CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03007/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 32114/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] Servizi - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli a vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diVenezia 10 maggio 2021 n. 878 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di pace di Venezia la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna alla restituzione degli importi pagati, tra il 2006 e il 2011, a titolo di IVA sullaTariffa di [OSCURATO:PERSONA] (c.d. TIA-1). Oggetto: indebito oggettivo - restituzione dell’IVA versata sulla TIA-1.2. [OSCURATO:PERSONA] di pace con sentenza 10 agosto 2017 n. 802 accolse la domanda. La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con sentenza 10 maggio 2021 n. 878 il Tribunale di Venezia rigettò il gravame. Per quanto in questa sede ancora rileva il Tribunale ritenne che, ai fini dell’accoglimento della domanda attorea, era irrilevante la circostanza che l’attore, in quanto sostituto d’imposta,avesse potuto detrarre l’IVA versata alla [OSCURATO:SOCIETA] dal proprio debito d’imposta nei confronti dell’erario,avente ad oggetto l’IVAincassata dai propri clienti. Il Tribunale ritenne, da un lato, che la [OSCURATO:SOCIETA], sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva provato che l’attore si fosse avvalso della compensazione tra IVA dovuta ed IVA versata; e in secondo luogo che , in ogni caso, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] portato in detrazione dal proprio debito d’imposta l’IVA versata alla [OSCURATO:SOCIETA], ma non dovuta, era questione che riguardava il rapporto giuridico di diritto tributario tra l’erario e il contribuente, come tale irrilevante nel rapporto di diritto civile tra [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su un solo, articolato motivo ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce che la circostanza dell’avvenuta detrazione dell’IVA pagata sulla TIA, da parte di [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi provata in quanto non tempestivamente contestata; argomenta poi copiosamente sulle ragioni per cui l’avvenuta detrazione dell’IVAnon consentiva l’accoglimento della domanda di indebito. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bisn. 1, c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in identica fattispecie, da ultimo ribaditi da Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34088 del 2022, alla cui motivazione può qui rinviarsiex art. 118 disp. att. c.p.c.. 1.2. Restanoda aggiungere solo due considerazioni , in replica alle deduzioni svolte dalla ricorrente. La prima è che la maturata decadenza dell’erario dal diritto di ripetere l’IVA indebitamente portata in detrazione dal contribuente è circostanza che non fa venir meno né l’indebito, né l’obbligo restitutorio a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. Essa è un post factum, successivo al sorgere dell’obbligazione restitutoria e rilevante unicamente nel differente ed indipendente rapporto di diritto tributario tra [OSCURATO:PERSONA] e l ’ A genzia delle entrate. Nell ’ obbligazione nascente dal pagamento dell’indebito, infatti, non è consentito all’accipiens opporre al solvensle eccezioni che a questi avrebbe potuto opporre un terzo. 1.3. La società ricorrente ha chiesto, nel caso le sue deduzioni fossero state ritenute infondate, di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europa la seguente questione: se sia compatibile col diritto comunitario una normativa nazionale la quale consenta al contribuente di ripetere l’IVA versata ma non dovuta, anche quandoil solvens ha potuto portare in detrazione dalla propria obbligazione tributaria l’imposta indebitamente versata, né sia tenuto a restituirla all’erario per sopravvenuta decadenza di questo. Tale istanza non può accogliersi, in quanto la questione con essa sollevata e suscettibile di impingere nella normativa eurounitaria è irrilevante nel presente giudizio. La controversia tra privati, avente ad oggetto la spettanza o meno dell’IVA addebitata dal cedente il bene o servizio al cessionario, non ha ad oggetto il rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra le parti dell ’ operazione che si assume imponibile (Sez. 3- , Ordinanza n. 25850 del 16/11/2020, Rv. 659584 - 01) . Ma la materia del diritto delle obbligazioni non è materia armonizzata a livello comunitario, sicché le regole dell’indebito oggettivo restano estranee alla disciplina comunitaria, come già ritenuto da questa Corte in identiche fattispecie (Sez. 3, Ordinanza n. 6601 del 7.3.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 6600 del 7.3.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 6397 del 15.3.2018). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza