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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13051/2026

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to a Palmi il 24 agosto 1975; avverso la sentenza del 10 luglio 2025 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto PaoloAttisano responsabile del reato di falsità ideologica sanzionato nell'art. 483 cod. pen., perché, secondo la prospettazione accusatoria, escusso dai militari della stazione carabinieri di Tortona incaricati per l'apposizione di un'annotazione ("documento non valido ai fini dell'espatrio") sulla carta di identità in suo possesso, avrebbe falsamente attestato di non essere in possesso della carta d'identità italiana poiché consegnata alle autorità bulgare per richiesta di cittadinanza.

2. Il ricorso si compone di due motivi d'impugnazione, formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge (in relazione all'art. 483 cod. pen.) e del connesso vizio di motivazione.

La difesa censura la qualificazione ritenuta dai giudici di merito, deducendo che le dichiarazioni rese dall'imputato sono state trasfuse in un verbale di sommarie informazioni testimoniali, privo di efficacia probatoria in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni.

In ogni caso difetterebbe la prova della falsità delle dichiarazioni rese, ben potendo l'[OSCURATO:PERSONA] essere ritornato in Bulgaria a recuperare la sua patente anche il giorno seguente la sua dichiarazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va opportunamente premesso che il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (ex multis, Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Rv. 264841).

3. Ciò considerato, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (di non essere in possesso della carta di identità italiana ma del solo passaporto bulgaro), secondo l'esplicita formulazione del capo d'imputazione e in coerenza con quanto accertato dai giudici di merito, è stata resa all'interno di un procedimento amministrativo diretto all'apposizione sulla carta d'identità dell'annotazione "documento non valido ai fini dell'espatrio", in esecuzione del relativo provvedimento reso dal Questore di Alessandria; in particolare, nella fase di notifica ed esecuzione del provvedimento amministrativo, dove le dichiarazioni sono state annotate in calce alla relata eriportate nel successivo verbale di sommarie informazioni testimoniali del 21 agosto 2017.

Ebbene, la relata di notifica è atto amministrativo che non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati dal destinatario, ma solo a dar conto dell'attività compiuta dal pubblico ufficiale, sicché l'eventuale falsità delle dichiarazioni rese all'ufficiale notificatore non integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen., allo stesso modo in cui non integra il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico la falsa dichiarazione di essere in possesso del contrassegno di assicurazione resa dal conducente di un'automobile al momento del controllo di polizia, perché, anche in questo caso, l'atto pubblico nel quale sono state trasfuse le dichiarazioni (il verbale di polizia) non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati dalle persone controllate (Sez. 5, n. 2321 del 31/10/2014, dep. 2015, Ragusa, Rv. 262719).

Con riferimento, invece, al verbale di sommarie informazioni testimoniali assunte dai carabinieri il 21 agosto 2017.

In linea di principio, deve rammentarsi che, in linea di principio, le sommarie informazioni testimoniali sono dichiarazioni rese, dinanzi alla polizia giudiziaria (art. 351 cod. proc. pen.) o allo stesso pubblico ministero (art. 362 cod. proc. pen.), da persone che "possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini" e in entrambi i casi l'atto nel quale vengono trasfuse le dichiarazioni è diretto a provare il contenuto della dichiarazione stessa (seppur con differente efficacia a seconda del diverso rito di celebrazione del processo) e, in esso, il dichiarante ha l'obbligo giuridico di dire la verità.

Non si comprende, tuttavia, in concreto, quale sia stata la funzione probatoria delle sommarie informazioni assunte dai carabinieri e, in particolare, se le sommarie informazioni assunte siano effettivamente tali o, seppur acquisite formalmente ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., siano state solo funzionali, ancora una volta, all'esecuzione del provvedimento amministrativo.

E tanto, per quanto osservato in precedenza, incide sulla sussistenza o meno del reato contestato.

In ogni caso, il dato fattuale utilizzato dalla Corte per dedurre la falsità dell'originaria dichiarazione è privo di forza logica inferenziale rispetto al thema probandum.

Il Tribunale ha ritenuto, infatti, la falsità della dichiarazione perché la stessa carta d'identità - sulla quale doveva essere apposto la dicitura e della quale l'Attizzano aveva negato il possesso (al momento della notifica del provvedimento del Questore) - veniva poi esibita dall'imputato, al suo rientro in Italia, al momento del controllo di polizia.

Ma la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] sia stato trovato in possesso della carta al controllo di frontiera, al momento del suo rientro in Italia dalla Bulgaria, non solo non permette, logicamente, di dedurre che tale possesso vi fosse anche al momento della notifica, ma si presenta coerente con le originariedichiarazioni rese dall'imputato dinanzi ai carabinieri quanto al luogo ove la carta era custodita.

Coerenza alla luce della quale andranno valutati anche gli ulteriori elementi fattuali evocati dalla Corte territoriale (le condizioni in cui si presentava la carta al momento della successiva esibizione, la mancanza di una ricevuta rilasciata dalle autorità bulgare al momento della consegna o l'aver avvisato o meno al momento dell'imbarco per la Bulgaria), autonomamente inidonei a fondare un giudizio di falsità della dichiarazione.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ancaccio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Palmi il 24 agosto 1975; avverso la sentenza del 10 luglio 2025 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto PaoloAttisano responsabile del reato di falsità ideologica sanzionato nell'art. 483 cod. pen., perché, secondo la prospettazione accusatoria, escusso dai militari della stazione carabinieri di Tortona incaricati per l'apposizione di un'annotazione ("documento non valido ai fini dell'espatrio") sulla carta di identità in suo possesso, avrebbe falsamente attestato di non essere in possesso della carta d'identità italiana poiché consegnata alle autorità bulgare per richiesta di cittadinanza. 2. Il ricorso si compone di due motivi d'impugnazione, formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge (in relazione all'art. 483 cod. pen.) e del connesso vizio di motivazione. La difesa censura la qualificazione ritenuta dai giudici di merito, deducendo che le dichiarazioni rese dall'imputato sono state trasfuse in un verbale di sommarie informazioni testimoniali, privo di efficacia probatoria in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni. In ogni caso difetterebbe la prova della falsità delle dichiarazioni rese, ben potendo l'[OSCURATO:PERSONA] essere ritornato in Bulgaria a recuperare la sua patente anche il giorno seguente la sua dichiarazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va opportunamente premesso che il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (ex multis, Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Rv. 264841). 3. Ciò considerato, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (di non essere in possesso della carta di identità italiana ma del solo passaporto bulgaro), secondo l'esplicita formulazione del capo d'imputazione e in coerenza con quanto accertato dai giudici di merito, è stata resa all'interno di un procedimento amministrativo diretto all'apposizione sulla carta d'identità dell'annotazione "documento non valido ai fini dell'espatrio", in esecuzione del relativo provvedimento reso dal Questore di Alessandria; in particolare, nella fase di notifica ed esecuzione del provvedimento amministrativo, dove le dichiarazioni sono state annotate in calce alla relata eriportate nel successivo verbale di sommarie informazioni testimoniali del 21 agosto 2017. Ebbene, la relata di notifica è atto amministrativo che non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati dal destinatario, ma solo a dar conto dell'attività compiuta dal pubblico ufficiale, sicché l'eventuale falsità delle dichiarazioni rese all'ufficiale notificatore non integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen., allo stesso modo in cui non integra il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico la falsa dichiarazione di essere in possesso del contrassegno di assicurazione resa dal conducente di un'automobile al momento del controllo di polizia, perché, anche in questo caso, l'atto pubblico nel quale sono state trasfuse le dichiarazioni (il verbale di polizia) non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati dalle persone controllate (Sez. 5, n. 2321 del 31/10/2014, dep. 2015, Ragusa, Rv. 262719). Con riferimento, invece, al verbale di sommarie informazioni testimoniali assunte dai carabinieri il 21 agosto 2017. In linea di principio, deve rammentarsi che, in linea di principio, le sommarie informazioni testimoniali sono dichiarazioni rese, dinanzi alla polizia giudiziaria (art. 351 cod. proc. pen.) o allo stesso pubblico ministero (art. 362 cod. proc. pen.), da persone che "possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini" e in entrambi i casi l'atto nel quale vengono trasfuse le dichiarazioni è diretto a provare il contenuto della dichiarazione stessa (seppur con differente efficacia a seconda del diverso rito di celebrazione del processo) e, in esso, il dichiarante ha l'obbligo giuridico di dire la verità. Non si comprende, tuttavia, in concreto, quale sia stata la funzione probatoria delle sommarie informazioni assunte dai carabinieri e, in particolare, se le sommarie informazioni assunte siano effettivamente tali o, seppur acquisite formalmente ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., siano state solo funzionali, ancora una volta, all'esecuzione del provvedimento amministrativo. E tanto, per quanto osservato in precedenza, incide sulla sussistenza o meno del reato contestato. In ogni caso, il dato fattuale utilizzato dalla Corte per dedurre la falsità dell'originaria dichiarazione è privo di forza logica inferenziale rispetto al thema probandum. Il Tribunale ha ritenuto, infatti, la falsità della dichiarazione perché la stessa carta d'identità - sulla quale doveva essere apposto la dicitura e della quale l'Attizzano aveva negato il possesso (al momento della notifica del provvedimento del Questore) - veniva poi esibita dall'imputato, al suo rientro in Italia, al momento del controllo di polizia. Ma la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] sia stato trovato in possesso della carta al controllo di frontiera, al momento del suo rientro in Italia dalla Bulgaria, non solo non permette, logicamente, di dedurre che tale possesso vi fosse anche al momento della notifica, ma si presenta coerente con le originariedichiarazioni rese dall'imputato dinanzi ai carabinieri quanto al luogo ove la carta era custodita. Coerenza alla luce della quale andranno valutati anche gli ulteriori elementi fattuali evocati dalla Corte territoriale (le condizioni in cui si presentava la carta al momento della successiva esibizione, la mancanza di una ricevuta rilasciata dalle autorità bulgare al momento della consegna o l'aver avvisato o meno al momento dell'imbarco per la Bulgaria), autonomamente inidonei a fondare un giudizio di falsità della dichiarazione. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ancaccio
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