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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 17548/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio limitatamente alla applicazione della pena sostitutiva. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 47262/16 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] — che, qualificata la condotta di cui all'imputazione ai sensi dell'art. 6, lett. b), di. n. 172/2008 aveva rinviato alla Corte partenopea per la ridetermi- nazione del trattamento sanzionatorio — in riforma della sentenza del 1 marzo 2012 del Tribunale di Napoli ha rideterminato la pena in mesi tre di reclusione.

2. Il ricorrente lamenta, con i primi due motivi di ricorso, vizio motivazionale e violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022 in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Ci si duole che la motivazione della ritenuta inammissibilità si sia limitata ad un mero richiamo al principio di diritto di cui alla sentenza 41313/2023 di questa Corte senza nemmeno indicarlo.

Si evidenzia che, anche a voler seguire tale indirizzo, che vedrebbe il mo- mento della formulazione dei motivi aggiunti come preclusivo della richiesta, nel caso in esame il termine per il deposito era spirato il 2 giugno 2022, allorquando le novità in materia di pene accessorie non erano ancora entrate in vigore.

Per cui, ritenere la richiesta non proponibile, frustrerebbe quanto previsto dall'art. 95 d.lgs. 150/2022 che ha previsto la possibilità di avanzare le richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per i processi pendenti in appello.

Con un terzo motivo si lamenta violazione di legge in punto di omessa valu- tazione dei motivi aggiunti depositati a mezzo pec il 1 giugno 2022, quindi tem- pestivamente, nel termine di quindici giorni antecedenti l'udienza con cui era stata richiesta ai sensi degli artt. 53, commi 1 e 2 della

I. 689/81, la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.

Chiede, pertanto, annullarsi l'impugnata sentenza.

3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.

4. I proposti motivi sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va an- nullata limitatamente alle statuizioni relative alla omessa sostituzione della pena detentiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

5. Ed invero, la comunque insufficiente motivazione del provvedimento impu- gnato, che si limita a richiamare i principi affermati da Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285708 - 01), senza peraltro nemmeno esplicarli, ri- chiama un precedente di questa Corte di legittimità che è rimasto isolato.

In senso più favorevole al richiedente, si è, infatti, condivisibilmente e reite- ratamente affermato che, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina tran- sitoria contenuta nell'art. 95 d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., la richiesta in tal senso dell'imputato deve essere formulata non neces- sariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi movi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'u- dienza di discussione d'appello (così Sez. 4, n. 13380 del 14/02/2024, Caponio, non mass.; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01; conf.

Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023 dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285630 - 01, che ha precisato che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 - 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729 - 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01).

Nel caso che ci occupa la richiesta, come riconosce la stessa Corte partenopea in sentenza, è intervenuta all'udienza di discussione.

Ed era, pertanto, tempestiva ed ammissibile.

Peraltro, fondatamente, il ricorrente rileva che il termine per proporre motivi nuovi — essendo la prima udienza fissata per il 17 giugno 2022 — era spirato il 2 giugno 2022, ovvero in epoca antecedente all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA]- tabia.

Per cui, in ogni caso, attesa la impossibilità per la difesa di richiedere con i motivi aggiunti la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, essendo la novità normativa intervenuta in un momento successivo alla scadenza del relativo termine, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla istanza.

6. Si deve, inoltre, rilevare la fondatezza anche dell'ultimo motivo di ricorso per non essersi la Corte di appello in alcun modo pronunciata sui motivi aggiunti proposti dalla difesa nei termini di legge con cui era stata avanzata la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ex art. 53 della legge n. 689 del 1981, che, secondo giurisprudenza costante, può essere proposta per la prima volta anche in appello in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado (Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018, B., Rv.274165 - 01; conf.

Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281064 - 01) P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla omessa sostituzione della pena detentiva, con rinvio ad al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio limitatamente alla applicazione della pena sostitutiva. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 47262/16 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] — che, qualificata la condotta di cui all'imputazione ai sensi dell'art. 6, lett. b), di. n. 172/2008 aveva rinviato alla Corte partenopea per la ridetermi- nazione del trattamento sanzionatorio — in riforma della sentenza del 1 marzo 2012 del Tribunale di Napoli ha rideterminato la pena in mesi tre di reclusione. 2. Il ricorrente lamenta, con i primi due motivi di ricorso, vizio motivazionale e violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022 in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Ci si duole che la motivazione della ritenuta inammissibilità si sia limitata ad un mero richiamo al principio di diritto di cui alla sentenza 41313/2023 di questa Corte senza nemmeno indicarlo. Si evidenzia che, anche a voler seguire tale indirizzo, che vedrebbe il mo- mento della formulazione dei motivi aggiunti come preclusivo della richiesta, nel caso in esame il termine per il deposito era spirato il 2 giugno 2022, allorquando le novità in materia di pene accessorie non erano ancora entrate in vigore. Per cui, ritenere la richiesta non proponibile, frustrerebbe quanto previsto dall'art. 95 d.lgs. 150/2022 che ha previsto la possibilità di avanzare le richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per i processi pendenti in appello. Con un terzo motivo si lamenta violazione di legge in punto di omessa valu- tazione dei motivi aggiunti depositati a mezzo pec il 1 giugno 2022, quindi tem- pestivamente, nel termine di quindici giorni antecedenti l'udienza con cui era stata richiesta ai sensi degli artt. 53, commi 1 e 2 della I. 689/81, la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Chiede, pertanto, annullarsi l'impugnata sentenza. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 4. I proposti motivi sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va an- nullata limitatamente alle statuizioni relative alla omessa sostituzione della pena detentiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. 5. Ed invero, la comunque insufficiente motivazione del provvedimento impu- gnato, che si limita a richiamare i principi affermati da Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285708 - 01), senza peraltro nemmeno esplicarli, ri- chiama un precedente di questa Corte di legittimità che è rimasto isolato. In senso più favorevole al richiedente, si è, infatti, condivisibilmente e reite- ratamente affermato che, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina tran- sitoria contenuta nell'art. 95 d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., la richiesta in tal senso dell'imputato deve essere formulata non neces- sariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi movi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'u- dienza di discussione d'appello (così Sez. 4, n. 13380 del 14/02/2024, Caponio, non mass.; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01; conf. Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023 dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285630 - 01, che ha precisato che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 - 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729 - 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01). Nel caso che ci occupa la richiesta, come riconosce la stessa Corte partenopea in sentenza, è intervenuta all'udienza di discussione. Ed era, pertanto, tempestiva ed ammissibile. Peraltro, fondatamente, il ricorrente rileva che il termine per proporre motivi nuovi — essendo la prima udienza fissata per il 17 giugno 2022 — era spirato il 2 giugno 2022, ovvero in epoca antecedente all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA]- tabia. Per cui, in ogni caso, attesa la impossibilità per la difesa di richiedere con i motivi aggiunti la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, essendo la novità normativa intervenuta in un momento successivo alla scadenza del relativo termine, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla istanza. 6. Si deve, inoltre, rilevare la fondatezza anche dell'ultimo motivo di ricorso per non essersi la Corte di appello in alcun modo pronunciata sui motivi aggiunti proposti dalla difesa nei termini di legge con cui era stata avanzata la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ex art. 53 della legge n. 689 del 1981, che, secondo giurisprudenza costante, può essere proposta per la prima volta anche in appello in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado (Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018, B., Rv.274165 - 01; conf. Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281064 - 01) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla omessa sostituzione della pena detentiva, con rinvio ad al
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