CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 38718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi i difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Antonio ed [OSCURATO:PERSONA] i quali chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 2 febbraio 2023, rigettava l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen. riqualificato ex art. 512 bis cod.pen., in quanto rinvenuti in possesso oltre che della somma di 300.000 C in contanti oggetto di altro provvedimento anche di due telefoni cellulari marca Samsung ed una borsa di tela, nei confronti del decreto di sequestro probatorio emesso in data 10 gennaio 2023 dal pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione il Cesaro ed il Varriale attraverso il difensore avv.to D'Antonio deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. anche in relazione all'art. 648 bis cod.pen. non essendo state specificate le esigenze probatorie in assenza di indizi volti a sostenere l'ipotesi di reato contestata; mancava qualsiasi motivazione in ordine alla finalità perseguita attraverso il sequestro mentre la mera disponibilità di somme di denaro non poteva ricondursi ad alcun ipotetico reato; mancava poi l'indicazione di qualsiasi elemento atto a sostenere l'esistenza di un delitto presupposto sicché il provvedimento appariva emesso in violazione di legge, anche in relazione alla modificazione della fattispecie contestata ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 512 bis cod.pen. che atteneva ad un fatto completamente diverso da quello contestato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi sono inammissibili perché aspecifici e manifestamente infondati. In primo luogo deve essere rilevato come in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211 - 02). Il principio suddetto va applicato anche in tema di riesame avverso provvedimenti cautelari reali non sussistendo alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., del contraddittorio e del diritto di difesa quando siano assicurate la tempestiva conoscenza e la completa valutazione del materiale sottoposto al giudice della cautela e degli ulteriori elementi prodotti con l'impugnazione o nel corso dell'udienza, attesa, altresì, la possibilità di contestare in sede di legittimità la diversa qualificazione giuridica operata. Ne consegue pertanto che alcuna violazione di legge sussiste in relazione alla operata riqualificazione ai sensi dell'art. 512 bis cod.pen.. Quanto alle ulteriori doglianze, il ricorso sottolinea aspetti relativi al sequestro di somme di denaro del tutto estranei all'oggetto del presente procedimento in cui si tratta del sequestro di telefoni cellulari ed altro oggetto. E nel caso in esame sia il provvedimento genetico che quello del tribunale del riesame hanno sottolineato come a fronte del rinvenimento dei ricorrenti in possesso di una rilevante ed ingiustificata somma di denaro, il sequestro dei telefoni cellulari fosse strumentale alla individuazione dei contatti e dei rapporti con altri soggetti autori del possibile reato presupposto ovvero in contatto con gli imputati. Ne consegue che del tutto legittima appare la rappresentazione del nesso strumentale tra l'ablazione effettuata con il provvedimento di sequestro probatorio e l'attività di indagine avente ad oggetto il reato. Va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di sequestro probatorio, ai fini della legittimità dello stesso non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, Rv. 258416 - 01). Nel caso di specie il tribunale del riesame ha esattamente rispettato tale orientamento avendo sottolineato comem alla luce degli accertati rapporti tra entrambi gli indagati e soggetti gravitanti \,1 nella criminalità organizzata, dovesse ritenersi .che i telefoni sequestrati potessero essere stati utilizzati per mantenere i contatti con i correi così rendendo specifica motivazione idonea a sorreggere la validità del sequestro. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] E T. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]