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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34554/2026

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1. SALIM Ayoub, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marocco 2. [OSCURATO:PERSONA] Hamza, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marocco 3.

HASSIB Mohammed, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marocco 4. [OSCURATO:PERSONA] Ayoub, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marocco 5.

EZZAOUATI Elhabibi, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marocco avverso la sentenza del 3 marzo 2026 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con i ricorsi proposti si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sopra menzionata, deducendo i seguenti vizi di motivazione:a) EZZAOUATI e [OSCURATO:PERSONA] per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; b) HASSIB in ordine alla quantificazione della pena; c) [OSCURATO:PERSONA] sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; d) SALIM sulla sussistenza del reato.

Si tratta di censure che, oltre ad essere espresse in termini del tutto generici, non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola alle sole ipotesi tassativamente indicate per specifiche violazioni di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.

Peraltro, l'assenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. è stata espressamente valutata alle pagg. 4 e 5 della sentenza, alla luce del contenuto dell'informativa riepilogativa dei Carabinieri, mentre la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata fondata, a pag. 6, sulla cessione di plurime sostanze ad almeno 250 acquirenti.

Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata.

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.

L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Dalla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da 1. SALIM Ayoub, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marocco 2. [OSCURATO:PERSONA] Hamza, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marocco 3. HASSIB Mohammed, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marocco 4. [OSCURATO:PERSONA] Ayoub, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marocco 5. EZZAOUATI Elhabibi, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marocco avverso la sentenza del 3 marzo 2026 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con i ricorsi proposti si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sopra menzionata, deducendo i seguenti vizi di motivazione:a) EZZAOUATI e [OSCURATO:PERSONA] per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; b) HASSIB in ordine alla quantificazione della pena; c) [OSCURATO:PERSONA] sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; d) SALIM sulla sussistenza del reato. Si tratta di censure che, oltre ad essere espresse in termini del tutto generici, non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola alle sole ipotesi tassativamente indicate per specifiche violazioni di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Peraltro, l'assenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. è stata espressamente valutata alle pagg. 4 e 5 della sentenza, alla luce del contenuto dell'informativa riepilogativa dei Carabinieri, mentre la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata fondata, a pag. 6, sulla cessione di plurime sostanze ad almeno 250 acquirenti. Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata. A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M
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