CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 06/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/ sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale meneghino, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole, quale amministratore di fatto della ICMC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( dalla costituzione della società alla data del fallimento, dichiarato il 25 luglio 2011) di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti di avere commesso più fatti di bancarotta e della recidiva specifica e reiterata, nonché alle sanzioni accessorie fallimentari per dieci anni. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge sette motivi, denunciando violazione di legge e correlato vizio di motivazione. 2.1. In relazione alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., ci si duole della omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sollecitata con il gravame di merito, e finalizzata, in particolare, alla escussione di una pluralità di testi che avrebbero riferito in ordine al ruolo, di mero collaboratore dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], svolto dal ricorrente, che mai aveva amministrato la società. Si segnala la contraddittorietà della motivazione della Corte di appello, laddove ha fatto riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cristallizzata nell'esito decisorio che ha definito il separato procedimento a suo carico. 2.2. Con riferimento alla violazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. - 216 co.1 e n. 1 - 223 co. 1 L.F., si denuncia la omessa considerazione del corredo documentale difensivo teso a dimostrate la compatibilità dei prelievi con ragioni attinenti all'esercizio della attività aziendale, sia per quanto attiene al rimborso di finanziamento soci infruttifero, costituente un aumento di capitale deliberato fin dal 2005, e corrisposto dai soci, come emergente dall'atto notarile, fidefacente, sia in ordine alla congetturale e indimostrata illazione del curatore circa la falsità delle denunce presentate dall'amministratore di diritto della società per i reati ai danni della società ( furti, rapine, estorsioni, usura, e truffa a opera di due collaboratori della società), alla quale aveva prodotto un nocumento economico, a cui la società aveva dovuto fare fronte con i prelevamenti documentati. 2.2.1. Si lamenta la mancata acquisizione da parte della curatela di oggettivi riscontri bancari, allegati, in ogni caso, all'appello, dimostrativi del versamento di assegni privi di causale, e riconducibili, invece, anche per la coerenza temporale rispetto alle denunce, a pretese estorsive. 2.2.2. Ci si duole della omessa indagine sul nesso causale e sull'elemento piscologico nella motivazione che ha condotto all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta distrattiva, sulla base di approdi giurisprudenziali irrispettosi del principio di responsabilità personale, costituzionalmente protetto ( Sez. Un. Corvetta), sostenendosi che la distrazione assume rilevanza penale esclusivamente allorquando si inserisca in un contesto di almeno prevedibile dissesto. 2.3. La violazione degli artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 L.F., è dedotta sotto il profilo del dolo, con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Si sostiene che, come affermato dallo stesso curatore in dibattimento, la situazione patrimoniale della società era stata ricostruita; la cristallina annotazione degli esborsi correlati ai delitti denunciati è sintomatica dell'assenza di dolo, e, al più, della integrazione del reato di cui all'art. 217 L.F., in assenza della prova di una condotta in frode ai creditori. 2.4. In violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. la Corte di appello non ha fatto corretto applicazione della regola di giudizio della prova indiziaria, giacchè la Corte di appello, lungi dall'effettuare lo scrutinio secondo le coordinate declinate dalla giurisprudenza di legittimità, ha affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di un quadro indiziario inidoneo a sostenere la certezza processuale della colpevolezza, secondo il canone dell'al di là del ragionevole dubbio. 2.5. In violazione degli artt. 217 e 224 L.F.., erroneamente la Corte di appello ha escluso la riconducibilità delle condotte di bancarotta documentale alla fattispecie semplice. 2.6. Con riguardo all'art. 219 co. 3 L.F., ci si duole del mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante speciale, negata con motivazione eccentrica e tautologica, e invocata con l'atto di appello in considerazione del fatto che le condotte illecite erano state poste in essere da terzi. 2.7. L'ultimo motivo attinge il trattamento sanzionatorio, sia con riguardo alla mancata considerazione, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, lamentandosi ancora una volta la eccentricità della motivazione, affidata a formule di stile, sia per la conferma della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso prospetta motivi inammissibili. 1.La Corte di cassazione ha chiarito, da tempo, che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità. Qui, invece, il ricorrente, senza realmente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, formula doglianze che risultano sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali della sentenza impugnata. In relazione ai suindicati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu ()cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va, al contrario, evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 1.1. A tanto deve aggiungersi che si è di fronte ad una doppia condanna conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 2. Ciò posto, si osserva, in estrema sintesi, che sono del tutto inammissibili le doglianze espresse con riferimento al diniego di rinnovazione istruttoria, in relazione alla quale risulta una motivazione più che adeguata e coerente con gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento di primo grado, poiché, nella valutazione della prova da effettuarsi in maniera globale e unitaria, evitando la parcellizzazione sterile degli indizi, quelle prove invocate dall'imputato non si presentavano decisive, ovvero in grado di scalfire il quadro indiziario a cui si era pervenuti durante il processo e a indurre una valutazione globale differente dell'intera vicenda anche relativamente alla responsabilità del suo autore. Nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 603 cod.proc.pen, quale è quella prospettabile nel caso di specie, la rinnovazione è subordinata, infatti, alla condizione che il giudice ritenga, nell'esercizio del potere discrezionale, che i dati probatori già acquisiti presentino margini apprezzabili di incertezza e che l'attività processuale richiesta rivesta carattere di decisività, nel senso "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto potrebbe eliminare le eventuali incertezze e ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza. (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003 (dep. 2004 ) Rv. 227494). Sostanzialmente, il giudice dell'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato per inerzia colpevole, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando, in positivo, la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite ( cfr. Cass. sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2 n. 45739 del 04/11/2003, Rv 226977; conf. sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Faro). Si è, in conseguenza, affermato che, mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, dando conto dell'uso del potere discrezionale connesso alla consapevolezza di non potere decidere ex actis, al contrario, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di rinnovazione, la motivazione può essere anche implicita nel corpo della motivazione della pronuncia di merito, nella quale si evidenzi la sufficienza degli elementi esistenti, già acquisiti, ai fini della valutazione della responsabilità, senza necessità di rinnovare il dibattimento; l'ordinanza di rigetto dell' istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità , quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità (Cass. sez. 3 n. 47963 del 13/09/2016, Faro, Rv 268657; sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv 262620; sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, Rv, 259893; sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013 , Ceroni, Rv. 258758; Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859). 3.11 ruolo di amministratore di fatto, invero, è stato ben delineato a pg. 2 della sentenza impugnata, che l'ha desunto dalle dichiarazioni accusatorie rese dall'amministratore formale della società, già giudicato separatamente, con sentenza definitiva, oltre che da quanto riferito dal curatore, dai dipendenti e fornitori del bar, e da affittuari di immobili, nonché, infine, che dalla attività di riscossione dei canoni di locazione degli immobili che il ricorrente svolgeva personalmente. Tutti elementi che depongono univocamente per il ruolo gestorio costantemente svolto dal ricorrente nell'ambito della vita aziendale 4. Non colgono nel segno neppure le doglianze che attingono la affermazione di responsabilità in ordine alla bancarotta patrimoniale, giacchè non si confrontano con gli argomenti spesi nella sentenza impugnata, in cui si è sottolineato come la distrazione fosse avvenuta in un momento in cui la società presentava un patrimonio netto negativo, cosicchè non era in grado di restituire ai soci i finanziamenti effettuati; si è altresì, evidenziato che che la difesa non ha dimostrato che si trattasse di finanziamento infruttifero, e che il versamento effettuato dai soci non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotandosi per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residua! claimant (Sez. civ. 1, n. 24861 del 09/12/2015, Rv. 637899). Quanto alla deduzione circa la simulazione delle estorsioni denunciate, anche con riguardo a tale profilo, la motivazione non si infrange in patenti illogicità, giacchè ha segnalato come nessuna delle denunce abbia dato luogo ad alcun procedimento penale. 4.1. Quanto agli altri aspetti del ricorso incentrati sulla mancanza di prova del nesso causale e dell'elemento soggettivo, le doglianza fa riferimento a un isolata pronuncia, "Corvetta", della Sezione Quinta ( Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Rv. 253493 ), quanto alla natura della dichiarazione di fallimento, laddove la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni della decisione tenendo conto dell'orientamento maggioritario, accreditato dalle Sezioni Unite "Passarelli", che considera il fallimento come elemento costitutivo c.d. improprio, non integrante l'evento del reato, cosicchè esso non rientra né nella relazione causale né nel fuoco della volontà, essendo estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente. E' sufficiente, infatti, la consapevolezza che dalla condotta distrattiva possa derivare un nocumento ai creditori, cosicchè, per la sua sussistenza, non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva, o vi concorre, sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, perché minano, depauperandolo, il patrimonio sociale e la correlata garanzia, senza che sia necessaria l'intenzione di causare tale danno. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805; conf. ex plurimis Sez. 5, n. 53184 del 12/10/2017 , Rv. ). Con la conseguenza che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa.5. Quanto alla bancarotta documentale, risulta dalla imputazione e dalle dichiarazioni del curatore che le scritture sono state istituite, ma la documentazione ricevuta dal curatore era irregolare e lacunosa, e il curatore non aveva potuto ricostruire il movimenti di affari della fallita né accertare la consistenza del patrimonio in considerazione di artifici contabili messi in atto dalla società quando già si trovava in avanzato stato di insolvenza nel tentativo di creare una solidità apparente destinata a trarre in inganno i creditori. Come è noto, per la irregolare tenuta di libri sociali e scritture contabili, rilevante ai sensi dell'art. 216 L.F., è sufficiente il dolo generico, elemento che la Corte di Appello ha efficacemente indagato, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, correttamente esclusa dalla sentenza impugnata perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta finalizzata a trarre in inganno e a danneggiare i creditori, concretizzatasi anche nella falsificazione e distruzione delle scritture contabili tenuta dall'imputato ( donde l'argomento che trattasi di dolo specifico). Gli arresti di questa Corte sulla questione oggetto di scrutinio, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto). Dolo che, nel caso in scrutinio è rinvenuto dai giudici di merito alla luce della complessa condotta tenuta dall'imputato, come emersa dagli accertamenti di fatto, espressivi di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui danno conto entrambe le sentenze di merito. 6. Manifestamente infondati anche i motivi che attingono il trattamento sanzionatorio, sia in e relazione alla quantificazione della pena che al giudizio di bilanciamento delle circostanze, giacchè le censure non tengono conto della adeguata motivazione illustrativa dei parametri di valutazione applicati, sia con specifico riferimento alle ragioni del discostamento dal minimo edittale, che per argomentare il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti. 6.1. Eccentrica la deduzione relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 219 co. terzo L.F., che la parte deducente ancora alla circostanza che le condotte illecite siano state poste da terzi, senza confrontarsi con l'ampia motivazione della sentenza impugnata in ordine al ruolo gestorio svolto dal ricorrente.6.2. Del tutto generica, infine, la deduzione conclusiva riguardante la durata delle pene accessorie fallimentare, a fronte di una motivazione che ha fatto leva sia sull'entità del dissesto sia sulla personalità dell'imputato. 7.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec