CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23430/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della Corte d'appello di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe l’imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, haproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 39 del19/1/2026, articolando un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto l’aggravantedel nesso teleologico ex art. 61 n. 2, cod. pen. per aver commesso il delitto delcapo D per commettere quelli di cui alle imputazioni sub B) e C);Che la censura è preclusa in questa sede in quanto ha ad oggetto unadoglianza che non era stata dedotta con i motivi di appello (cfr. riepilogo deimotivi a pag. 5 sent. imp.);Che la proposizione di motivi inediti di ricorso inerenti a violazioni di leggededucibili e non dedotte in precedenza costituisce causa di inammissibilità(originaria) dell’impugnazione in base all’orientamento costante di questa Corte(così già Sez. U, ord. n. 15 del 30/6/1999, Piepoli, Rv. 213981-01), in quantodeve ritenersi sistematicamente non consentito, ai sensi degli artt. 606, comma3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dedurre violazioni di legge che non abbianocostituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede dilegittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un puntodella decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto dimotivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione delgiudice di appello(così, ex multis, Sez. 1, n. 33146 del 20/06/2025, Sottile, nonmass. in motiv. § 2.3; Sez. F., n. 28369 del 31/7/2025, Belluzzi e altro, nonmass., in motiv. § 1.1; Sez. 3, n. 9131 del 14/1/2025, Cericola, non mass.; Sez.2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 3, n. 16610 del24/1/2017, Costa e altro, Rv. 269632-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 255577-01), salvo che la proposizione delle questioni non sollevate primanon costituisca l’effetto della diretta controdeduzione agli argomenti nuovi,enunciati “a sorpresa” dal giudice dell’impugnazione di merito in funzionerisolutiva; situazione, quest’ultima, che non viene in rilievo nel caso in esame;Che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili diesenzione da colpa; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]