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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33702/2026

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osto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Savona avverso la ordinanza del 04/05/2026 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino respingeva la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) o- kipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], invitandolo a formulare l'imputazione, ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., escludendo elementi a favore della particolare tenuità del fatto.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino, deducendo, con un unico motivo, assenza di motivazione, avendo il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di un'articolata richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., risposto con formula di stile e stereotipata.

3. In virtù del principio di tassatività delle ipotesi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.), è però inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione: l'unica eccezione essendo rappresentata dal caso di abnormità dell'atto, profilo peraltro nemmeno dedotto dal ricorrente nel procedimento in oggetto.

E, comunque, anche a prescindere da tale profilo di aspecificità del ricorso, l'ordinanza impugnata non sarebbe abnorme.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone de plano la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, in quanto tale regressione non determina una stasi del procedimento, posto che il pubblico ministero, ritenendo invalidamente adottata l'ordinanza di imputazione coatta per violazione del contraddittorio, può reiterare la richiesta di archiviazione, chiedendo al giudice per le indagini preliminari di rideterminarsi, previa fissazione di udienza in camera di consiglio e rituale avviso alle parti (Sez. 3, n. 28000 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281592).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Savona avverso la ordinanza del 04/05/2026 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino respingeva la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) o- kipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], invitandolo a formulare l'imputazione, ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., escludendo elementi a favore della particolare tenuità del fatto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino, deducendo, con un unico motivo, assenza di motivazione, avendo il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di un'articolata richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., risposto con formula di stile e stereotipata. 3. In virtù del principio di tassatività delle ipotesi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.), è però inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione: l'unica eccezione essendo rappresentata dal caso di abnormità dell'atto, profilo peraltro nemmeno dedotto dal ricorrente nel procedimento in oggetto. E, comunque, anche a prescindere da tale profilo di aspecificità del ricorso, l'ordinanza impugnata non sarebbe abnorme. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone de plano la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, in quanto tale regressione non determina una stasi del procedimento, posto che il pubblico ministero, ritenendo invalidamente adottata l'ordinanza di imputazione coatta per violazione del contraddittorio, può reiterare la richiesta di archiviazione, chiedendo al giudice per le indagini preliminari di rideterminarsi, previa fissazione di udienza in camera di consiglio e rituale avviso alle parti (Sez. 3, n. 28000 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281592). 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.M. P.Q.M
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