un bene di consumo (cessione di beni o prestazione di servizi).

55. La circostanza che il prestatore non abbia realizzato alcun profitto è parimenti irrilevante con riguardo alla normativa in materia di IVA [v., ex multis , articolo 9 della direttiva IVA: «attività economica, indipendentemente (…) dai risultati di detta attività»].

Pertanto, il rischio che l’articolo 80 della direttiva IVA tenta di combattere non può provenire dall’ammontare del prezzo e dal conseguente gettito fiscale.

La normativa in materia di IVA accetta dunque un prezzo che non copre i costi tra il soggetto passivo e il destinatario della prestazione.

56. Se, tuttavia, il soggetto passivo (la [OSCURATO:PERSONA]) e il destinatario della prestazione (la società figlia) sono imprese collegate, la determinazione del prezzo tra le stesse è sensibile ai fini dell’IVA per un altro motivo.

Ciò emerge dai seguenti esempi, i quali partono dal presupposto di un’aliquota IVA del 20 %:

57. [OSCURATO:PERSONA] acquista da un terzo un servizio per 120 (IVA inclusa, pari a 20) e lo rivende a titolo oneroso alla società figlia.

La società figlia non ha diritto alla detrazione, in quanto effettua operazioni esenti.

Nel caso di un prezzo di vendita di 120, la detrazione dell’imposta assolta a monte e il debito d’imposta della [OSCURATO:PERSONA] si compensano a vicenda, cosicché la società figlia è gravata da un’IVA pari a

20. In assenza di diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, essa non potrebbe neutralizzarla.

Di conseguenza, sul gruppo grava un’IVA pari a 20 non detraibile.

Lo stesso risultato si verificherebbe anche nel caso di un imprenditore individuale, il quale non abbia diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte a causa delle sue operazioni esenti.

58. Per contro, nel caso di un prezzo di vendita pari a 60, la [OSCURATO:PERSONA] continuerebbe ad avere una detrazione dell’imposta assolta a monte del 20, ma un debito d’imposta solo del 10 (20/120 su 60), cosicché la società figlia verrebbe gravata soltanto di un’IVA pari a

10. Il gruppo avrebbe in tal modo dimezzato gli oneri connessi all’esclusione della società figlia dalla detrazione dell’imposta assolta a monte.

Di conseguenza, per imprese strettamente collegate sussiste un interesse e la possibilità di pattuire, in siffatte fattispecie, non il prezzo di acquisto, bensì un prezzo inferiore.

Un imprenditore individuale non avrebbe una simile possibilità.

Dalla particolare vicinanza di prestatore e destinatario della prestazione discende un rischio sotto il profilo dell’IVA (la creazione di una detrazione ingiustificata dell’imposta assolta a monte, nella specie nel gruppo), che l’articolo 80 intende contrastare.

59. Pertanto, nei casi di cui all’articolo 80 della direttiva IVA, gli Stati membri possono eccezionalmente ( 24 ) calcolare l’IVA non sulla scorta del corrispettivo effettivo, bensì sulla scorta del valore normale superiore ai sensi dell’articolo

72. L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, presuppone che venga fornita una prestazione di servizi tra imprese collegate, che il destinatario dei servizi non abbia interamente diritto alla detrazione e che sussista il rischio di un’elusione o di un’evasione fiscale.

Qualora siffatti requisiti siano soddisfatti, il valore normale ai sensi dell’articolo 72 viene paragonato al corrispettivo effettivo.

Se il corrispettivo è inferiore al valore normale, la base imponibile dell’IVA è costituita dal valore normale.

60. È pacifico tra le parti che la [OSCURATO:PERSONA] e le sue società figlie sono imprese collegate, e che i destinatari dei servizi (le società figlie) non hanno interamente diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.

Pertanto, occorre esaminare unicamente se e in che misura sussista un rischio di elusione o di evasione fiscale.

61. Un’elusione o un’evasione fiscale è tuttavia di per sé esclusa in determinate circostanze.

Ciò avviene laddove la fattispecie realizzata dal soggetto passivo non generi un rischio di perdita di gettito fiscale.

62. Qualora beni o servizi siano forniti a un prezzo artificialmente basso o elevato fra parti che godono entrambe interamente del diritto a detrazione dell’IVA, non può tuttavia sussistere, in tale fase, alcuna elusione o evasione fiscale ( 25 ).

In un caso del genere, per l’ammontare dell’onere IVA totale gravante sul gruppo è irrilevante (in linea di principio ( 26 )), se le società figlie usufruiscano direttamente di servizi esterni, oppure se la [OSCURATO:PERSONA] acquisti in un primo momento siffatti servizi, e li rivenda poi ad un prezzo inferiore o superiore alle società figlie.

63. Non sussiste parimenti un rischio di perdita di gettito fiscale causato da prestazioni di servizi infragruppo qualora sulle spese della società fornitrice (della [OSCURATO:PERSONA]) non sia esigibile l’IVA (ad es. nel caso del pagamento di retribuzioni).

Ciò che è decisivo è che la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto far valere al riguardo la detrazione dell’imposta assolta a monte.

L’esclusione parziale del loro destinatario (ossia delle società figlie) dalla detrazione non produce un effetto di tale portata, diversamente da quanto sembra ritenere l’amministrazione finanziaria svedese.

Non viene creata nel gruppo una detrazione ingiustificata dell’imposta assolta a monte.

Anche un imprenditore individuale con spese equiparabili e con un’attività economica equiparabile verrebbe gravato dell’IVA per un importo identico a quello del gruppo.

64. Sussiste pertanto un rischio di perdita di gettito fiscale nella misura in cui, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] percepisca servizi imponibili; in secondo luogo, le società figlie non abbiano interamente diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte e, in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rivenda alle società figlie i servizi acquistati ad un corrispettivo inferiore al prezzo di acquisto.

Qualora la [OSCURATO:PERSONA], in un caso del genere (nell’ambito della «gestione a titolo oneroso» richiesta dalla Corte), rivenda le sue prestazioni a monte alle proprie società figlie ad un prezzo artificialmente basso, il gruppo può ridurre parzialmente gli oneri relativi all’IVA connessi all’assenza di diritto a detrazione delle società figlie.

65. Nella misura in cui, invece, le spese della [OSCURATO:PERSONA] non siano gravate da IVA, ciò non è possibile.

Non sussiste a tal riguardo alcun rischio di perdita di gettito fiscale.

Ciò vale anche qualora i destinatari dei servizi (le società figlie) non abbiano interamente diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.

Il fatto che la detrazione del destinatario non possa essere rilevante ai fini dell’accertamento di un rischio di perdita di gettito fiscale si evince già dalla menzione separata di tale elemento all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

Tale elemento sarebbe ridondante se esso dovesse essere contestualmente verificato in sede di accertamento della sussistenza un rischio di elusione o di evasione fiscale.

66. La rilevanza giuridica del fatto che le prestazioni a monte erano gravate da imposta risulta anche alla luce dell’articolo 16, primo comma, nonché dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

Infatti, essi presuppongono parimenti, ai fini della finzione quali prestazioni a titolo oneroso (con conseguente aumento della base imponibile), che le prestazioni a monte che continuano ad essere fornite a titolo gratuito abbiano legittimato alla detrazione dell’imposta assolta a monte.

In sostanza, sia l’articolo 80 in combinato disposto con l’articolo 72, sia l’articolo 16, primo comma e l’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, perseguono il medesimo obiettivo.

Deve essere rettificata una detrazione dell’imposta assolta a monte di colui che continua a cedere beni o a prestare servizi a terzi a titolo gratuito o parzialmente oneroso.

67. Basandosi sugli accertamenti comunicati dal giudice del rinvio, ciò significa che l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, può essere applicato solo a circa la metà delle prestazioni a valle della [OSCURATO:PERSONA] (circa 14 milioni di corone svedesi).

Infatti, è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito sotto il profilo economico tutte le sue spese alle sue prestazioni a valle; tuttavia, solo la metà circa delle sue spese è stata gravata da IVA.

Tutt’al più per tale importo può sussistere un rischio di perdita di gettito fiscale ai sensi dell’articolo 80 della direttiva IVA.

2. Sulla rilevanza delle spese della [OSCURATO:PERSONA]

68. Qualora l’articolo 80 della direttiva IVA sia applicabile, il valore normale delle prestazioni deve essere determinato in forza dell’articolo 72 di tale direttiva.

Esso risulta in via principale, ai sensi dell’articolo 72, primo comma, dall’importo che il destinatario dovrebbe normalmente pagare per una cessione o una prestazione analoghe.

