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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10725/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara - in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 18/03/2022 al 17/09/2022 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Letta la memoria difensiva, con la quale il ricorrente chiede la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà.

In essa si evidenzia che Manfellotto, in data 12/07/2022, riceveva un pacco da parte di un suo parente contenente sostanza stupefacente, e che il relativo procedimento, contrariamente a quanto dedotto in opposizione, risultava ancora pendente; ancora osservava il Tribunale come, successivamente all'espiazione della pena, Manfellotto avesse commesso altri reati, dimostrando un'adesione solo apparente al percorso rieducativo condotto all'interno dell'istituto.

Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Osservato infine che, per quanto attiene la censurata mancata valutazione da parte del Tribunale di documentazione difensiva prodotta, il ricorrente omette di indicarne la natura e la decisività, incorrendo nel vizio di genericità e mancanza di autosufficienza; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara - in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 18/03/2022 al 17/09/2022 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Letta la memoria difensiva, con la quale il ricorrente chiede la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che Manfellotto, in data 12/07/2022, riceveva un pacco da parte di un suo parente contenente sostanza stupefacente, e che il relativo procedimento, contrariamente a quanto dedotto in opposizione, risultava ancora pendente; ancora osservava il Tribunale come, successivamente all'espiazione della pena, Manfellotto avesse commesso altri reati, dimostrando un'adesione solo apparente al percorso rieducativo condotto all'interno dell'istituto. Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Osservato infine che, per quanto attiene la censurata mancata valutazione da parte del Tribunale di documentazione difensiva prodotta, il ricorrente omette di indicarne la natura e la decisività, incorrendo nel vizio di genericità e mancanza di autosufficienza; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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