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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06514/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa in atto di costituzione dei nuovi difensori in sostituzione del precedente deceduto, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo eletto domicilio fisico presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, cui è succeduta, ex lege , l’Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata - avverso Oggetto: Irpef ed Ilor - Cassazione con rinvio - Decadenza dal potere riscossivo - Richiesta sospensione del giudizio -Art. 1, co. 197, L. 197/2022. la sentenza n. 10416, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 6 novembre 2015, e pubblicata il 20 novembre 2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento avente ad oggetto i tributi dell’Ilor e dell’Irpef, in relazione all’anno 1993.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, che lo annullava.

La decisione era confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania.

L’Ente impositore ricorreva per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR e la Corte di legittimità cassava con rinvio la decisione del giudice dell’appello, richiedendo il riesame nel merito della controversia, con decisione n. 12368 del 16.5.2008.

Nessuna delle parti riassumeva il giudizio, che si estingueva in data 1.7.2009.

In conseguenza, l’avviso di accertamento diveniva definitivo.

1.1. In data 10.2.2012 [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla medesima pretesa tributaria, notificavaal contribuente la cartella di pagamento n. 012 2011 00169560 13, per un valore dichiarato di Euro 126.618,52.

2. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, che accoglieva il ricorso ed annullava l’atto esattivo.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania.

Si costituiva e resisteva il contribuente, e si costituiva tardivamente [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dell’appello accoglieva le impugnative proposte dall’Agenzia delle Entrate e da [OSCURATO:PERSONA], riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia della pretesa impositiva.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Ente impositore.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA], riceveva la notificazione del ricorso il 18.5.2016, ma non si costituiva.

4.1. Il ricorrente ha quindi depositato atto di costituzione di nuovi difensori in sostituzione del precedente, deceduto, ed ha domandato sospendersi ilprocesso ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 25 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR confuso la decadenza dal potere accertativo con la decadenza dal potere riscossivo, e non avere in conseguenza rilevato l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di azionare esecutivamente la pretesatributaria.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente afferma la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione degli artt. 110 e 329 cod. proc. civ., nonché degli artt. 53 e 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, che non aveva contestato una delle due ragioni della decisione adottata dalla CTP, relativa all’intervenuta prescrizione del credito tributario azionato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica ancora la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 112, 327, 333 e 334, cod. proc. civ., nonché dell’art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dell’inammissibilità dell’appello principale proposto dall’Amministrazione finanziaria.

4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta nuovamente la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione degli artt. 327 e 334, comma secondo, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto di poter accogliere l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] che ha censurato il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la CTP per aver pronunciato in materia di prescrizione del credito tributario, sebbene l’Incaricato per la riscossione fosse decaduto dalla facoltà di impugnare la sentenza, essendosi costituito tardivamente il 16.12.2014.

5. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.

Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo.

La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, ai sensi dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa in atto di costituzione dei nuovi difensori in sostituzione del precedente deceduto, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo eletto domicilio fisico presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, cui è succeduta, ex lege , l’Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata - avverso Oggetto: Irpef ed Ilor - Cassazione con rinvio - Decadenza dal potere riscossivo - Richiesta sospensione del giudizio -Art. 1, co. 197, L. 197/2022. la sentenza n. 10416, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 6 novembre 2015, e pubblicata il 20 novembre 2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento avente ad oggetto i tributi dell’Ilor e dell’Irpef, in relazione all’anno 1993. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, che lo annullava. La decisione era confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. L’Ente impositore ricorreva per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR e la Corte di legittimità cassava con rinvio la decisione del giudice dell’appello, richiedendo il riesame nel merito della controversia, con decisione n. 12368 del 16.5.2008. Nessuna delle parti riassumeva il giudizio, che si estingueva in data 1.7.2009. In conseguenza, l’avviso di accertamento diveniva definitivo. 1.1. In data 10.2.2012 [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla medesima pretesa tributaria, notificavaal contribuente la cartella di pagamento n. 012 2011 00169560 13, per un valore dichiarato di Euro 126.618,52. 2. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, che accoglieva il ricorso ed annullava l’atto esattivo. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. Si costituiva e resisteva il contribuente, e si costituiva tardivamente [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell’appello accoglieva le impugnative proposte dall’Agenzia delle Entrate e da [OSCURATO:PERSONA], riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia della pretesa impositiva. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Ente impositore. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA], riceveva la notificazione del ricorso il 18.5.2016, ma non si costituiva. 4.1. Il ricorrente ha quindi depositato atto di costituzione di nuovi difensori in sostituzione del precedente, deceduto, ed ha domandato sospendersi ilprocesso ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 25 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR confuso la decadenza dal potere accertativo con la decadenza dal potere riscossivo, e non avere in conseguenza rilevato l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di azionare esecutivamente la pretesatributaria. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente afferma la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione degli artt. 110 e 329 cod. proc. civ., nonché degli artt. 53 e 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, che non aveva contestato una delle due ragioni della decisione adottata dalla CTP, relativa all’intervenuta prescrizione del credito tributario azionato. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica ancora la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 112, 327, 333 e 334, cod. proc. civ., nonché dell’art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dell’inammissibilità dell’appello principale proposto dall’Amministrazione finanziaria. 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta nuovamente la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione degli artt. 327 e 334, comma secondo, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto di poter accogliere l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] che ha censurato il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la CTP per aver pronunciato in materia di prescrizione del credito tributario, sebbene l’Incaricato per la riscossione fosse decaduto dalla facoltà di impugnare la sentenza, essendosi costituito tardivamente il 16.12.2014. 5. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, ai sensi dell’art.
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