Solo nella misura in cui il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che non siano accertabili prezzi di riferimento, il valore normale è costituito, ai sensi dell’articolo 72, secondo comma, punto 2, della direttiva IVA, dalle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione della prestazione di servizi (v. al riguardo già le considerazioni svolte in relazione alla prima questione pregiudiziale, paragrafo 44 e segg.).

69. Tuttavia, includere nel calcolo in maniera forfettaria e automatica tutte le spese della [OSCURATO:PERSONA] risalenti all’anno civile in questione, come fatto dal convenuto, darebbe luogo a risultati errati.

Piuttosto, il valore normale deve essere calcolato separatamente per ciascuna prestazione di servizi – come sottolineato correttamente anche dalla Commissione – e non può pertanto essere determinato sulla scorta di tutte le spese di un anno.

Ad esempio, i costi per il futuro acquisto di una partecipazione (o anche una quotazione in borsa della [OSCURATO:PERSONA]) nulla hanno a che vedere con i servizi forniti alle attuali società figlie.

Essi non possono pertanto neanche incidere sulla base imponibile di siffatti servizi.

70. A ciò si aggiunge il fatto che determinate spese gravate da IVA a monte vengono ammortizzate solo nel corso di un lungo periodo di tempo ( 27 ).

Proprio nel caso di investimenti di dimensioni maggiori, le eccedenze di imposta a monte sono dunque inerenti al sistema.

In tal senso, la creazione di un centro dati da parte della [OSCURATO:PERSONA], al fine di fornire servizi della tecnologia dell’informazione alle società figlie a titolo oneroso, darebbe luogo nell’anno della creazione a costi elevati, con un elevato onere IVA che può essere neutralizzato tramite la detrazione dell’imposta assolta a monte dalla [OSCURATO:PERSONA].

71. Non rifletterebbe la realtà economica includere integralmente siffatti costi di investimento, nell’anno del loro pagamento, nella determinazione del valore normale di una prestazione di servizi fornita nello stesso anno.

Piuttosto, siffatte spese devono essere attribuite anche alle prestazioni di servizi degli anni successivi.

Pur se tale aspetto non è stato ripreso direttamente nel testo dell’articolo 72 della direttiva IVA, esso deve ciononostante essere preso in considerazione nella normativa in materia di IVA.

72. Da un lato, la Corte ha già dichiarato espressamente che persino un prezzo abituale di mercato, il quale sia inferiore ai prezzi di costo, non consente un’applicazione dell’articolo 80 della direttiva IVA ( 28 ).

Tuttavia, un prezzo abituale di mercato ripartisce costi di investimento a lungo termine anche su un arco di tempo di diversi anni.

Dall’altro lato, ciò è messo in evidenza, ad esempio, dalla disposizione di cui all’articolo 187 della direttiva IVA, ai sensi del quale, in caso di un mutamento dei rapporti, la detrazione dell’imposta assolta a monte su costi di investimento non deve essere rettificata immediatamente, bensì anche nel corso di un periodo di tempo di diversi anni ( 29 ).

Siffatta valutazione e i periodi di tempo ivi menzionati – sui quali gli Stati membri possono in parte influire – possono essere applicati in via analogica al caso di specie.

Di conseguenza, la nozione di spese impiegata all’articolo 72, secondo comma, punto 2, della direttiva IVA, deve essere sottoposta ad una riduzione teleologica.

3. Conclusione sulla seconda questione pregiudiziale

73. Occorre pertanto rispondere (in subordine) alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che il valore normale di servizi di gestione infragruppo ai sensi dell’articolo 80 in combinato disposto con l’articolo 72 della direttiva IVA, non può essere accertato limitandosi a sommare tutte le spese sostenute da una holding in un determinato anno civile.

Piuttosto, devono essere incluse solo le spese gravate da IVA.

Al riguardo, occorre tenere conto del fatto che le spese devono essere attribuite alle rispettive prestazioni a valle.

Per questo motivo, i costi per beni d’investimento possono essere presi in considerazione tutt’al più proporzionalmente nell’anno in cui sono sorti.

VI. Conclusione

74. Propongo pertanto di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali proposte dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]): Gli articoli 72 e 80 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che i diversi servizi di gestione (nella specie: servizi di gestione aziendale, di finanziamento, nonché di gestione immobiliare, di gestione della tecnologia dell’informazione e di gestione del personale) forniti da una holding capogruppo alle proprie società figlie, non costituiscono affatto sempre servizi unici, in relazione ai quali è escluso a priori l’accertamento di un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 72, primo comma, di tale direttiva. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Fondamentale sentenza del 20 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/90 , EU:C:1991:268 , punto 13 ); v. anche sentenze dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio) ( C‑98/21 , EU:C:2022:645 , punto 41 e segg.); dell’8 novembre 2018, C&D [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/17 , EU:C:2018:888 , punto 30 e segg.), e del 17 ottobre 2018, Ryanair ( C‑249/17 , EU:C:2018:834 , punto 16 e segg.). ( 3 ) GU 2006, L 347, pag. 1 nella versione in vigore nel periodo controverso. ( 4 ) Secondo la sentenza del 5 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑320/17 , EU:C:2018:537 , punto 45 ), anche la locazione di un immobile deve rientrare nella nozione di gestione di una partecipazione. ( 5 ) Fondamentale sentenza del 20 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/90 , EU:C:1991:268 , punto 13 ); v. anche sentenze dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio) ( C‑98/21 , EU:C:2022:645 , punto 41 e segg.); dell’8 novembre 2018, C&D [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/17 , EU:C:2018:888 , punto 30 e segg.), e del 17 ottobre 2018, Ryanair ( C‑249/17 , EU:C:2018:834 , punto 16 e segg.). ( 6 ) Sentenza del 20 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/90 , EU:C:1991:268 , punti 13 e 14 ). ( 7 ) V., ex multis , nel settore delle esenzioni da imposta: sentenze del 28 giugno 2007, JP [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ( C‑363/05 , EU:C:2007:391 , punto 26 ); del 4 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑169/04 , EU:C:2006:289 , punto 53 ); del 3 aprile 2003, Hoffmann ( C‑144/00 , EU:C:2003:192 , punto 24 ); del 10 settembre 2002, Kügler ( C‑141/00 , EU:C:2002:473 , punto 30 ), e del 7 settembre 1999, Gregg ( C‑216/97 , EU:C:1999:390 , punto 20 ). ( 8 )

V. le mie conclusioni nella causa Sonaecom ( C‑42/19 , EU:C:2020:378 , paragrafo 47 ). ( 9 ) In tal senso da ultimo nella sentenza dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio) ( C‑98/21 , EU:C:2022:645 ). ( 10 ) Sentenze del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) ( C‑231/19 , EU:C:2020:513 , punto 23 ); del 18 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/16 , EU:C:2018:22 , punto 22 ), e del 10 marzo 2011, Bog e a. ( C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09 , EU:C:2011:135 , punto 53 ). ( 11 )

V. le mie conclusioni nella causa Frenetikexito ( C‑581/19 , EU:C:2020:855 , paragrafo 16 , e la giurisprudenza ivi citata). ( 12 )

V. le mie conclusioni nella causa Frenetikexito ( C‑581/19 , EU:C:2020:855 , paragrafo 18 ); v. sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning ( C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 44 ), in tal senso anche sentenza del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing ( C‑224/11 , EU:C:2013:15 , punto 42 ). ( 13 ) Sentenze del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) ( C‑231/19 , EU:C:2020:513 , punto 23 ); del 18 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/16 , EU:C:2018:22 , punto 22 ); del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] w Warszawie ( C‑42/14 , EU:C:2015:229 , punto 44 ); del 10 marzo 2011, Bog e a. ( C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09 , EU:C:2011:135 , punto 53 ) e del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 29 ). ( 14 )

V. le mie conclusioni nella causa Frenetikexito ( C‑581/19 , EU:C:2020:855 , paragrafo 20 e seg.). ( 15 )

V. le mie conclusioni nella causa Frenetikexito ( C‑581/19 , EU:C:2020:855 , paragrafo 34 ) nonché sentenze del 18 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/16 , EU:C:2018:22 , punto 23 ); del 10 novembre 2016, Baštová ( C‑432/15 , EU:C:2016:855 , punto 71 ); del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 , punto 52 ); del 15 maggio 2001, Primback ( C‑34/99 , EU:C:2001:271 , punto 45 ), e del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 30 ). ( 16 ) Sentenze del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) ( C‑231/19 , EU:C:2020:513 , punto 23 ); del 19 dicembre 2018, Mailat ( C‑17/18 , EU:C:2018:1038 , punto 33 ); del 18 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/16 , EU:C:2018:22 , punto 22 ); del 10 novembre 2016, Baštová ( C‑432/15 , EU:C:2016:855 , punto 70 ), e del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN ( C‑111/05 , EU:C:2007:195 , punto 23 ). ( 17 ) Sentenze del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN ( C‑111/05 , EU:C:2007:195 , punto 22 ), e del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV [OSCURATO:PERSONA] ( C‑41/04 , EU:C:2005:649 , punto 20 ). ( 18 ) Sentenze del 18 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/16 , EU:C:2018:22 , punto 30 ); del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑392/11 , EU:C:2012:597 , punto 18 ), e del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 29 ).

Per contro, le sentenze impiegano nell’originale (ossia nella versione in lingua francese) sempre la stessa nozione: «éléments caractéristiques». ( 19 ) Sentenze del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑44/11 , EU:C:2012:484 , punto 21 ); del 2 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑276/09 , EU:C:2010:730 , punto 26 ), e del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 29 ). ( 20 ) V., al riguardo, anche le mie conclusioni nella causa Frenetikexito ( C‑581/19 , EU:C:2020:855 , paragrafo 22 ). ( 21 ) Ordinanza del 19 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑117/11 , non pubblicata, EU:C:2012:29 , punto 35 ), e sentenza del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 31 ). ( 22 ) Sentenza del 26 aprile 2012, Balkan and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑621/10 e C‑129/11 , EU:C:2012:248 , punto 43 e la giurisprudenza ivi citata). ( 23 ) Ciò è conforme anche alla costante giurisprudenza della Corte – v., ex multis , sentenze del 17 ottobre 2018, Ryanair ( C‑249/17 , EU:C:2018:834 , punto 24 e segg.), e del 29 maggio 1997, Skripalle ( C‑63/96 , EU:C:1997:263 , punto 26 ). ( 24 ) V., sul carattere di eccezione dell’articolo 80, espressamente sentenza del 26 aprile 2012, Balkan and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑621/10 e C‑129/11 , EU:C:2012:248 , punto 45 ).

Sul carattere di eccezione nell’ambito della disposizione previgente v. sentenza del 29 maggio 1997, Skripalle ( C‑63/96 , EU:C:1997:263 , punto 24 ). ( 25 ) Sentenza del 26 aprile 2012, Balkan and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑621/10 e C‑129/11 , EU:C:2012:248 , punto 47 ). ( 26 ) Un’eccezione vale per l’acquisto di beni, il cui successivo impiego potrebbe comportare una rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte ai sensi dell’articolo 184 e segg. della direttiva IVA. ( 27 ) Vedasi su tale aspetto anche sentenza del 29 maggio 1997, Skripalle ( C‑63/96 , EU:C:1997:263 , punto 29 ). ( 28 ) Sentenza del 29 maggio 1997, Skripalle ( C‑63/96 , EU:C:1997:263 , punto 26 ) – ancora sulla disposizione previgente. ( 29 ) V., al riguardo, anche sentenza del 14 settembre 2006, Wollny ( C‑72/05 , EU:C:2006:573 , punto 24 e segg.).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0808 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 6 marzo 2025 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]808/23 [OSCURATO:PERSONA] AB contro [OSCURATO:PERSONA] [Domanda di pronuncia pregiudiziale dell’[OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstol (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA])] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Diritto tributario – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 72 – Valore normale – Articolo 80 – Rivalutazione della base imponibile – [OSCURATO:PERSONA] che fornisce esclusivamente servizi imponibili alle sue società figlie – Determinazione del valore normale – Prevenzione dell’evasione o dell’elusione fiscale» I. Introduzione 1. Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte è chiamata a rispondere ad una questione che senza la sua stessa giurisprudenza probabilmente non si sarebbe mai posta. Secondo la cosiddetta giurisprudenza in materia di holding ( 2 ), infatti, una società madre nella forma di una holding è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 3 ) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), solo se essa «gestisce a titolo oneroso» le proprie società figlie. Ai sensi di siffatta giurisprudenza, le «interferenze di una holding nella gestione della sua società figlia» – sempreché abbiano luogo a titolo oneroso – devono costituire un’attività economica. Vi deve rientrare, inter alia , la prestazione di servizi di gestione, finanziari, commerciali e tecnici ( 4 ). La prassi ha reagito a tale giurisprudenza con diverse costruzioni, le quali sollevano adesso nuove questioni. 2. Nel caso di specie, la holding a capo di un gruppo immobiliare ha «gestito attivamente» le proprie società figlie dietro pagamento di un corrispettivo. Al riguardo, essa ha prestato diversi servizi, inter alia nella gestione aziendale o nella fornitura di infrastrutture. La holding non ha svolto ulteriori attività. Per poter prestare i menzionati servizi, essa ha sostenuto spese considerevoli, tra cui anche investimenti a lungo termine. Nel 2016, anno controverso, le spese della holding hanno superato di gran lunga i proventi risultanti dalla sua attività per le società figlie. 3. In forza della giurisprudenza della Corte, siffatta attività a titolo oneroso della holding è un’attività economica che, in assenza di esenzione fiscale, è interamente soggetta ad IVA. Da parte loro, le attività delle società figlie ricadono parzialmente, nella specie, nelle esenzioni dall’IVA. Pertanto, le società figlie non possono detrarre interamente dal loro debito IVA l’imposta assolta per le loro prestazioni a monte (che le stesse hanno ricevuto dalla holding). La holding, per contro, ha fatto valere la detrazione integrale dell’imposta assolta a monte e ha versato l’IVA in relazione ai suoi servizi a titolo oneroso. Qualora il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita di tali servizi siano identici, l’operazione è pertanto neutrale ai fini dell’IVA nel gruppo. Qualora, invece, la rifatturazione alle società figlie avvenga al di sotto del prezzo di acquisto della holding, il gruppo beneficia di un vantaggio ai fini dell’IVA. 4. La costruzione illustrata sopra ha indotto l’amministrazione finanziaria a rivalutare la base imponibile IVA dei servizi della holding. Il relativo fondamento è costituito dall’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA. Esso consente agli Stati membri, in determinati casi, di assoggettare a imposta le prestazioni tra imprese collegate non sulla scorta del corrispettivo effettivamente pagato, bensì sulla scorta di un valore fittizio (cosiddetta base imponibile minima). 5. L’amministrazione finanziaria ritiene che siffatto valore fittizio (il valore normale ai sensi dell’articolo 72 della direttiva IVA) venga determinato, nella specie, sulla scorta dei prezzi di costo della holding. Dal momento che la holding aveva detratto dal suo debito IVA tutte le imposte assolte a monte, l’ufficio delle imposte ha considerato tutte le spese della holding quale base imponibile per le sue operazioni a valle. 6. Nel presente procedimento, la Corte – quale conseguenza indiretta della sua «giurisprudenza in materia di holding» – è chiamata adesso a precisare l’ambito di applicazione della base imponibile minima e a chiarire se, effettivamente, tutte le spese di un soggetto passivo possano essere incluse nel calcolo del valore normale. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 7. Il contesto normativo di diritto dell’Unione è costituito dagli articoli della direttiva IVA menzionati di seguito. 8. L’articolo 73 di tale direttiva sancisce, quale principio, quanto segue: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni». 9. L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, disciplina quale eccezione quanto segue: «1.   Allo scopo di prevenire l’elusione o l’evasione fiscale gli Stati membri possono, nei seguenti casi, prendere misure affinché, per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro, la base imponibile sia pari al valore normale: a) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177». 10. L’articolo 72 di tale direttiva riguarda il calcolo del valore normale: «Ai fini della presente direttiva, per “valore normale” si intende l’intero importo che l’acquirente o il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente nel territorio dello Stato membro in cui l’operazione è imponibile per ottenere i beni o servizi in questione al momento di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per “valore normale” si intendono i seguenti importi: 1) nel caso di beni, un importo non inferiore al prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, al prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; 2) nel caso di servizi, un importo non inferiore alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione della prestazione di servizi». B. Normativa svedese 11. [OSCURATO:PERSONA], gli articoli 72, 73 e 80 della direttiva IVA, sono stati attuati nell’ordinamento giuridico nazionale dal capo 1, articolo 9, paragrafo 1, e dal capo 7, articoli 2, 3 e 3a del Mervärdesskattelag (1994:200) (in prosieguo: la «legge sull’IVA»). La nuova versione del Mervärdesskattelag (2023:200), entrata nel frattempo in vigore, non è ancora applicabile alla presente controversia. 12. Ai sensi del capo 1, articolo 9, paragrafo 1, della legge sull’IVA, è considerato valore normale di una prestazione di servizi l’intero importo che il destinatario di un servizio, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, al momento della prestazione e in condizioni di libera concorrenza, a un prestatore indipendente di un siffatto servizio nel territorio nazionale. Ai sensi del paragrafo 2, qualora non siano accertabili prestazioni di servizi analoghe, il valore normale deve essere fissato in un importo non inferiore alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione della prestazione di servizi. 13. Ai sensi del capo 7, articoli 2 e 3, della legge sull’IVA, la base imponibile è, in linea di principio, il corrispettivo per un bene o un servizio. 14. Ai sensi del capo 7, articolo 3a, della legge sull’IVA, si considera come base imponibile il valore normale se il corrispettivo è inferiore al valore normale, l’acquirente non ha interamente diritto alla detrazione, il venditore e l’acquirente sono collegati tra loro e il soggetto passivo non è in grado di dimostrare adeguatamente che il corrispettivo è conforme ad un prezzo abituale di mercato. III. Fatti 15. [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società di capitali di diritto svedese, è la società madre di un gruppo. L’attività economica del gruppo consiste nella gestione di immobili tramite un totale di 19 società figlie dirette e indirette. L’attività delle società figlie è parzialmente esente da imposta, cosicché la detrazione dell’IVA (articolo 168 della direttiva IVA) versata per le prestazioni a monte della società figlia è parzialmente esclusa. 16. L’attività della [OSCURATO:PERSONA] si limita alla prestazione a titolo oneroso di servizi infragruppo alle società figlie da essa controllate. Si tratta, al riguardo, di servizi di gestione aziendale, di finanziamento, di gestione immobiliare, di gestione della tecnologia dell’informazione e di gestione del personale. Siffatti servizi sono assoggettati integralmente all’IVA. 17. Nel 2016, anno controverso, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatturato alle sue società figlie, per i servizi prestati, un totale di circa 2,3 milioni di corone svedesi. Essa ha dichiarato di avere calcolato tale importo applicando il cosiddetto metodo del costo maggiorato (Cost-Plus-Method), ossia un metodo elaborato per il diritto in materia di imposte sul reddito e ivi in particolare per i prezzi di trasferimento. Inoltre, essa avrebbe applicato una chiave di ripartizione in forza della quale una percentuale specifica dei suoi costi di gestione aziendale, dei locali, dei telefoni, della tecnologia dell’informazione, di rappresentanza e di trasferta è stata attribuita alle operazioni a valle. I costi a carico degli azionisti, nonché quelli di contabilità, di audit, delle assemblee generali, i costi per la raccolta di capitale, i costi per una prevista emissione di nuove azioni e per la quotazione in borsa non sarebbero per contro collegati alle prestazioni a valle. Pertanto, questi ultimi costi non sono stati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di calcolo del corrispettivo per i servizi forniti. 18. Nell’anno controverso, le spese totali della [OSCURATO:PERSONA] erano pari a circa 28 milioni di corone svedesi. Circa la metà di detto importo riguardava prestazioni a monte soggette a IVA, mentre l’importo residuo riguardava prestazioni a monte esenti da IVA e altre operazioni non imponibili, come pagamenti di retribuzioni. [OSCURATO:PERSONA] ha detratto tutti gli importi assolti a monte dal proprio debito IVA. Ciò ha riguardato anche prestazioni a monte che non erano state prese in considerazione in sede di calcolo del corrispettivo per le prestazioni a valle. 19. È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] e le sue società figlie sono collegate ai sensi del capo 7, articolo 3a, della legge sull’IVA svedese. Inoltre, non sono stati espressi dubbi sul fatto che gli articoli 72, 73 e 80 della direttiva IVA siano stati recepiti correttamente nell’ordinamento giuridico svedese. Neanche la portata del diritto a detrazione della [OSCURATO:PERSONA] è controversa. È evidente che l’amministrazione finanziaria parte dal presupposto che tutte le prestazioni a monte gravate da IVA siano direttamente attribuibili alle prestazioni a valle imponibili a favore della società figlia. 20. Tra le parti è controversa unicamente la questione se la base imponibile per il debito IVA della [OSCURATO:PERSONA] sia costituita dal corrispettivo versato dalle società figlie o da un importo più alto. 21. [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio delle imposte; in prosieguo: il «convenuto») ritiene che il corrispettivo percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] per le sue prestazioni a valle sia inferiore al valore normale. Il convenuto ha pertanto deciso di rivalutare la base imponibile per le prestazioni a valle e di aumentarla ai sensi del capo 7, articolo 3a, della legge sull’IVA. Secondo il convenuto, le operazioni a valle della [OSCURATO:PERSONA] costituiscono una prestazione unica. Per siffatta prestazione non esisterebbe sul libero mercato un prezzo analogo, cosicché il valore normale corrisponderebbe quantomeno all’importo delle spese sostenute per fornire la prestazione. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito ulteriori prestazioni, il convenuto ha assunto a base imponibile l’importo totale delle sue spese nell’anno controverso, e dunque 28 milioni di corone svedesi. Su tale base, il convenuto ha calcolato l’IVA che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a pagare. 22. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale provvedimento dinanzi al giudice di primo grado. Siffatto giudice ha annullato il provvedimento con la motivazione che non tutte le spese della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero relative ai servizi da essa forniti alle società figlie. In particolare, una larga parte dei suoi costi sarebbe costituita dalle spese connesse ad un’eventuale quotazione in borsa. Ciò non avrebbe nulla a che fare con le operazioni a valle. 23. A seguito di impugnazione del convenuto, tale decisione è stata annullata. Il provvedimento è stato confermato con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detratto integralmente tutti gli importi dell’imposta assolta a monte. Essa avrebbe pertanto attribuito tutte le spese alla sua attività economica. Poiché l’attività economica della [OSCURATO:PERSONA] si esaurirebbe nella gestione delle società figlie, in sede di determinazione del valore normale dovrebbero essere prese in considerazione tutte le sue spese. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione. IV. Procedimento pregiudiziale 24. L’[OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstol (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]) nutre dubbi sulla legittimità del modus operandi del convenuto. Pertanto, esso ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni: 1) Se, in sede di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di rivalutazione della base imponibile, sia compatibile con gli articoli 72 e 80 della direttiva IVA, allorché una società madre fornisca alle sue società figlie servizi del tipo di cui nella presente fattispecie, considerare sempre detti servizi come servizi unici, il cui valore normale non può essere determinato mediante un raffronto come previsto all’articolo 72, primo comma. 2) Se, in sede di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di rivalutazione della base imponibile, sia compatibile con gli articoli 72 e 80 della direttiva IVA considerare che il totale delle spese di una società madre, compresi i costi di raccolta di capitale e i costi a carico degli azionisti, costituisca il costo sostenuto dalla società per l’esecuzione della prestazione di servizi alle sue società figlie, qualora l’unica attività della società madre consista nella gestione attiva delle sue società figlie e la società madre abbia detratto interamente l’IVA assolta a monte per i suoi acquisti. 25. Nel procedimento dinanzi alla Corte, oltre alla [OSCURATO:PERSONA] e al convenuto, anche la Commissione europea ha presentato osservazioni scritte. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione. V. Analisi A. Sullo sfondo delle questioni pregiudiziali: la giurisprudenza in materia di holding 26. L’ufficio delle imposte convenuto critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto valere per le proprie prestazioni a monte (nella misura in cui erano soggette ad IVA) la detrazione integrale dell’imposta assolta a monte, sebbene il gruppo ( rectius : le società figlie controllate dalla [OSCURATO:PERSONA]) effettui nei confronti di terzi prestazioni di servizi parzialmente esenti. 27. Un’impresa individuale con un’attività economica equiparabile, infatti, potrebbe far valere solo una detrazione parziale dell’imposta assolta a monte. Qualora il gruppo non operasse tramite una struttura di holding, bensì come un’impresa individuale, la detrazione dell’imposta assolta a monte in relazione alle proprie spese di gestione si baserebbe sulle operazioni a valle dell’impresa individuale. Operazioni esenti a causa di singole attività limiterebbero in tal caso proporzionalmente la detrazione dell’imposta assolta a monte. Per il resto, la detrazione dell’imposta assolta a monte anche relativamente ai costi di gestione dell’impresa resterebbe tuttavia possibile. 28. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, siffatte considerazioni non devono valere nel caso di una holding ( 5 ), in quanto una holding, la quale si limita a ricevere dividendi, non svolgerebbe, in linea di principio, un’attività economica e non sarebbe pertanto un soggetto passivo. Ciò non varrebbe (solo) qualora la partecipazione sia accompagnata da una interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l’acquisto di partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio ( 6 ). 29. Senza la prestazione di attività di gestione a titolo oneroso a favore delle società figlie, ad una holding non spetterebbe affatto, in forza della giurisprudenza della Corte in materia di holding, una detrazione ai sensi dell’articolo 168 di tale direttiva relativamente ai costi di gestione dell’impresa. 30. La conseguenza di tale giurisprudenza è che qualsiasi holding di un gruppo, la quale effettui operazioni integralmente o parzialmente imponibili, deve eseguire prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore delle società figlie qualora intenda neutralizzare l’onere IVA gravante sui costi di gestione del gruppo tramite una detrazione dell’imposta assolta a monte. Vengono pertanto «costruite» prestazioni di servizi a titolo oneroso tra la [OSCURATO:PERSONA] e le società figlie. Una detrazione dell’imposta assolta a monte sulla base dei fatturati esterni del gruppo è quindi praticamente impossibile. 31. La giurisprudenza in materia di holding è stata elaborata con riferimento ad una mera holding finanziaria, il cui unico scopo è l’acquisizione di partecipazioni presso altre imprese, e la quale non ha una propria attività operativa. I suoi unici introiti constavano di dividendi, i quali non costituiscono il corrispettivo dello sfruttamento economico di un bene, bensì discendono dalla mera proprietà di un’azione. 32. È vero che una mera holding finanziaria, la quale si limita a percepire dividendi da diverse partecipazioni, non svolge un’attività economica. La situazione è tuttavia diversa nel caso di una holding capogruppo, la quale gestisce le partecipazioni da essa controllate. Il suo obiettivo non risiede appunto solo nell’acquisizione, bensì anche nella gestione delle partecipazioni. Essa non è comparabile ad un mero azionista. Occorre pertanto giustificare il motivo per cui essa debba poter essere considerata un soggetto passivo solo qualora la stessa esegua prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore delle società figlie. La giurisprudenza elaborata finora non fornisce alcuna motivazione al riguardo ed invita letteralmente ad elaborare costruzioni. Ciò viene mostrato anche dal caso di specie. 33. Senza siffatta giurisprudenza, non dovrebbero essere riscossi affatto corrispettivi separati per la «gestione delle partecipazioni» (sotto il profilo dell’imposta sul reddito, sarebbe probabilmente sufficiente un trasferimento di costi meramente interno) e la detrazione dell’imposta assolta a monte della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere concessa solo proporzionalmente – in base alle operazioni a valle imponibili delle sue partecipazioni. Le questioni sollevate nella specie, concernenti l’applicazione di una base imponibile fittizia, diverrebbero pertanto superflue. Si tratterebbe di una soluzione semplice e probabilmente preferibile. 34. Anche il principio di neutralità delle forme giuridiche – riconosciuto ed evidenziato dalla Corte ( 7 ) – depone in effetti a favore del fatto che, in entrambi i casi (imprenditore individuale con diversi settori di attività versus socio controllante di un gruppo con diversi settori di attività coperti dalle società figlie), le spese sostenute per la direzione dell’impresa debbano essere esentate dall’IVA per un importo identico. L’imprenditore individuale svolge direttamente un’attività economica, mentre il socio controllante di un gruppo solo indirettamente , segnatamente tramite le società figlie da esso controllate. Qualora entrambe le imprese esercitino la stessa attività economica, né l’imprenditore individuale né il socio controllante di un gruppo dovrebbe essere costretto a concludere contratti di servizi a titolo oneroso con la «propria» impresa per poter procedere, in quanto soggetto passivo, ad una detrazione dell’imposta assolta a monte ( 8 ), affinché per il medesimo l’IVA sia neutrale. 35. Pertanto, qualora la Corte dovesse riconoscere, in futuro, che una holding capogruppo esercita un’attività economica indiretta anche senza fornire servizi a titolo oneroso alle sue società figlie e sia a tal riguardo un soggetto passivo, molte delle relative controversie in futuro non sorgerebbero più. Altrimenti, resterà l’incentivo, in situazioni di holding, a fornire prestazioni di servizi apparentemente artificiali dietro corrispettivo. In questo caso, continuerà ad essere oggetto di controversia o l’ammontare della detrazione dell’imposta assolta a monte della holding ( 9 ) o – come nella specie – l’ammontare della base imponibile dei servizi a favore delle società figlie. Quest’ultimo caso solleva particolari difficoltà, in quanto, in realtà – come illustrato in precedenza al paragrafo 26 e segg. – ciò che rileva è unicamente la corretta detrazione della [OSCURATO:PERSONA]. B. Sulla prima questione pregiudiziale 36. La prima questione pregiudiziale verte sulla determinazione della base imponibile. A tal fine è rilevante, in linea di principio, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA, il corrispettivo versato al prestatore. Ai sensi dell’articolo 80, lo Stato membro, allo scopo di prevenire l’elusione o l’evasione fiscale può stabilire, in determinate situazioni di vicinanza tra prestatore e destinatario dei servizi, che la base imponibile sia pari al valore normale. Ai sensi dell’articolo 72, il valore normale è l’intero importo che il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione, avrebbe pagato per una prestazione di servizi analoga (nella specie). Solo qualora non siano accertabili prestazioni di servizi analoghe può essere fatto riferimento alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione della prestazione di servizi. 37. Al fine di accertare il valore normale ai sensi dell’articolo 72 della direttiva IVA, il giudice del rinvio chiede se servizi di gestione forniti da una holding alle proprie società figlie costituiscano servizi unici, per i quali debba essere determinato un valore normale unico. 38. Per rispondere a tale questione, occorre pertanto chiarire, anzitutto, se la [OSCURATO:PERSONA] fornisca nella specie un servizio uniforme (unico) oppure diversi servizi, i quali devono essere apprezzati separatamente (al riguardo sub 1.). Solo dopo potrà essere valutata la modalità di calcolo del valore normale (al riguardo sub 2.). 1. Sull’unicità della prestazione a) Criterio per l’unicità di un pacchetto di servizi 39. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, ciascuna prestazione deve normalmente essere considerata, ai fini dell’IVA, distinta e indipendente ( 10 ). Ciò discenderebbe dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, nonché dall’articolo 2 della direttiva IVA ( 11 ), e vale anche nel caso in cui sussista una certa connessione tra più prestazioni, in quanto sono dirette ad un unico obiettivo economico ( 12 ). 40. Tuttavia, siffatto principio dell’autonomia di ciascuna prestazione non è assoluto. Infatti, le operazioni non devono essere artificialmente divise in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA ( 13 ). Il trattamento a fini dell’IVA dei pacchetti di servizi si pone quindi tra il principio di autonomia delle prestazioni, da un lato, e il divieto di divisione artificiale di operazioni uniche, dall’altro. In tale contesto, la Corte ha elaborato due deroghe al principio dell’autonomia della prestazione, segnatamente, da una parte, le prestazioni uniche complesse e, dall’altra, le prestazioni accessorie dipendenti ( 14 ). b) Assenza di prestazioni accessorie e di una prestazione unica complessa 41. Va considerata come una prestazione accessoria dipendente da una prestazione principale una prestazione che costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore ( 15 ). Il giudice del rinvio ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alle proprie società figlie servizi di gestione aziendale, finanziari, di gestione immobiliare, di investimento, di gestione della tecnologia dell’informazione e del personale. Nessuna di siffatte prestazioni costituisce una prestazione accessoria dipendente rispetto alle altre. Le summenzionate prestazioni, infatti, hanno ciascuna un carattere autonomo, originale, e nessuna delle prestazioni è subordinata ad una altra con riferimento alla sua finalità. 42. Non sussiste neanche una prestazione unica complessa. In caso di prestazione unica complessa, una serie di elementi di una prestazione compongono una prestazione sui generis . Si è in presenza di una siffatta prestazione quando due o più elementi o atti sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente , una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale ( 16 ). La Corte accerta se ciò si verifica nella specie individuando gli elementi caratteristici ( 17 ) e in tal modo la natura di un’operazione ( 18 ) dal «punto di vista del consumatore medio» ( 19 ) ( 20 ). 43. Un’indissociabilità degli elementi della prestazione non è ravvisabile nel caso in esame. Piuttosto, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] (gestione aziendale, finanziamenti, gestione immobiliare, della tecnologia dell’informazione e del personale) costituiscono cinque prestazioni di servizi diverse, ciascuna con uno specifico carattere. Su ciò non incide neanche una combinazione di siffatti servizi, in quanto il loro carattere individuale continua ad essere riconoscibile. Secondo la percezione del pubblico, non si tratta pertanto di una prestazione unica sui generis . I servizi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono fruibili anche separatamente. Essi vengono prestati sul mercato da fornitori rispettivamente specializzati. Non sussiste alcuna necessità di acquistare siffatti servizi sotto forma di pacchetto. 44. È vero che le società figlie hanno pagato ogni volta un prezzo unico per i servizi. Siffatto indizio depone effettivamente a favore, in linea di principio, della sussistenza di una prestazione unica complessa ( 21 ); tuttavia, nei casi di imprese collegate, esso ha un’importanza secondaria. Altrimenti, infatti, il gruppo, tramite la pattuizione di un corrispettivo unico o di più corrispettivi separati, potrebbe influire esso stesso sulla valutazione delle prestazioni ai fini dell’IVA. Il corrispettivo unico non osta pertanto, nel caso di specie, al riconoscimento di prestazioni separate. 45. Ciò premesso, le prestazioni della [OSCURATO:PERSONA] – come sottolineato correttamente anche dalla Commissione – devono essere valutate separatamente. Secondo gli accertamenti comunicati dal giudice del rinvio, si tratta di cinque diverse prestazioni di servizi a favore delle società figlie della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Sulla determinazione del valore normale 46. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, se il valore normale per i servizi della [OSCURATO:PERSONA] sia determinato sulla scorta di un prezzo di riferimento ai sensi dell’articolo 72, primo comma, della direttiva IVA, oppure sulla scorta delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 72, secondo comma, punto 2, di tale direttiva. 47. Stando al dettato della disposizione, ciò dipende da se «siano accertabili (…) prestazioni di servizi analoghe». Solo in caso negativo è possibile fare riferimento alle spese della [OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare il valore normale. 48. Spetta al giudice del rinvio stabilire se sia possibile accertare prezzi di riferimento sul libero mercato per i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e il loro eventuale ammontare. Dal momento che i cinque servizi della [OSCURATO:PERSONA] devono essere valutati separatamente, un accertamento di prezzi di riferimento dovrebbe probabilmente essere possibile. 49. Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato da terzi i servizi forniti alle proprie società figlie, non sono ravvisabili elementi che depongono contro la possibilità di considerare come prezzo di riferimento il corrispettivo versato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sussiste una presunzione, infatti, nel senso che un prezzo pagato tra terzi corrisponda al valore di mercato di una prestazione. 3. Conclusione sulla prima questione pregiudiziale 50. Il valore normale per i singoli servizi della [OSCURATO:PERSONA] deve essere determinato separatamente sulla scorta dei prezzi di riferimento ai sensi dell’articolo 72, primo comma, della direttiva IVA. Un pacchetto di servizi indissociabile, in relazione al quale non esisterebbe un prezzo di riferimento, non è ipotizzabile nella specie. C. In subordine: sulla seconda questione pregiudiziale 51. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede come debbano essere calcolate le «spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione della prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 72, secondo comma, punto 2, della direttiva IVA. In particolare, il giudice del rinvio chiede se ciò possa avvenire sommando tutte le spese di un soggetto passivo, qualora le prestazioni a valle di quest’ultimo si esauriscano nella gestione di società figlie, ed esso abbia detratto interamente dal suo debito IVA le imposte assolte a monte per le sue prestazioni a monte. Siffatta questione si pone peraltro nella presente controversia solo qualora sia ipotizzabile un pacchetto di servizi indissociabile, per il quale non esiste un prezzo di riferimento. Essa verrà pertanto risolta solo in subordine. 1. Requisito obbligatorio dell’articolo 80 della direttiva IVA: rischio di un’elusione o di un’evasione fiscale 52. L’applicazione del valore normale presuppone tuttavia, anzitutto, l’applicabilità dell’articolo 80, paragrafo 1, prima frase, della direttiva IVA, e dunque la sussistenza del rischio di un’elusione o di un’evasione fiscale. Altrimenti, ai sensi dell’articolo 73 di tale direttiva, la base imponibile comprende tutto ciò che viene speso dal destinatario della prestazione. 53. Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto un corrispettivo dalle sue società figlie per i propri servizi, siffatto valore realmente percepito ( 22 ) costituisce in linea di principio, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA, la base imponibile dell’IVA. L’ammontare della base imponibile non è dunque fissato dal legislatore dell’Unione, ma viene determinato autonomamente dal soggetto passivo e dal destinatario della prestazione. Rileva l’importo che il destinatario deve spendere al fine di ricevere la prestazione. È in linea di principio irrilevante, ai fini dell’IVA, se esso sia superiore o inferiore al valore di mercato. 54. La mera circostanza che la detrazione dell’imposta assolta sulle prestazioni a monte sia superiore al debito d’imposta sulle prestazioni a valle non è al riguardo un indizio – come sottolineato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte – di un’elusione o di un’evasione fiscale ( 23 ). Neanche una vendita di merci al di sotto del prezzo normale di mercato fonda un rischio di perdita di gettito fiscale, dal momento che – come sottolineato correttamente anche dalla Commissione – il principio di libera concorrenza è irrilevante, in linea di principio, nel caso dell’IVA (a causa del suo carattere di imposta indiretta sui consumi). A maggior ragione, ciò non fonda il rischio di un’elusione o di un’evasione fiscale. In definitiva, il destinatario della prestazione (e non il prestatore) deve e verrà assoggettato a imposta in funzione dell’onere sostenuto (e non dell’onere normale) per un bene di consumo (cessione di beni o prestazione di servizi). 55. La circostanza che il prestatore non abbia realizzato alcun profitto è parimenti irrilevante con riguardo alla normativa in materia di IVA [v., ex multis , articolo 9 della direttiva IVA: «attività economica, indipendentemente (…) dai risultati di detta attività»]. Pertanto, il rischio che l’articolo 80 della direttiva IVA tenta di combattere non può provenire dall’ammontare del prezzo e dal conseguente gettito fiscale. La normativa in materia di IVA accetta dunque un prezzo che non copre i costi tra il soggetto passivo e il destinatario della prestazione. 56. Se, tuttavia, il soggetto passivo (la [OSCURATO:PERSONA]) e il destinatario della prestazione (la società figlia) sono imprese collegate, la determinazione del prezzo tra le stesse è sensibile ai fini dell’IVA per un altro motivo. Ciò emerge dai seguenti esempi, i quali partono dal presupposto di un’aliquota IVA del 20 %: 57. [OSCURATO:PERSONA] acquista da un terzo un servizio per 120 (IVA inclusa, pari a 20) e lo rivende a titolo oneroso alla società figlia. La società figlia non ha diritto alla detrazione, in quanto effettua operazioni esenti. Nel caso di un prezzo di vendita di 120, la detrazione dell’imposta assolta a monte e il debito d’imposta della [OSCURATO:PERSONA] si compensano a vicenda, cosicché la società figlia è gravata da un’IVA pari a 20. In assenza di diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, essa non potrebbe neutralizzarla. Di conseguenza, sul gruppo grava un’IVA pari a 20 non detraibile. Lo stesso risultato si verificherebbe anche nel caso di un imprenditore individuale, il quale non abbia diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte a causa delle sue operazioni esenti. 58. Per contro, nel caso di un prezzo di vendita pari a 60, la [OSCURATO:PERSONA] continuerebbe ad avere una detrazione dell’imposta assolta a monte del 20, ma un debito d’imposta solo del 10 (20/120 su 60), cosicché la società figlia verrebbe gravata soltanto di un’IVA pari a 10. Il gruppo avrebbe in tal modo dimezzato gli oneri connessi all’esclusione della società figlia dalla detrazione dell’imposta assolta a monte. Di conseguenza, per imprese strettamente collegate sussiste un interesse e la possibilità di pattuire, in siffatte fattispecie, non il prezzo di acquisto, bensì un prezzo inferiore. Un imprenditore individuale non avrebbe una simile possibilità. Dalla particolare vicinanza di prestatore e destinatario della prestazione discende un rischio sotto il profilo dell’IVA (la creazione di una detrazione ingiustificata dell’imposta assolta a monte, nella specie nel gruppo), che l’articolo 80 intende contrastare. 59. Pertanto, nei casi di cui all’articolo 80 della direttiva IVA, gli Stati membri possono eccezionalmente ( 24 ) calcolare l’IVA non sulla scorta del corrispettivo effettivo, bensì sulla scorta del valore normale superiore ai sensi dell’articolo 72. L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, presuppone che venga fornita una prestazione di servizi tra imprese collegate, che il destinatario dei servizi non abbia interamente diritto alla detrazione e che sussista il rischio di un’elusione o di un’evasione fiscale. Qualora siffatti requisiti siano soddisfatti, il valore normale ai sensi dell’articolo 72 viene paragonato al corrispettivo effettivo. Se il corrispettivo è inferiore al valore normale, la base imponibile dell’IVA è costituita dal valore normale. 60. È pacifico tra le parti che la [OSCURATO:PERSONA] e le sue società figlie sono imprese collegate, e che i destinatari dei servizi (le società figlie) non hanno interamente diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Pertanto, occorre esaminare unicamente se e in che misura sussista un rischio di elusione o di evasione fiscale. 61. Un’elusione o un’evasione fiscale è tuttavia di per sé esclusa in determinate circostanze. Ciò avviene laddove la fattispecie realizzata dal soggetto passivo non generi un rischio di perdita di gettito fiscale. 62. Qualora beni o servizi siano forniti a un prezzo artificialmente basso o elevato fra parti che godono entrambe interamente del diritto a detrazione dell’IVA, non può tuttavia sussistere, in tale fase, alcuna elusione o evasione fiscale ( 25 ). In un caso del genere, per l’ammontare dell’onere IVA totale gravante sul gruppo è irrilevante (in linea di principio ( 26 )), se le società figlie usufruiscano direttamente di servizi esterni, oppure se la [OSCURATO:PERSONA] acquisti in un primo momento siffatti servizi, e li rivenda poi ad un prezzo inferiore o superiore alle società figlie. 63. Non sussiste parimenti un rischio di perdita di gettito fiscale causato da prestazioni di servizi infragruppo qualora sulle spese della società fornitrice (della [OSCURATO:PERSONA]) non sia esigibile l’IVA (ad es. nel caso del pagamento di retribuzioni). Ciò che è decisivo è che la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto far valere al riguardo la detrazione dell’imposta assolta a monte. L’esclusione parziale del loro destinatario (ossia delle società figlie) dalla detrazione non produce un effetto di tale portata, diversamente da quanto sembra ritenere l’amministrazione finanziaria svedese. Non viene creata nel gruppo una detrazione ingiustificata dell’imposta assolta a monte. Anche un imprenditore individuale con spese equiparabili e con un’attività economica equiparabile verrebbe gravato dell’IVA per un importo identico a quello del gruppo. 64. Sussiste pertanto un rischio di perdita di gettito fiscale nella misura in cui, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] percepisca servizi imponibili; in secondo luogo, le società figlie non abbiano interamente diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte e, in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rivenda alle società figlie i servizi acquistati ad un corrispettivo inferiore al prezzo di acquisto. Qualora la [OSCURATO:PERSONA], in un caso del genere (nell’ambito della «gestione a titolo oneroso» richiesta dalla Corte), rivenda le sue prestazioni a monte alle proprie società figlie ad un prezzo artificialmente basso, il gruppo può ridurre parzialmente gli oneri relativi all’IVA connessi all’assenza di diritto a detrazione delle società figlie. 65. Nella misura in cui, invece, le spese della [OSCURATO:PERSONA] non siano gravate da IVA, ciò non è possibile. Non sussiste a tal riguardo alcun rischio di perdita di gettito fiscale. Ciò vale anche qualora i destinatari dei servizi (le società figlie) non abbiano interamente diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Il fatto che la detrazione del destinatario non possa essere rilevante ai fini dell’accertamento di un rischio di perdita di gettito fiscale si evince già dalla menzione separata di tale elemento all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA. Tale elemento sarebbe ridondante se esso dovesse essere contestualmente verificato in sede di accertamento della sussistenza un rischio di elusione o di evasione fiscale. 66. La rilevanza giuridica del fatto che le prestazioni a monte erano gravate da imposta risulta anche alla luce dell’articolo 16, primo comma, nonché dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA. Infatti, essi presuppongono parimenti, ai fini della finzione quali prestazioni a titolo oneroso (con conseguente aumento della base imponibile), che le prestazioni a monte che continuano ad essere fornite a titolo gratuito abbiano legittimato alla detrazione dell’imposta assolta a monte. In sostanza, sia l’articolo 80 in combinato disposto con l’articolo 72, sia l’articolo 16, primo comma e l’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, perseguono il medesimo obiettivo. Deve essere rettificata una detrazione dell’imposta assolta a monte di colui che continua a cedere beni o a prestare servizi a terzi a titolo gratuito o parzialmente oneroso. 67. Basandosi sugli accertamenti comunicati dal giudice del rinvio, ciò significa che l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, può essere applicato solo a circa la metà delle prestazioni a valle della [OSCURATO:PERSONA] (circa 14 milioni di corone svedesi). Infatti, è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito sotto il profilo economico tutte le sue spese alle sue prestazioni a valle; tuttavia, solo la metà circa delle sue spese è stata gravata da IVA. Tutt’al più per tale importo può sussistere un rischio di perdita di gettito fiscale ai sensi dell’articolo 80 della direttiva IVA. 2. Sulla rilevanza delle spese della [OSCURATO:PERSONA] 68. Qualora l’articolo 80 della direttiva IVA sia applicabile, il valore normale delle prestazioni deve essere determinato in forza dell’articolo 72 di tale direttiva. Esso risulta in via principale, ai sensi dell’articolo 72, primo comma, dall’importo che il destinatario dovrebbe normalmente pagare per una cessione o una prestazione analoghe. Solo nella misura in cui il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che non siano accertabili prezzi di riferimento, il valore normale è costituito, ai sensi dell’articolo 72, secondo comma, punto 2, della direttiva IVA, dalle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione della prestazione di servizi (v. al riguardo già le considerazioni svolte in relazione alla prima questione pregiudiziale, paragrafo 44 e segg.). 69. Tuttavia, includere nel calcolo in maniera forfettaria e automatica tutte le spese della [OSCURATO:PERSONA] risalenti all’anno civile in questione, come fatto dal convenuto, darebbe luogo a risultati errati. Piuttosto, il valore normale deve essere calcolato separatamente per ciascuna prestazione di servizi – come sottolineato correttamente anche dalla Commissione – e non può pertanto essere determinato sulla scorta di tutte le spese di un anno. Ad esempio, i costi per il futuro acquisto di una partecipazione (o anche una quotazione in borsa della [OSCURATO:PERSONA]) nulla hanno a che vedere con i servizi forniti alle attuali società figlie. Essi non possono pertanto neanche incidere sulla base imponibile di siffatti servizi. 70. A ciò si aggiunge il fatto che determinate spese gravate da IVA a monte vengono ammortizzate solo nel corso di un lungo periodo di tempo ( 27 ). Proprio nel caso di investimenti di dimensioni maggiori, le eccedenze di imposta a monte sono dunque inerenti al sistema. In tal senso, la creazione di un centro dati da parte della [OSCURATO:PERSONA], al fine di fornire servizi della tecnologia dell’informazione alle società figlie a titolo oneroso, darebbe luogo nell’anno della creazione a costi elevati, con un elevato onere IVA che può essere neutralizzato tramite la detrazione dell’imposta assolta a monte dalla [OSCURATO:PERSONA]. 71. Non rifletterebbe la realtà economica includere integralmente siffatti costi di investimento, nell’anno del loro pagamento, nella determinazione del valore normale di una prestazione di servizi fornita nello stesso anno. Piuttosto, siffatte spese devono essere attribuite anche alle prestazioni di servizi degli anni successivi. Pur se tale aspetto non è stato ripreso direttamente nel testo dell’articolo 72 della direttiva IVA, esso deve ciononostante essere preso in considerazione nella normativa in materia di IVA. 72. Da un lato, la Corte ha già dichiarato espressamente che persino un prezzo abituale di mercato, il quale sia inferiore ai prezzi di costo, non consente un’applicazione dell’articolo 80 della direttiva IVA ( 28 ). Tuttavia, un prezzo abituale di mercato ripartisce costi di investimento a lungo termine anche su un arco di tempo di diversi anni. Dall’altro lato, ciò è messo in evidenza, ad esempio, dalla disposizione di cui all’articolo 187 della direttiva IVA, ai sensi del quale, in caso di un mutamento dei rapporti, la detrazione dell’imposta assolta a monte su costi di investimento non deve essere rettificata immediatamente, bensì anche nel corso di un periodo di tempo di diversi anni ( 29 ). Siffatta valutazione e i periodi di tempo ivi menzionati – sui quali gli Stati membri possono in parte influire – possono essere applicati in via analogica al caso di specie. Di conseguenza, la nozione di spese impiegata all’articolo 72, secondo comma, punto 2, della direttiva IVA, deve essere sottoposta ad una riduzione teleologica. 3. Conclusione sulla seconda questione pregiudiziale 73. Occorre pertanto rispondere (in subordine) alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che il valore normale di servizi di gestione infragruppo ai sensi dell’articolo 80 in combinato disposto con l’articolo 72 della direttiva IVA, non può essere accertato limitandosi a sommare tutte le spese sostenute da una holding in un determinato anno civile. Piuttosto, devono essere incluse solo le spese gravate da IVA. Al riguardo, occorre tenere conto del fatto che le spese devono essere attribuite alle rispettive prestazioni a valle. Per questo motivo, i costi per beni d’investimento possono essere presi in considerazione tutt’al più proporzionalmente nell’anno in cui sono sorti. VI. Conclusione 74. Propongo pertanto di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali proposte dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]): Gli articoli 72 e 80 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che i diversi servizi di gestione (nella specie: servizi di gestione aziendale, di finanziamento, nonché di gestione immobiliare, di gestione della tecnologia dell’informazione e di gestione del personale) forniti da una holding capogruppo alle proprie società figlie, non costituiscono affatto sempre servizi unici, in relazione ai quali è escluso a priori l’accertamento di un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 72, primo comma, di tale direttiva. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Fondamentale sentenza del 20 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/90 , EU:C:1991:268 , punto 13 ); v. anche sentenze dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio) ( C‑98/21 , EU:C:2022:645 , punto 41 e segg.); dell’8 novembre 2018, C&D [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/17 , EU:C:2018:888 , punto 30 e segg.), e del 17 ottobre 2018, Ryanair ( C‑249/17 , EU:C:2018:834 , punto 16 e segg.). ( 3 ) GU 2006, L 347, pag. 1 nella versione in vigore nel periodo controverso. ( 4 ) Secondo la sentenza del 5 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑320/17 , EU:C:2018:537 , punto 45 ), anche la locazione di un immobile deve rientrare nella nozione di gestione di una partecipazione. ( 5 ) Fondamentale sentenza del 20 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/90 , EU:C:1991:268 , punto 13 ); v. anche sentenze dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio) ( C‑98/21 , EU:C:2022:645 , punto 41 e segg.); dell’8 novembre 2018, C&D [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/17 , EU:C:2018:888 , punto 30 e segg.), e del 17 ottobre 2018, Ryanair ( C‑249/17 , EU:C:2018:834 , punto 16 e segg.). ( 6 ) Sentenza del 20 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/90 , EU:C:1991:268 , punti 13 e 14 ). ( 7 ) V., ex multis , nel settore delle esenzioni da imposta: sentenze del 28 giugno 2007, JP [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ( C‑363/05 , EU:C:2007:391 , punto 26 ); del 4 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑169/04 , EU:C:2006:289 , punto 53 ); del 3 aprile 2003, Hoffmann ( C‑144/00 , EU:C:2003:192 , punto 24 ); del 10 settembre 2002, Kügler ( C‑141/00 , EU:C:2002:473 , punto 30 ), e del 7 settembre 1999, Gregg ( C‑216/97 , EU:C:1999:390 , punto 20 ). ( 8 ) V. le mie conclusioni nella causa Sonaecom ( C‑42/19 , EU:C:2020:378 , paragrafo 47 ). ( 9 ) In tal senso da ultimo nella sentenza dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio) ( C‑98/21 , EU:C:2022:645 ). ( 10 ) Sentenze del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) ( C‑231/19 , EU:C:2020:513 , punto 23 ); del 18 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/16 , EU:C:2018:22 , punto 22 ), e del 10 marzo 2011, Bog e a. ( C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09 , EU:C:2011:135 , punto 53 ). ( 11 ) V. le mie conclusioni nella causa Frenetikexito ( C‑581/19 , EU:C:2020:855 , paragrafo 16 , e la giurisprudenza ivi citata). ( 12 ) V. le mie conclusioni nella causa Frenetikexito ( C‑581/19 , EU:C:2020:855 , paragrafo 18 ); v. sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning ( C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 44 ), in tal senso anche sentenza del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing ( C‑224/11 , EU:C:2013:15 , punto 42 ). ( 13 ) Sentenze del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) ( C‑231/19 , EU:C:2020:513 , punto 23 ); del 18 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/16 , EU:C:2018:22 , punto 22 ); del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] w Warszawie ( C‑42/14 , EU:C:2015:229 , punto 44 ); del 10 marzo 2011, Bog e a. ( C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09 , EU:C:2011:135 , punto 53 ) e del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 29 ). ( 14 ) V. le mie conclusioni nella causa Frenetikexito ( C‑581/19 , EU:C:2020:855 , paragrafo 20 e seg.). ( 15 ) V. le mie conclusioni nella causa Frenetikexito ( C‑581/19 , EU:C:2020:855 , paragrafo 34 ) nonché sentenze del 18 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/16 , EU:C:2018:22 , punto 23 ); del 10 novembre 2016, Baštová ( C‑432/15 , EU:C:2016:855 , punto 71 ); del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 , punto 52 ); del 15 maggio 2001, Primback ( C‑34/99 , EU:C:2001:271 , punto 45 ), e del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 30 ). ( 16 ) Sentenze del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) ( C‑231/19 , EU:C:2020:513 , punto 23 ); del 19 dicembre 2018, Mailat ( C‑17/18 , EU:C:2018:1038 , punto 33 ); del 18 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/16 , EU:C:2018:22 , punto 22 ); del 10 novembre 2016, Baštová ( C‑432/15 , EU:C:2016:855 , punto 70 ), e del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN ( C‑111/05 , EU:C:2007:195 , punto 23 ). ( 17 ) Sentenze del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN ( C‑111/05 , EU:C:2007:195 , punto 22 ), e del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV [OSCURATO:PERSONA] ( C‑41/04 , EU:C:2005:649 , punto 20 ). ( 18 ) Sentenze del 18 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑463/16 , EU:C:2018:22 , punto 30 ); del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑392/11 , EU:C:2012:597 , punto 18 ), e del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 29 ). Per contro, le sentenze impiegano nell’originale (ossia nella versione in lingua francese) sempre la stessa nozione: «éléments caractéristiques». ( 19 ) Sentenze del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑44/11 , EU:C:2012:484 , punto 21 ); del 2 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑276/09 , EU:C:2010:730 , punto 26 ), e del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 29 ). ( 20 ) V., al riguardo, anche le mie conclusioni nella causa Frenetikexito ( C‑581/19 , EU:C:2020:855 , paragrafo 22 ). ( 21 ) Ordinanza del 19 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑117/11 , non pubblicata, EU:C:2012:29 , punto 35 ), e sentenza del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 31 ). ( 22 ) Sentenza del 26 aprile 2012, Balkan and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑621/10 e C‑129/11 , EU:C:2012:248 , punto 43 e la giurisprudenza ivi citata). ( 23 ) Ciò è conforme anche alla costante giurisprudenza della Corte – v., ex multis , sentenze del 17 ottobre 2018, Ryanair ( C‑249/17 , EU:C:2018:834 , punto 24 e segg.), e del 29 maggio 1997, Skripalle ( C‑63/96 , EU:C:1997:263 , punto 26 ). ( 24 ) V., sul carattere di eccezione dell’articolo 80, espressamente sentenza del 26 aprile 2012, Balkan and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑621/10 e C‑129/11 , EU:C:2012:248 , punto 45 ). Sul carattere di eccezione nell’ambito della disposizione previgente v. sentenza del 29 maggio 1997, Skripalle ( C‑63/96 , EU:C:1997:263 , punto 24 ). ( 25 ) Sentenza del 26 aprile 2012, Balkan and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑621/10 e C‑129/11 , EU:C:2012:248 , punto 47 ). ( 26 ) Un’eccezione vale per l’acquisto di beni, il cui successivo impiego potrebbe comportare una rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte ai sensi dell’articolo 184 e segg. della direttiva IVA. ( 27 ) Vedasi su tale aspetto anche sentenza del 29 maggio 1997, Skripalle ( C‑63/96 , EU:C:1997:263 , punto 29 ). ( 28 ) Sentenza del 29 maggio 1997, Skripalle ( C‑63/96 , EU:C:1997:263 , punto 26 ) – ancora sulla disposizione previgente. ( 29 ) V., al riguardo, anche sentenza del 14 settembre 2006, Wollny ( C‑72/05 , EU:C:2006:573 , punto 24 e segg.).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris