CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44614/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con riferimento al reato di violenza privata per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e dichiararsi nel resto l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania con sentenza in data 6 Febbraio 2013 riteneva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di estorsione e di tentata estorsione - in questi termini riqualificato il fatto del 30/01/2010 - entrambi aggravati ai sensi dell' art. 629 comma 2 in relazione all' art. 628 comma 3 n. 1 c.p. nonché per [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 7 L. 575/1967 e li condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, riconosciuto il vincolo della continuazione nonché l' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 ritenuta prevalente sulle contestate aggravanti ivi compresa la contestata recidiva. La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 19/09/2019, riqualificato il fatto commesso il 31/01/2010 quale ipotesi di violenza privata ed esclusa rispetto ai fatti di estorsione consumata l'aggravante di cui all' art. 629 comma 2 in relazione all' art. 628 comma 3 n. 1 c.p. e riconosciuta l'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. riconosciuta come prevalente sulle aggravanti contestate a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in anni due e mesi uno di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno, revocando la pena accessoria. 2. Contro la suddetta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi: W i OtQLVvtR a. Criz_Odi legge ai sensi dell'art. 606 comma lett. 1) lett. c) in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p. - Assume che nella specie l'imputato era stato condannato per episodi di estorsione antecedenti al 30/01/2010 presuntivamente commessi dall' imputato ai danni della persona offesa sebbene nel capo di imputazione si faceva esclusivo riferimento alla condotta illecita del 30 Gennaio 2010, con la conseguenza che nel caso in esame il ricorrente era stato condannato per "fatti nuovi"; b. vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all' art. 62 bis c.p. Lamenta che sul punto la corte di appello aveva adottato una motivazione del tutto carente limitandosi ad adottare mere clausole di stile e non considerando l'effettiva gravità dei fatti sotto il profilo della minima compressione della libertà della persona offesa e della lieve entità del danno peraltro risarcito. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 629 c.p. Assume che la corte di appello aveva adottato una motivazione meramente apparente quanto alla ritenuta sussistenza di condotte estorsive, risultando la motivazione illogica e contraddittoria in quanto aveva correttamente riqualificato l'episodio del 30 Gennaio 2010 quale ipotesi di violenza privata, ritenendo configurabile il reato di estorsione per fatti pregressi pur in difetto di prova degli elementi costitutivi di tale reato; b. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 114 c.p. Assume che, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, era emerso che egli aveva posto in essere una condotta del tutto marginale rispetto a quella del coimputato, non risultando suo carico la prova di alcuna condotta violenta o minacciosa nei confronti della persona offesa. c. vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all' art. 62 bis c.p. Lamenta che sul punto la corte di appello aveva adottato una motivazione assai carente non tenendo conto che del fatto che l' imputato al momento dei fatti era persona del tutto incensurata ed estranea a contesti criminali ed aveva mantenuto un atteggiamento del tutto passivo rispetto alla condotta posta in essere dal fratello coimputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da entrambi gli imputati sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa- dell'imputato, e vanno interpretate con rifei-imento alle finalità all'e quali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (si vedano ex multis S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782). In altri termini la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, in quanto il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del P.M.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi; sussiste perciò violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888). Infatti deve ritenersi che si verifica la violazione dell'art. 521 c.p.p. solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa (Cass. sez. 6, 5 marzo 2009 n. 12156, Renda), mentre nel caso di specie il fatto è stato modificato nel dettaglio della sua articolata evoluzione temporale.Il fatto ritenuto in sentenza non si manifesta, invero, nel caso in esame in rapporto di eterogeneità con quello contestato, non essendo stati modificati nè la qualificazione giuridica di truffa ne' gli "elementi essenziali" del fatto contestato. Il nucleo essenziale dell'accusa è rimasto, infatti, immutato e non può configurarsi un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione tale da far ritenere che sia stata menomato il diritto di difesa dell'imputato. Del resto, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. 5, 25 febbraio 2004 n. 21094, Farad), la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni, come avvenuto nella fattispecie in esame avendo i giudici di merito, sulla scorta delle complessive emergenze processuali e segnatamente sulla base del narrato della vittima, indicato con quali specifiche modalità si era estrinsecata la condotta estorsiva dell' imputato. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la gravità -dei fatti e la particolare protervia manifestata dall' imputato. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Osserva la Corte che i primi due motivi proposti, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono meramente reiterativi di questioni già affrontate dai giudici di merito con congrue argomentazioni e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati. La corte di appello nel valorizzare il narrato della persona offesa - ritenuta pienamente attendibile in ragione della coerenza e linearità delle sue dichiarazioni ed dell'assenza di astio o intenti calunniosi - ha evidenziato che già in numerose occasioni gli imputati congiuntamente si erano resi responsabili di condotte violente e minacciose costringendo la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] a subire la loro permanenza indesiderata all' interno del negozio finalizzata ad costringere la vittima a consegnare loro, senza pagare, dei pacchetti di sigarette. La corte di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie ha, pure, chiarito che il predetto imputato aveva fornito un apporto causale alle vicende estorsive in esame che non poteva essere ritenuto minimo. In questa prospettiva, tenuto conto dei diversi ed accertati episodi di minacce e violenza diretti nei confronti della persona offesa, non appare, comunque, rilevante e sintomatica di illogicità nel ragionamento dei giudici di appello la circostanza che l'ultimo episodio sia stato qualificato come ipotesi ex art. 610 c.p. A fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame risulta, poi, di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente - il quale non si confronta con l'intero compendio probatorio emerso a suo carico ovvero suggerisce una diversa lettura di taluni dei dati probatori, prospettando un suo ruolo "meramente passivo" - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.2. Richiamati i principi indicati al § 2.2. va osservato che la motivazione della corte di appello è da ritenere congrua e corretta in diritto quanto al diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche, tale da resistere alle censure formulate da parte ricorrente con il terzo motivo di ricorso. 4. Va, infine, osservato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del- reato per prescrizione- maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818 - 01 5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art.. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila