Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22485/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di LIVORNO, con ordinanza del 18/11/2021 ha respinto l'opposizione ex art. 263 cod. proc. pen. avverso il diniego alla restituzione dei beni oggetto di decreto di perquisizione e sequestro proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini in relazione al reato di usura di cui all'art. 644 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Erronea applicazione dell'art. 355 cod. proc. pen. con riferimento alla necessità della convalida del sequestro di oggetti non specificamente indicati nel decreto di perquisizione e sequestro.

Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il giudice, che ha ritenuto che non fosse necessaria la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria a fronte del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero individuando solo una categoria di beni, sarebbe errata.

Tale decisione, infatti, contrasterebbe con la pacifica giurisprudenza di legittimità che ritiene che in questi casi debba essere emesso un successivo provvedimento di convalida, in assenza del quale l'interessato, a tutela delle proprie ragioni, può richiedere la restituzione delle cose al pubblico ministero ed esprime l'opposizione in caso di diniego.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. con riferimento alla individuazione dei corpi di reato o delle cose pertinenti al reato e alla individuazione del vincolo di pertinenzialità con il reato di usura dei beni in sequestro ed alla funzione del sequestro stesso.

Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il sequestro può avvenire solo quando il vincolo di pertinenzialità è provato in concreto e non quando questo è eventuale come affermato dal giudice nel provvedimento impugnato, legando la permanenza della misura reale a una possibile verifica dell'esistenza di tale vincolo in ragione dell'espletamento delle indagini in corso (in particolare mediante l'acquisizione delle dichiarazioni delle persone offese che avrebbero dovuto precisare se tali beni fossero stati oggetto di pegno o di permuta a fronte del debito usurario).

Sotto altro profilo, peraltro, i beni sequestrati al ricorrente (orologi e un anello) mal si concilierebbero con l'ipotesi accusatoria e le modalità di commissione del reato descritte nell'ordinanza cautelare, ove era stato valorizzato il dato costituito dalla scambio di oggetti d'oro in cui l'unica caratteristica significativa era il peso e non il valore ulteriore legato alla qualità estetica o al marchio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 355 cod. proc. pen. evidenziando che nel caso di specie, nel quale il decreto del pubblico ministero avrebbe fatto riferimento esclusivamente a "cose di valore", il sequestro effettuato avrebbe dovuto essere convalidato.

Lettura questa proposta che, secondo la difesa, sarebbe stata confermata dallo stesso Tribunale del riesame allorché ha dichiarato inammissibile la richiesta, fondata proprio su tale questione.

La doglianza è infondata.

Sebbene la premessa in diritto sia corretta -cioè che si debba procedere con la convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria nel caso in cui il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero sia generico (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Soave, Rv. 282208)- non lo è altrettanto la premessa in fatto.

Nel caso di specie, infatti, a fronte del reato di usura contestato l'indicazione contenuta nel decreto del pubblico ministero non era da ritenersi generica e nessuna convalida era pertanto richiesta del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria nell'esecuzione del provvedimento.

Con specifico riferimento ai beni sequestrati, d'altro canto, va osservato che sussiste diretta riferibilità del compendio sequestrato (denaro, orologi di valore, un anello) alle relative voci rispettivamente indicate come "denaro" e "oggetti di valore" e ciò con specifico riferimento al reato contestato.

Ragione questa per la quale la "categoria" non risulta avere carattere indefinito e non può ritenersi che sia stata conferita alla polizia giudiziaria una sorta di delega in bianco nella scelta di cosa sequestrare in sede di esecuzione quanto, piuttosto, che in tal modo l'attività della stessa sia stata orienta verso res dotate di valore e che possono costituire merce di scambio.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. con riferimento al nesso di pertinenzialità e, soprattutto, riguardo alle finalità del sequestro probatorio disposto.

La doglianza è fondata limitatamente al denaro sottoposto a vincolo reale.

2.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).

2.2. Tanto premesso, la censura sollevata con riguardo ai beni, gli orologi e l'anello, è manifestamente infondata. ,/ In ordine a tali cose, infatti, il Tribunale ha dato conto della finalità probatoria per la quale era necessario mantenere il vincolo reale, cioè procedere alla verifica, attraverso l'audizione delle persone offese, dell'eventuale riferibilità in concreto di tale bene all'ipotesi di reato contestato e alla condotta attribuita all'indagato.

Ragione questa per la quale la motivazione non può ritenersi sul punto inesistente né, invero, neanche carente o illogica.

Al riguardo, d'altro canto, va precisato che il sequestro probatorio, in quanto mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo patrimoniale, ma solo sul "funnus" di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato.

Qualora quindi dal complesso delle prime indagini tale "fumus" emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono - ed alle quali potrà contribuire anche direttamente l'indagato -, se esiste il collegamento pertinenziale tra "res" ed illecito (Sez. 2, n. 3273 del 21/06/1999, Lechiancole, Rv. 214660).

2.3. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla somma di denaro.

In ordine al denaro, infatti, la motivazione, nella quale si rinvia esclusivamente a una generale "pertinenzialità rispetto al delitto di usura ... strettamente connessa, allo stato delle indagini all'impressionante giro di denaro contante", è inesistente quanto alle finalità probatorie.

Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548) Con specifico riferimento al denaro, pure costituente corpo del reato, d'altro canto, il provvedimento deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato e alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti (così Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv. 270487; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268724; con riferimento alla necessità di motivazione, per quanto concisa, anche in ordine al corpo del reato da ultimo Ciò in quanto, in generale, anche "i/ denaro non può essere sottoposto a sequestro probatorio in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare" (così testualmente Sez. 3, n. 36921 del 27/05/2015, Rossi, Rv. 265009 e nello stesso senso Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheik, Rv. 262379).

3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla somma di denaro sottoposta a sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del denaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5 cod. proc. pen.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, il 17/3/2022 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di LIVORNO, con ordinanza del 18/11/2021 ha respinto l'opposizione ex art. 263 cod. proc. pen. avverso il diniego alla restituzione dei beni oggetto di decreto di perquisizione e sequestro proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini in relazione al reato di usura di cui all'art. 644 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Erronea applicazione dell'art. 355 cod. proc. pen. con riferimento alla necessità della convalida del sequestro di oggetti non specificamente indicati nel decreto di perquisizione e sequestro. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il giudice, che ha ritenuto che non fosse necessaria la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria a fronte del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero individuando solo una categoria di beni, sarebbe errata. Tale decisione, infatti, contrasterebbe con la pacifica giurisprudenza di legittimità che ritiene che in questi casi debba essere emesso un successivo provvedimento di convalida, in assenza del quale l'interessato, a tutela delle proprie ragioni, può richiedere la restituzione delle cose al pubblico ministero ed esprime l'opposizione in caso di diniego. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. con riferimento alla individuazione dei corpi di reato o delle cose pertinenti al reato e alla individuazione del vincolo di pertinenzialità con il reato di usura dei beni in sequestro ed alla funzione del sequestro stesso. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il sequestro può avvenire solo quando il vincolo di pertinenzialità è provato in concreto e non quando questo è eventuale come affermato dal giudice nel provvedimento impugnato, legando la permanenza della misura reale a una possibile verifica dell'esistenza di tale vincolo in ragione dell'espletamento delle indagini in corso (in particolare mediante l'acquisizione delle dichiarazioni delle persone offese che avrebbero dovuto precisare se tali beni fossero stati oggetto di pegno o di permuta a fronte del debito usurario). Sotto altro profilo, peraltro, i beni sequestrati al ricorrente (orologi e un anello) mal si concilierebbero con l'ipotesi accusatoria e le modalità di commissione del reato descritte nell'ordinanza cautelare, ove era stato valorizzato il dato costituito dalla scambio di oggetti d'oro in cui l'unica caratteristica significativa era il peso e non il valore ulteriore legato alla qualità estetica o al marchio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 355 cod. proc. pen. evidenziando che nel caso di specie, nel quale il decreto del pubblico ministero avrebbe fatto riferimento esclusivamente a "cose di valore", il sequestro effettuato avrebbe dovuto essere convalidato. Lettura questa proposta che, secondo la difesa, sarebbe stata confermata dallo stesso Tribunale del riesame allorché ha dichiarato inammissibile la richiesta, fondata proprio su tale questione. La doglianza è infondata. Sebbene la premessa in diritto sia corretta -cioè che si debba procedere con la convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria nel caso in cui il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero sia generico (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Soave, Rv. 282208)- non lo è altrettanto la premessa in fatto. Nel caso di specie, infatti, a fronte del reato di usura contestato l'indicazione contenuta nel decreto del pubblico ministero non era da ritenersi generica e nessuna convalida era pertanto richiesta del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria nell'esecuzione del provvedimento. Con specifico riferimento ai beni sequestrati, d'altro canto, va osservato che sussiste diretta riferibilità del compendio sequestrato (denaro, orologi di valore, un anello) alle relative voci rispettivamente indicate come "denaro" e "oggetti di valore" e ciò con specifico riferimento al reato contestato. Ragione questa per la quale la "categoria" non risulta avere carattere indefinito e non può ritenersi che sia stata conferita alla polizia giudiziaria una sorta di delega in bianco nella scelta di cosa sequestrare in sede di esecuzione quanto, piuttosto, che in tal modo l'attività della stessa sia stata orienta verso res dotate di valore e che possono costituire merce di scambio. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. con riferimento al nesso di pertinenzialità e, soprattutto, riguardo alle finalità del sequestro probatorio disposto. La doglianza è fondata limitatamente al denaro sottoposto a vincolo reale. 2.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 2.2. Tanto premesso, la censura sollevata con riguardo ai beni, gli orologi e l'anello, è manifestamente infondata. ,/ In ordine a tali cose, infatti, il Tribunale ha dato conto della finalità probatoria per la quale era necessario mantenere il vincolo reale, cioè procedere alla verifica, attraverso l'audizione delle persone offese, dell'eventuale riferibilità in concreto di tale bene all'ipotesi di reato contestato e alla condotta attribuita all'indagato. Ragione questa per la quale la motivazione non può ritenersi sul punto inesistente né, invero, neanche carente o illogica. Al riguardo, d'altro canto, va precisato che il sequestro probatorio, in quanto mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo patrimoniale, ma solo sul "funnus" di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora quindi dal complesso delle prime indagini tale "fumus" emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono - ed alle quali potrà contribuire anche direttamente l'indagato -, se esiste il collegamento pertinenziale tra "res" ed illecito (Sez. 2, n. 3273 del 21/06/1999, Lechiancole, Rv. 214660). 2.3. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla somma di denaro. In ordine al denaro, infatti, la motivazione, nella quale si rinvia esclusivamente a una generale "pertinenzialità rispetto al delitto di usura ... strettamente connessa, allo stato delle indagini all'impressionante giro di denaro contante", è inesistente quanto alle finalità probatorie. Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548) Con specifico riferimento al denaro, pure costituente corpo del reato, d'altro canto, il provvedimento deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato e alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti (così Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv. 270487; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268724; con riferimento alla necessità di motivazione, per quanto concisa, anche in ordine al corpo del reato da ultimo Ciò in quanto, in generale, anche "i/ denaro non può essere sottoposto a sequestro probatorio in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare" (così testualmente Sez. 3, n. 36921 del 27/05/2015, Rossi, Rv. 265009 e nello stesso senso Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheik, Rv. 262379). 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla somma di denaro sottoposta a sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del denaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5 cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 17/3/2022 Il consig
Decreto Cassazione n. 22485/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris